Ordinanza n.655 del 25 marzo 2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

  • Categoria: Sanità
  • Data: 30.03.20
  • Autore: Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.82 del 28.3.2020

Dettagli della notizia

L'URP informa che nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.82 del 28 marzo 2020, è stata pubblicata l'Ordinanza n.655 del 25 marzo 2020 del Capo Dipartimento della protezione Civile, recante: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili".

L'articolo 4 della succitata ordinanza ha introdotto delle disposizioni per gli enti locali.

Ecco il testo dell'articolo 4 dell'Ordinanza n.655 del 25.3.2020:

 

                                                                     "Art. 4

                                                   Disposizioni per gli enti locali

1. Gli enti locali, al fine di dare piena ed immediata attuazione ai provvedimenti normativi e di protezione civile emanati in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in genere per assicurare la gestione di ogni situazione connessa all'emergenza epidemiologica, possono procedere ad appalti di servizi e forniture in deroga ai tempi e alle modalità di pubblicazione dei bandi di gara di cui agli articoli 60, 61, 72, 73 e 74 del codice dei contratti pubblici.

2. Al fine di superare le criticità dovute al crescente numero di decessi e all'accumulo straordinario di feretri in giacenza contenenti salme di defunti positivi al COVID-19, con la conseguente saturazione dei cimiteri e degli impianti di cremazione, è autorizzata - anche in deroga alle procedure ordinarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 - la tumulazione nonché l'inumazione del feretro in apposito campo a prato verde dei cimiteri in tutti i casi in cui entro le quarantotto ore dal decesso non vi sia manifestazione di volontà da parte dei familiari dei defunti in ordine alla sepoltura ovvero non sia possibile dare seguito alla volontà di cremazione del defunto entro tre giorni nel caso in cui risultino saturi gli impianti di cremazione della provincia."

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