Ordinanza n.664 del 18.4.2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

  • Categoria: Sanità
  • Data: 21.04.20
  • Autore: Oreinanza n.664 del 18.4.2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile

Dettagli della notizia

L'URP  informa che il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 18 aprile 2020, l'Ordinanza n.664, recante: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"; Ordinanza che si compone di 5 articoli e che non è ancora stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale..

Per opportuna conoscenza, si riporta il testo degli articoli 1 e 2 dell'Ordinanza n.664 del 18.4.2020:

 

                                                         "Articolo 1

           (Disposizioni per facilitare l’attuazione della cremazione e delle pratiche funebri)

1. La formazione degli atti di morte da parte dell’Ufficiale di stato civile può essere effettuata anche sulla base dell’avviso di accertamento di decesso, trasmesso telematicamente dall’autorità sanitaria, con inserimento dell’atto stesso nella parte II Serie B dei registri di morte di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n.1238.

2. Le autorizzazioni al trasporto, all’affido ceneri, all’inumazione e tumulazione, alla cremazione e alla dispersione delle ceneri sono rilasciate dal Responsabile del Servizio Comunale e dall’Ufficio stato civile, in relazione alle rispettive competenze, sulla base dell’avviso di morte, scheda ISTAT, certificato necroscopico, e ogni ulteriore dato e informazione in possesso trasmessi anche telematicamente dalla Direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopico o dalla impresa funebre su incarico degli aventi titolo.

3. Gli avvisi, le autorizzazione e le documentazioni necessarie per la sepoltura o la cremazione vengono formati e inoltrati tempestivamente da parte del Comune in cui è avvenuto il decesso all’impresa funebre incaricata, ai gestori di cimitero o crematorio, per via telematica.

4. Le dichiarazioni degli aventi titolo sulla volontà di cremazione, affido o dispersione delle ceneri sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 4 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445 con qualsiasi mezzo idoneo, anche in formato digitale e/o elettronico, garantendo in ogni caso l’identità del dichiarante, e sono acquisite ai fini del rilascio dell’autorizzazione, anche per via telematica.

                                                              Art.2

                                      (Disposizioni in materia di attività cimiteriale)

1. Per far fronte alle necessità di sepoltura, il Prefetto ha la facoltà di disporre l’ammissione di defunti in ogni cimitero comunale dell’ambito territoriale di competenza, anche in deroga agli eventuali limiti stabiliti nei regolamenti comunali di polizia mortuaria."

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