ORDINANZA N.92 DEL 2.8.07 IN MATERIA DI RUMORI E QUIETE PUBBLICA - MODIFICA ART.5

Dettagli della notizia

L'URP del Comune di Tricase segnala che il Commissario Straordinario del Comune di Tricase con propria ordinanza n.9 del 7 febbraio 2008, ha modificato l'articolo 5 dell'ordinanza n.92 del 2 agosto 2007 in materia di rumori e quiete pubblica.


il testo integrale della ordinanza n.92/07, come sopra modificata, risulta essere il seguente:


"IL COMMISSARIO STRAORDINARIO



§ Vista la necessità di provvedere alla salute pubblica anche sotto il profilo della tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni.

§ Vista la LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2002, N. 3

"Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico".

§ Vista la legge quadro sull'inquinamento acustico n.447 del 26/10/1995.

§ Visti il D.P.C.M. 1/3/1991 " Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e successive circolari esplicative, ed il D.P.C.M 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

§ Visto il D.P.C.M. 16/4/1999 n.215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi".

§ Visto l'art.659 del Codice Penale "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone".

§ Tenuto conto che il Comune di Tricase non ha ancora adottato la classificazione acustica del territorio comunale ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 3/2002 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico.

§ Tenuto conto della vocazione turistica del territorio comunale e della necessità di rendere compatibili le esigenze di natura abitativa e di soggiorno con quelle delle attività economiche e lavorative.

§ Visto l'art. 54 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche.



O R D I N A



Che le attività potenzialmente rumorose sotto indicate osservino le seguenti disposizioni in materia di rumori e quiete pubblica:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI



ARTICOLO 1

Impianti di diffusione sonora all'aperto. Impianti, apparecchiature, macchinari



1. E' vietato l'uso all'aperto di impianti di diffusione sonora, altoparlanti, avvisatori acustici e altre sorgenti sonore, a qualunque titolo, su tutto il territorio comunale, ad esclusione dei mezzi di pronto soccorso, pronto intervento e di organi di Polizia.

2. Gli impianti, le apparecchiature, gli attrezzi e le macchine di ogni genere, impiegati in attività di carattere produttivo, commerciale e di altro tipo, che si svolgono all'aperto, devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa dell'Unione Europea e, comunque, tali da contenere i rumori entro i limiti indicati dalla normativa vigente.











ARTICOLO 2

Cantieri edili



1. Le emissioni sonore, provenienti da cantieri edili, sono consentite negli intervalli orari 7.00-12.00 e 15.00 - 19.00, fatta salva la conformità dei macchinari utilizzati a quanto previsto dalla normativa della Unione Europea e il ricorso a tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo.

2. Le emissioni sonore di cui al comma 1, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq (A)] misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono inoltre superare i 70 dB (A) negli intervalli orari di cui sopra.

3. In aggiunta a quanto sopra riportato l'uso di macchinari rumorosi (martelli pneumatici, betoniere, ecc.) è vietato:

- per il periodo 16 settembre - 31 maggio, dalle ore 19.00 alle ore 7.30;

- per il periodo 1 giugno - 15 settembre, dalle ore 19.00 alle ore 8.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00;

- deroga a tali orari è consentita previa comunicazione alla Polizia Municipale unicamente nel caso di getto di solai;

4. ai sensi dell'art.6 della legge 447/95 l'uso di macchinari rumorosi, negli orari consentiti, è autorizzato in deroga al rispetto dei limiti differenziali e dei limiti di zona di cui agli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997.

5. Qualora si configuri l'urgenza di portare a compimento lavori di pubblica utilità, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici può concedere deroghe al rispetto degli orari sopra determinati.





Capo II

MANIFESTAZIONI, FESTE POPOLARI, LUNA PARK E SIMILARI



Articolo 3

Luna Park, Circhi, Teatri ed attività similari



1. Le emissioni sonore temporanee, provenienti da circhi, teatri e strutture simili o da manifestazioni musicali, non possono superare i limiti consentiti dalla normativa vigente e non sono consentite al di fuori dell'intervallo orario 9.00 - 24.00, salvo deroghe autorizzate dal Comune.

2. Le emissioni sonore di cui al comma 1, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono inoltre superare i 65 dB(A) negli intervalli orari 9.00-12.00 e 15.00-22-00 e i 55 dB(A) negli intervalli orari 12.00-15.00 e 22.00-24.00. Il Comune interessato può concedere deroghe, su richiesta scritta e motivata, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo sentita la AUSL competente.



Articolo 4

Attività all'aperto



Le attività sportive e ricreative svolte all'aperto, che comportano emissione di rumore, non possono superare i limiti previsti dalla presente Ordinanza e non possono essere svolte al di fuori dell'intervallo orario 8.00-24.00.

Le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A)[Leq(A)] misurato sulla facciata dell'edificio più esposto, non possono superare in ogni caso i 65 dB(A) negli intervalli orari 8.00-12.00 e 15.00-19.00 e i 55 dB(A) negli intervalli orari 12.00-15.00 e 19.00-24.00.







Capo III

ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE



Articolo 5

Trattenimenti musicali nei pubblici esercizi



Nel periodo 1 giugno - 30 settembre di ogni anno, i trattenimenti musicali nei pubblici esercizi, con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, possono essere effettuati nel rispetto dei seguenti orari e disposizioni:

· se all'aperto, nelle fasce orarie 9.00-13.00 e 16.00-2.00, nel rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalla vigente normativa;

· se all'interno dei locali, nella fascia oraria 9.00-13.00 e 16.00-2.00, purché la propagazione all'esterno avvenga nel rispetto dei limiti di rumorosità previsti per le sorgenti sonore. Qualora i trattenimenti musicali si svolgano nella fascia oraria 01.00-8.00, il rispetto dei limiti di rumorosità dei trattenimenti musicali deve risultare da relazione di tecnico competente prevista dall'art.8 della legge 447/95, contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici necessari a contenere nei limiti di legge (art.4 D.P.C.M. 14.11.97) la rumorosità all'interno degli ambienti di vita dei soggetti ricettori maggiormente esposti. In mancanza della relazione anzi detta i trattenimenti musicali devono cessare inderogabilmente alle ore 01.00. Tale relazione deve essere allegata alla domanda/denuncia sostitutiva della licenza o autorizzazione di esercizio dell'attività di trattenimento ai sensi dell'art.8, commi 4 e seguenti della legge 447/1995.

· Oltre le ore 01.00 non è consentita l'emissione di musica con i c.d. toni bassi, salvo dimostrazione nella predetta relazione che le emissioni non producano disturbo non tollerabile ai soggetti recettori sensibili.

· Il Comune, su richiesta scritta e motivata, può concedere, ai sensi dell'art.6, comma 1, lett.h) della L. n.447/95, autorizzazioni per lo svolgimento di intrattenimenti musicali temporanei (quali ad es. piani bar, serate musicali, diffusione musicale) in deroga ai limiti di esposizione al rumore e per un numero massimo di 20 giornate nell'arco dell'anno solare.



Articolo 6

Esercizi alberghieri e campeggi



1. Gli esercizi alberghieri ed i campeggi possono effettuare trattenimenti musicali dal vivo, esclusivamente per le persone alloggiate, previa dichiarazione di inizio attività alla S.I.A.E. La diffusione sonora deve avvenire a volume moderato. Le casse e gli altoparlanti, al fine di contenere il rumore all'interno delle strutture alberghiere, non devono essere rivolte verso l'esterno e devono essere collocate in modo tale da ridurre al minimo l'inquinamento acustico delle aree pubbliche e nel vicinato.

2. Si applicano le disposizioni previste all'articolo precedente. I trattenimenti potranno avere luogo sia dentro gli edifici delle strutture alberghiere sia nelle aree scoperte di pertinenza delle strutture, nei periodi di cui all'articolo 5 nei quali sono consentiti i trattenimenti musicali all'esterno, mentre è esclusa l'utilizzazione a tale scopo di marciapiedi, piazze o strade pubbliche, salvo specifica autorizzazione



Articolo 7

Litorali



1. Ai sensi dell'Ordinanza dell'Assessore regionale alla trasparenza e cittadinanza attiva del 25 maggio 2006, n. 1 "Ordinanza per il turismo e le strutture balneari", sulle coste pugliesi durante la stagione balneare è vietato tenere ad alto volume apparecchi di diffusione sonora, nonché fare uso degli stessi tra le ore 13,30 e le ore 16,00, ad eccezione degli avvisi di pubblica utilità diramati mediante altoparlanti;

è altresì fatto divieto assoluto all'uso di apparecchi di diffusione sonora direttamente sull'arenile, ad eccezione del tempo strettamente necessario e comunque non oltre due ore complessive al giorno, da indicare nell'albo del Lido, da destinare allo svolgimento di giochi ed attività ludico-motorie.

I livelli di intensità acustica devono comunque rispettare le prescrizioni comunali in materia.





Articolo 8

Comunicazioni di servizio



1. L'uso di altoparlanti per comunicazioni di servizio o di interesse collettivo, nei soggiorni di vacanza per minori e nei campeggi, è consentito limitatamente ai seguenti orari : dalle ore 12.00 alle ore 12.30, e dalle ore 18.00 alle ore 18.30.

2. sui litorali, le comunicazioni di servizio sono consentite all'interno della seguente fascia oraria: dalle ore 10.00 alle ore 13.00, e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.



Articolo 9

Deroga ai limiti di esposizione al rumore



1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della legge n.447/1995, limitatamente al periodo 1 giugno- 30 settembre, alle attività di cui ai capi II e III è autorizzata, nei limiti di orario indicati e comunque fino alle ore 01.00, la deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997.

2. E' fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del D.P.C.M. n.215/1999 circa i livelli di pressione sonora consentiti all'interno dei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati autorizzati, nonché dei pubblici esercizi.



Articolo 10

Sanzioni



1. Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

· Superamento dei limiti espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)]: pagamento di una somma da un minimo da 260 euro ad un massimo di 1.100 euro applicata secondo le modalità di cui alla legge 689/81. Il trasgressore è ammesso ai sensi di legge ad effettuare il pagamento in misura ridotta pari a euro 260,00.

· Violazioni degli orari prescritti dalla presente Ordinanza: pagamento di una somma da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 450,00 applicata secondo le modalità di cui alla legge 689/81. Il trasgressore è ammesso ai sensi di legge ad effettuare il pagamento in misura ridotta pari a euro 206,00.

2. Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza costituiscono casi di abuso della persona autorizzata, che permettono la sospensione o la revoca della licenza per trattenimenti musicali ai sensi dell'art.10 del T.U.L.P.S.. A tal fine, con la seconda violazione della presente ordinanza, la licenza per trattenimenti musicali viene sospesa per 30 giorni. Il dirigente del Settore competente comunica al Commissario Straordinario le proprie motivate valutazioni sull'opportunità di provvedere nei singoli casi di specie.

3. Sono fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti vigenti, in particolare, qualora ne ricorrano i presupposti, si procederà alla denuncia alla autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 659 Codice Penale.





IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT.SSA ROSA MARIA SIMONE "

Direttiva per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti

Commenta la seguente affermazione: "ho trovato utile, completa e corretta l'informazione."
  • 1 - COMPLETAMENTE IN DISACCORDO
  • 2 - IN DISACCORDO
  • 3 - POCO D'ACCORDO
  • 4 - ABBASTANZA D'ACCORDO
  • 5 - D'ACCORDO
  • 6 - COMPLETAMENTE D'ACCORDO

Il presente modulo utilizza i cookies di Google reCaptcha per migliorare l'esperienza di navigazione. Disabilitando i cookie di profilazione del portale, il form potrebbe non funzionare correttamente.

X
Torna su