"LA GIUNTA COMUNALE
Vista la nota prot. 14746 del
27.01.2010, con la quale il Direttore Generale della ASL Lecce ha richiesto il parere, previsto dall'art. 6 della L.R.
n.17/90, in merito alla eventuale revisione della Pianta Organica delle Farmacie, allo scopo di consentire alla Direzione
Generale della ASL medesima di deliberare i provvedimenti in materia da sottoporre alla approvazione della Giunta
Regionale;
Visto l'art.22 della legge regionale 20.7.84, n.36, così come sostituito dal primo comma
dell'art.6 della L.R. 30.4.90, n.17, laddove stabilisce che i Consigli Comunali possono proporre modificazioni delle
piante organiche, previa adeguata motivazione che tenga in ogni caso conto della consistenza della popolazione dei
Comuni, della natura dei luoghi, delle circoscrizioni di ciascuna sede farmaceutica (criterio demografico - criterio
topografico - criterio urbanistico);
Considerato che il Comune di Tricase è composto dal capoluogo,
con una popolazione di 14.538 abitanti, e da due frazioni staccate, Lucugnano e Depressa, rispettivamente con una
popolazione di 1750 e 1541 abitanti;
Considerato, inoltre, che a Tricase sono in esercizio n.2
Farmacie urbane nel capoluogo e n.2 Farmacie rurali ubicate a Lucugnano e Depressa che, quindi per definizione stessa
della legge servono le popolazioni di tali centri abitati;
Rilevato, pertanto, che il capoluogo di
Tricase, con una popolazione di oltre 14.500 abitanti è servito solo da due Farmacie, con un rapporto di n.1 farmacia
ogni 7.500 abitanti, quindi con un parametro quasi doppio a quello previsto dalla legge, con la conseguenza di notevoli
disagi per la popolazione, posto che ovviamente non costituiscono certamente una soluzione le due Farmacie rurali ubicate
nelle frazioni.
Tenuto conto che la legge stessa prevede la erogazione, in favore delle farmacie rurali, di una
indennità per compensare il disagio dovuto alla sede svantaggiata con un bacino potenziale di utenti al di sotto della
media e che ciò significa ovviamente che la stessa non è considerata a servizio dell'intero Comune.
Tenuto
conto, altresì, che la norma di istituzione delle farmacie rurali, tendente a favorire i centri abitati di piccole
dimensioni (nel caso di specie, frazioni), non può, nella sua pratica applicazione, tradursi in uno svantaggio per il
centro più popoloso.
Preso atto della L.R. n.17 che opportunamente stabilisce che le Amministrazioni Comunali
debbano tener conto, allorquando propongono una modifica della pianta organica della Farmacie, oltre alla consistenza
della popolazione anche della natura dei luoghi.
Atteso che sono stati acquisiti elementi di
valutazione, tali da poter proporre la istituzione di una terza sede farmaceutica nel capoluogo, che porterebbe a cinque
le sedi farmaceutiche presenti sul territorio comunale, di cui almeno tre nel capoluogo, che consta come già detto di
oltre 14.500 abitanti, e due c.d. rurali rispettivamente nelle due frazioni di Lucugnano e Depressa
/>
Visti i pareri favorevoli, espressi ex art.49 del D.to Leg.vo n.267/00;
Con voti unanimi
espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Per le motivazioni ampiamente
illustrate in premessa, proporre la revisione della P.O. delle farmacie, sulla base di una ipotesi di pianificazione dei
punti di distribuzione delle stesse, consequenziale alle esigenze logistiche e alla corposità della popolazione presente
sul territorio, prevedendo la istituzione di una terza sede farmaceutica a servizio del capoluogo che porta a tre le sedi
farmaceutiche presenti nel capoluogo, oltre alle due rurali presenti nelle frazioni di Lucugnano e Depressa;
/>
2) Rideterminare i confini di ciascuna sede farmaceutica alla luce del dato numerico degli abitanti
presenti in ciascuna delle aree servite, come da allegata planimetria del territorio comunale, indicante la delimitazione
delle sedi esistenti e la possibile rideterminazione dei confini di ognuna, nonchè la popolazione in ciascuna zona
residente. "