L'URP informa che nel Bollettino ufficiale della
Regione Puglia n. 105 del 17 giugno 2010, è stata pubblicata la Determinazione del Dirigente Regionale del Servizio
Ricerca e Competitività 10 giugno 2010, n. 615, avente ad oggetto:" PO 2007-2013 - Asse VI. Linea di
intervento 6.1 - Azione 6.1.9 - Reg. reg. n. 36/2009 -Titolo III - Impegno di spesa e pubblicazione Avviso per
l'erogazione di "Aiuti alle Medie imprese e ai Consorzi di PMI per i Programmi Integrati di Investimento - PIA
Turismo".
L'avviso si rivolge alle medie imprese ed ai consorzi di piccole e medie
imprese che vogliono investire per migliorare l'offerta turistica territoriale.
Riportiamo di seguito gli
articoli 1-2-3-4-5-6-7 del suinidicato avviso.
"Art. 1
1. A
partire dal 01 luglio 2010 possono essere trasmesse dalle imprese interessate Ie istanze alla fase di accesso agli aiuti
alle medie imprese e ai Consorzi di PMI per Programmi Integrati di Investimento - PIA Turismo, previsti dal Titolo III
del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione per Ie imprese turistiche delia Regione Puglia n. 36 del 30
dicembre 2009 (di seguito denominate Regolamento).
2. Detti investimenti costituiscono un importante strumento
operativo nell'ambito delle politiche regionali volte alla destagionalizzazione dei flussi turistici.
/>
Art. 2
1. Le risorse complessive
disponibili destinate all'agevolazione dei progetti presentati a valere sui presente Avviso ammontano a Euro 20 milioni
rivenienti dalla linea di intervento 6.1.9 del Programma Operativo FESR 2007 - 2013.
2. Tale dotazione
finanziaria potrà essere implementata da eventuali ulteriori risorse che a qualunque titolo si rendessero successivamente
disponibili.
Art. 3
1. La gestione del
presente strumento è di competenza della Regione - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio
Ricerca e Competitivita, che, ad eccezione della fase di erogazione dei contributi, per I'attuazione si avvarrà di
Puglia Sviluppo S.p.A., ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del Regolamento e dell'art. 6 del DPGR n. 886/2008.
/>
Art. 4
1. Sono ammissibili i seguenti
investimenti finalizzati al miglioramento dell'offerta turistica territoriale:
a) realizzazione di nuove
strutture turistico alberghiere, anche attraverso il recupero funzionale di immobili da destinare ad attività turistico -
alberghiere, nonchè I'ampliamento, I'ammodernamento e la ristrutturazione di strutture turistico alberghiere esistenti
al fine dell'innalzamento degli standard di qualita e/o delia classificazione (Iimitatamente ai codici ATECO 2007
"55.10", "55.20.1", "55.20.51" con esclusivo riferimento ai residence);
b)
realizzazione di strutture connesse così come definite all'art. 11, comma 1, lettera k del Regolamento;
c)
servizi di cui all'articolo 6, comma 2 del Regolamento.
2. Gli investimenti per strutture connesse
di cui alla lettera b) devono essere riconducibili a:
i. realizzazione campi da golf da almeno 18 buche;
/>
ii. miglioramento, ampliamento e realizzazione di nuovi porti/approdi turistici e aeroclub;
iii.
miglioramento, ampliamento e realizzazione di infrastrutture sportive idonee ad ospitare eventi agonistici nazionali e
internazionali;
iv. miglioramento, ampliamento e realizzazione di centri congressuali a auditorium dalla
capienza minima di 2.000 posti;
v. recupero di aree urbane degradate e/o inquinate e di aree produttive da
riqualificare, da destinare alia realizzazione di strutture ricettive, congressuali, sportive, culturali e/o ricreative;
vi. 1. primo impianto e/o riqualificazione di un'unica area a verde della superficie di almeno 200 ettari;
/>
vi. 2. primo impianto e/o riqualificazione di una rete di aree a verde, collegate mediante corridoi verdi, delia
superficie complessiva di almeno 200 ettari. Ciascuna delle aree deve avere una superficie non inferiore a 25 ettari.
/>
3. Relativamente ai campi da golf, gli stessi devono essere realizzati con criteri di sostenibilità (recupero e
riciclo dell'acqua dell'impianto di irrigazione, recupero delia vegetazione esistente e integrazione can nuovi impianti
di vegetazione autoctona, discontinuità delle formazioni erbose per evitare eccessiva omologazione degli aspetti
percettivi del paesaggio).
4. Relativamente alla realizzazione di porti/approdi turistici, sono ammissibili sia
Ie opere a mare (banchine, moli) sia Ie opere a terra in relazione alla cantieristica da diporto ed ai servizi
strettamente collegati (esercizi commerciali). Tutte Ie attività derivanti dagli investimenti devono essere gestite dal
Soggetto beneficiario.
Inoltre, il Soggetto beneficiario, alla data di invio dell'istanza di accesso, deve
essere in possesso delle concessioni delle aree demaniali marittime con riferimento al progetto da realizzare.
/>
5. Relativamente alla realizzazione di aeroclub non sono ammesse Ie spese per I'acquisto dei velivoli.
/>
6. Per infrastrutture sportive idonee ad ospitare eventi agonistici nazionali e internazionali, si intendono gli
interventi approvati dal CONI e omologati dalla Federazione competente.
7. Relativamente al recupero di aree
urbane degradate e/o inquinate e di aree produttive da riqualificare, da destinare alla realizzazione di strutture
ricettive, congressuali, sportive, culturali e/o ricreative, non sono ammesse Ie spese inerenti la caratterizzazione e la
bonifica dei terreni.
8. per quanto cvoncerne gli interventi di impianto e/o riqualificazione di aree
a verde:
- sono ammissibili a titolo esemplificativo, oltre agli interventi di impianto e ricostituzione del
verde, quelli relativi alla realizzazione di piste ciclabili, sentieri attrezzati, percorsi sportivi e punti ristoro;
/>
la realizzazione delle piste ciclabili e dei sentieri attrezzati deve essere attuata avuto riguardo aile Linee
Guida regionali in materia (Linee Guida Cyronmed per Ie piste ciclabili e Regolamento per I'attuazione della rete
escursionistica pugliese - Reg. Regionale 23/2007);
nel caso di aree di proprietà pubblica Ie modalità di
fruizione e di gestione degli investimenti devono essere oggetto di una specifica convenzione con l'Amministrazione /
Ente Pubblico proprietario.
9. Gli investimenti di cui alla lettera a) possono prevedere anche la
realizzazione di "servizi funzionali".
Detti servizi sono Ie strutture o gli impianti attraverso i
quali viene migliorata la qualità del servizio ricettivo offerto e che siano funzionalmente collegati alla struttura
ricettiva principale (a titolo puramente esemplificativo, per servizi funzionali si intendono: piscine, ristoranti, bar,
market, impianti sportivi, discoteche, sale da ballo, impianti ricreativi, parcheggi e garage, attrezzature e servizi per
la nautica, servizi termali, centri per il benessere della persona, attrezzature idonee alla ospitalità /accoglienza di
bambini e anziani, aree attrezzate e percorsi fruibili da persone disabili, ecc.). Detti servizi devono essere gestiti
direttamente dal soggetto che gestisce la struttura ricettiva.
10. Le nuove costruzioni e ristrutturazioni di
edifici destinati alla ricettività turistica devono essere realizzate in modo tale che:
• si raggiunga il
livello 2 del sistema di certificazione di sostenibilità per edifici residenziali di cui al Disciplinare tecnico previsto
dalla L.R. 13/2008 con esclusione dei parametri riferibili alla qualità energetica (2.1 e 2.2 del sistema);
•
I'edificio ottenga I'attestato di certificazione energetica con almeno classe B;
• la qualità prestazionale
per il raffrescamento come definita dagli allegati al Decreto del Ministero delle SViluppo Economico del 26 giugno 2009
sia almeno III.
E' inoltre necessario che sia rispettato il principio di non discriminazione, attraverso la
previsione di interventi e/o I'adozione di misure per favorire I'accessibilità e la fruibilità delle strutture da parte
di persone con disabilità e di persone non autosufficienti.
11. I costi per investimenti in strutture connesse
devono essere almeno pari al 50% del costo dell'intero programma integrato di investimenti.
/>
Art. 5
1. Le istanze di accesso possono essere
presentate da una media impresa o da un Consorzio di PMI. Tutti i soggetti proponenti devono essere in regime di
contabilità ordinaria.
2. Alla data di invio della richiesta, la media impresa ovvero almeno i 2/3 delle PMI
consorziate devono aver approvato almeno due bilanci d'esercizio. In caso di istanza di accesso proposta da un Consorzio
di PMI, I'eventuale impresa non attiva e/o costituenda deve essere partecipata per almeno il 50% da altra impresa attiva
che abbia gia approvato almeno due bilanci alla data di presentazione dell'istanza di accesso.
3. La media
impresa ovvero il Consorzio nel suo complesso (ovvero il complesso delle imprese che partecipano alla sua costituzione)
devono avere registrato un fatturato non inferiore a 8 milioni di euro nell'esercizio precedente.
4. II
consorzio costituito o costituendo si impegna a svolgere in maniera continuativa la propria attività anche nei cinque
anni successivi alla conclusione dell'investimento.
5. La verifica della disposizione di cui all'art. 2,
lettera f) del Regolamento viene effettuata anche con riferimento aile imprese che, rispetto al soggetto proponente, si
trovano in una delle fattispecie previste dall'art. 2359 del codice civile.
/>
Art. 6
1. Le istanze di accesso devono riguardare
programmi integrati di investimento di importo complessivo compreso tra 2 milioni e 20 milioni di euro. Nel caso di
programmi integrati di investimento di importo superiore a 20 milioni di euro, Ie agevolazioni sono calcolate su un
importo massimo di 20 milioni di euro.
2. In caso di Consorzio, qualora l'investimento venga
realizzato dalle singole imprese consorziate, l'importo dell'intervento riferito a ciascuna di esse deve essere almeno
di € 500.000,00.
Art. 7
1. I programmi integrati di investimento
possono riguardare investimenti in "attivi materiali e immateriali" e investimenti per "acquisizione di
servizi".
2. I progetti che prevedono la realizzazione degli investimenti in attivi materiali in
diverse unità produttive devono prendere la realizzazione di un unico marchio disitntivo, un unico piano integrato di
promozione e commericalizzazione e un modello di gestione integrata delle attività turistiche.
3. Sono
ammissibili gli investimenti per acquisizione di servizi riguardanti gli ambiti di intervento "ambiente",
"responsabilità sociale ed etica" e "miglioramento competitivio del sitema turistico", descritti e
disciplinati nel Titolo I del Regolamento."
Per ulteriori informazioni al
riguardo, consultare il Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 105 del 17 giugno 2010.
/>