Posizione (UE) n.14/2010 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontal...

Adottata dal Consiglio il 13 settembre 2010.

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L'URP

comunica che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 12 ottobre 2010 - C 275 E/1, è stata pubblicata la

posizione (UE) n.14/2010 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento

europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria

transfrontaliera, adottata il 13 settembre 2010.







Nell'articolo 1 del

suddetto provvedimento, che qui di seguito si riporta per opportuna conoscenza, viene indicato l'aggetto e l'ambito di

applicazione:



                                                                                     "Art. 1



/>
                                   Oggetto e ambito di applicazione



1. La presente direttiva stabilisce norme

volte ad agevolare l'accesso a un'assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di qualità  e promuove la cooperazione

tra gli stati membri in materia di assistenza sanitaria, nel pieno rispetto delle competenze nazionali relative

all'organizzazione e alla prestazione dell'assistenza sanitaria.



La presente direttiva si applica

alla prestazione di assistenza sanitaria ai pazienti, indipendentemente delle relative modalità  di organizzazione, di

prestazione e di funzionamento.



3. La presente direttiva non si applica:



a) ai

servizi nel settore dell'assisternza di lunga durata il cui scopo primario è sostenere le persone che necessitano di

assistenza nello svolgimento di compiti quotidiani e di routine;



b) all'assegnazione e all'accesso

agli organi ai fini dei trapianti d'organo;



c) ad eccezione del capo IV, ai programmi pubblici di

vaccinazione contro le malattie contagiose, che sono volti esclusivamente a proteggere la salute della popolazione nel

territorio di uno Stato membro e subordinati ad una programmazione e a misure di attuazione specifiche.



/>
4. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia

di organizzazione e finanziamento dell'assistenza sanitaria in situazioni non connesse all'assistenza sanitaria

transfrontaliera. In particolare, la presente direttiva non obbliga in alcun modo uno Stato membro a rimborsare i costi

dell'assistenza sanitaria prestata da fornitori di assisternza sanitaria stabiliti sul suo territorio se detti fornitori

non fanno parte del sistema di sicurezza sociale o del sistema sanitario nazionale di detto Stato membro."

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