L'URP
comunica che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 12 ottobre 2010 - C 275 E/1, è stata pubblicata la
posizione (UE) n.14/2010 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria
transfrontaliera, adottata il 13 settembre 2010.
Nell'articolo 1 del
suddetto provvedimento, che qui di seguito si riporta per opportuna conoscenza, viene indicato l'aggetto e l'ambito di
applicazione:
"Art. 1
/>
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente direttiva stabilisce norme
volte ad agevolare l'accesso a un'assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di qualità e promuove la cooperazione
tra gli stati membri in materia di assistenza sanitaria, nel pieno rispetto delle competenze nazionali relative
all'organizzazione e alla prestazione dell'assistenza sanitaria.
La presente direttiva si applica
alla prestazione di assistenza sanitaria ai pazienti, indipendentemente delle relative modalità di organizzazione, di
prestazione e di funzionamento.
3. La presente direttiva non si applica:
a) ai
servizi nel settore dell'assisternza di lunga durata il cui scopo primario è sostenere le persone che necessitano di
assistenza nello svolgimento di compiti quotidiani e di routine;
b) all'assegnazione e all'accesso
agli organi ai fini dei trapianti d'organo;
c) ad eccezione del capo IV, ai programmi pubblici di
vaccinazione contro le malattie contagiose, che sono volti esclusivamente a proteggere la salute della popolazione nel
territorio di uno Stato membro e subordinati ad una programmazione e a misure di attuazione specifiche.
/>
4. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia
di organizzazione e finanziamento dell'assistenza sanitaria in situazioni non connesse all'assistenza sanitaria
transfrontaliera. In particolare, la presente direttiva non obbliga in alcun modo uno Stato membro a rimborsare i costi
dell'assistenza sanitaria prestata da fornitori di assisternza sanitaria stabiliti sul suo territorio se detti fornitori
non fanno parte del sistema di sicurezza sociale o del sistema sanitario nazionale di detto Stato membro."
/>