Posizione (UE) n.8/2010 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del principio della parità  di trattamento fra gli uomini e le donne che esercita...

e che abroga la direttiva 86/613/CEE adottata dal Consiglio l'8 marzo 2010.

Dettagli della notizia

L'URP   informa che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 12 maggio 2010 C 123 E,

è stata pubblicata la Posizione (UE) n.8/2010 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del principio della parità  di trattamento fra gli

uomini e le donne che esercitano un'attività  autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE adottata dal Consiglio l'8

marzo 2010.


Riportiamo di seguito il testo degli articoli 1, 2 e 3   del suddetto

atto:



                                                                              "Art.

1


                                                                         Oggetto


1. la presente direttiva stabilisce

un quadro per l'attuazione negli Stati membri del principio della parità  di trattamento tra gli uomini e le donne che

svolgono un'attività  autonoma, per gli aspetti che non sono disciplinati dalle direttive 2006/54/CE e

79/7/CEE.



2. L'attuazione del principio della parità  di trattamento tra uomini e

donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura resta disciplinata dalla direttiva

2004/113/CE.



                                                                                             Art.

2


                                                               Ambito di applicazione



La

presente direttiva riguarda:


a) i lavoratori autonomi, vale a dire chiunque eserciti, alle condizioni

previste dalla legislazione nazionale, un'attività  lucrativa per proprio conto;


b) i coniugi di

lavoratori autonomi o, se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, i conviventi di lavoratori

autonomi non salariati nè soci, che partecipano abitualmente e alle condizioni previste dalla legislazione nazionale

all'attività  del lavoratore autonomo, svolgendo compiti identici o

complementari.



                                                                                       Art.

3


                                                                              Definizioni



1. Ai

snesi della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:


a)"discriminazione

diretta": situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente in base al sesso di quanto sia, sia

stata o sarebbe trattata un'altra persona in una situazione anologa;


b) "discriminazione

indiretta": situazione nella quale una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere

in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso rispetto a persone dell'altro sesso, a

meno che detta disposizione criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità  legittima e i mezzi

impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari;


c) "molestie"; situazione

nella quale si verifica un comportamento indesiderato connesso al sesso di una persona avente lo scopo o l'effetto di

violare la dignità  di tale persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od

offensivo;


d) "molesite sessuali": situazione nella quale si vierifica un comportamento

indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma verbale, non verbale o fisica, avente lo scopo o l'effetto di

vilare la diginità  di una persona, in particolare attraverso la creazione di un climia intimidatorio, ostile, degradante,

umiliante od offensivo."

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