Posizione (UE) n.8/2010 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercita...
e che abroga la direttiva 86/613/CEE adottata dal Consiglio l'8 marzo 2010.
Dettagli della notizia
L'URP informa che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 12 maggio 2010 C 123 E,
è stata pubblicata la Posizione (UE) n.8/2010 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli
uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE adottata dal Consiglio l'8
marzo 2010.
Riportiamo di seguito il testo degli articoli 1, 2 e 3 del suddetto
atto:
"Art.
1
Oggetto
1. la presente direttiva stabilisce
un quadro per l'attuazione negli Stati membri del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne che
svolgono un'attività autonoma, per gli aspetti che non sono disciplinati dalle direttive 2006/54/CE e
79/7/CEE.
2. L'attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e
donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura resta disciplinata dalla direttiva
2004/113/CE.
Art.
2
Ambito di applicazione
La
presente direttiva riguarda:
a) i lavoratori autonomi, vale a dire chiunque eserciti, alle condizioni
previste dalla legislazione nazionale, un'attività lucrativa per proprio conto;
b) i coniugi di
lavoratori autonomi o, se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, i conviventi di lavoratori
autonomi non salariati nè soci, che partecipano abitualmente e alle condizioni previste dalla legislazione nazionale
all'attività del lavoratore autonomo, svolgendo compiti identici o
complementari.
Art.
3
Definizioni
1. Ai
snesi della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
a)"discriminazione
diretta": situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente in base al sesso di quanto sia, sia
stata o sarebbe trattata un'altra persona in una situazione anologa;
b) "discriminazione
indiretta": situazione nella quale una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere
in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso rispetto a persone dell'altro sesso, a
meno che detta disposizione criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi
impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari;
c) "molestie"; situazione
nella quale si verifica un comportamento indesiderato connesso al sesso di una persona avente lo scopo o l'effetto di
violare la dignità di tale persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od
offensivo;
d) "molesite sessuali": situazione nella quale si vierifica un comportamento
indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma verbale, non verbale o fisica, avente lo scopo o l'effetto di
vilare la diginità di una persona, in particolare attraverso la creazione di un climia intimidatorio, ostile, degradante,
umiliante od offensivo."