Proposta di disegno di legge regionale recante: "Interventi a sostegno dei disoccupati e delle famiglie in difficoltà "
presentata da 5 consiglieri regionali
Dettagli della notizia
L'URP informa che alcuni consiglieri regionali hanno presentato, in data 31 maggio 2013, una Proposta di disegno di legge regionale recante: "Interventi a sostegno dei disoccupati e delle famiglie in difficoltà .", assegnata, in sede refernte, alla Commissione III (Servizi Sociali).
Ecco cosa prevede tale proposta di disegno di legge regionale:
"ART.1
Al fine di fronteggiare la grave crisi occupazionale della Puglia e garantire un sostegno alle persone e alle famiglie che versano in particolare stato di necessità a causa della grave e perdurante crisi economica nazionale e internazionale, la Giunta regionale è autorizzata a:
a) istituire un fondo per l'erogazione di un contributo per l'impiego di disoccupati nello svolgimento di lavori di pubblica utilità presso i comuni o loro enti strumentali o società partecipate, sino ad esaurimento dello stanziamento di cui alla lettera a) dell'art.1;
b) istituire un fondo per l'erogazione di contributi alle persone e alle famiglie, finalizzati al pagamento delle spese mediche, della fornitura di acqua, luce e gas e di ulteriori necessità economiche individuate dai comuni stessi per particolari condizioni di difficoltà .
ART.2
I fondi di cui all'art.1 possono essere integrati da ulteriori contributi o donazioni erogati da fondazioni o altri soggetti pubblici o privati.
ART.3
I lavori di cui alla lettera a) dell'art.1, a titolo esemplificativo, attengono ai servizi bibliotecari e museali, amministrativi, di assistenza agli anziani, di supporto scolastico, cimiteriali, di attività di pulizia e vigilanza delle aree archeologiche, di giardinaggio di aree pubbliche, di supporto alla raccolta differenziata, di vigilanza parcheggi e di assistenza ai convegni e altri servizi di competenza comunale o individuati dal comune a beneficio dei cittadini.
ART.4
Il contributo di cui alla lettera a) dell'art.1, richiesto dal comune in relazione alle sue esigenze di impiego, è corrisposto dallo stesso, al lavoratore sino a un importo massimo di euro 5.000,00 ed è integrato da una quota comunale aggiuntiva pari almeno al 10 per cento del finanziamento regionale.
ART.5
Il contributo di cui all'art.4 è corrisposto a condizione che il lavoratore abbia un'età non inferiore a trentacinque anni e che sia stato licenziato o abbia cessato il lavoro per qualsiasi causa, o abbia esaurito il trattamento di disoccupazione di cui all'articolo 2 della l.n. 28 giugno 2012 n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita." e successive modificazioni, e quello della mobilità ordinaria e in deroga, ai sensi dell'articolo 7 della l.n. 23 luglio 1991, n. 223 "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità , trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro" e successive modificazioni, e sia sprovvisto di trattamento pensionistico.
ART.6
Le risorse del fondo di cui alla lettera b) dell'art.1 sono erogate ai comuni che provvedono all'istruttoria per l'individuazione dei beneficiari.
ART.7
I criteri di riparto ai comuni del fondo di cui alla lettera a) dell'art.1, sono stabiliti dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere. I comuni, per la concessione del contributo di cui all'art.4, possono graduarne l'ammontare tenuto conto del reddito complessivo del nucleo familiare del disoccupato e del grado di disagio del lavoro svolto.
ART.8
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui alla lettere b) dell'art.1, previo parere della competente commissione consiliare che si esprime entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere.
ART. 9
Entro il mese di gennaio di ogni anno, i comuni trasmettono alla Giunta regionale l'elenco degli occupati dell'anno precedente, con l'indicazione della tipologia del lavoro svolto e dei contributi corrisposti ai sensi della lettera a) dell'art.1, nonchè l'elenco dei beneficiari dei contributi di cui alla lettere b) dell'art.1.
ART.10
Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono quantificati in complessivi euro 20.000.000,00 iscritti, in termini di competenza e cassa, al capitolo _______, UPB _____, dell'esercizio finanziario 2013, così suddivisi:
a) euro 15.000.000,00 a favore degli interventi di cui alla lettera a) dell'art.1, per l'esercizio 2014, a cui si fa fronte con le risorse allocate nell'upb _____ "Politiche del lavoro" del bilancio di previsione 2013;
b) euro 5.000.000,00 a favore degli interventi di cui alla lettera b) dell'art.1, per l'esercizio 2014, a cui si fa fronte con le risorse allocate nell'upb ______ "Interventi di contrasto alle situazioni di emergenza sociale" del bilancio di previsione 2013."