Proposta di legge "Norme sull'impresa olearia"
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L'URP comunica che un
consigliere regionale della Puglia ha presentato, in data 21 ottobre 2011, proposta di legge recante "Norme
sull'impresa olearia".
La stessa proposta è stata assegnata il 25 ottobre 2011 alla IV Commissione
(Sviluppo Economico)
Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo della
suindicata proposta di
legge.
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sp; &nbs
p; "Articolo 1
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nbsp;
(Impresa olearia)
1. L'impresa olearia è l'unità produttiva artigiana
in cui si procede all'estrazione dell'olio dalle olive in conformità alle normative vigenti, ed in particolare,
a quelle relative all'igiene degli alimenti, alla sicurezza del lavoro, alla tutela dell'ambiente in un'ottica di
trasparenza sulle caratteristiche del prodotto e di tracciabilità.
2. Nell'impresa artigiana olearia
deve essere collocato il frantoio, la centrifuga per il processo estrattivo, idonei contenitori per lo stoccaggio e
quindi, conformemente alle norme vigenti, l'adeguata attrezzatura per la collocazione dell'olio in contenitori, oltre
alle macchine per l'imbottigliamento, il confezionamento ai fini della commercializzazione del prodotto.
3. Le
caratteristiche tecniche dei locali adibiti alla lavorazione delle olive e degli oli sono stabilite con decreto
dell'Assessore regionale alle Risorse agroalimentari, di concerto con Assessore regionale alle alla Sanità.
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sp; &nbs
p; Articolo 2
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nbsp; (Mastro oleario)
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1. Il responsabile della conduzione tecnica del frantoio è il "mastro oleario",
che si conforma alle direttive del titolare dell'impresa, ove persona diversa, e opera nei limiti delle deleghe ad esso
conferitogli.
2. I mastri oleari sono iscritti in un apposito albo tenuto presso l'Area Politiche per Io
Sviluppo Rurale.
/>
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nbsp; &n
bsp; Articolo 3
/>
&
nbsp; (Formazione dei mastri oleari)
1. La
Regione Puglia favorisce la formazione dei mastri oleari e cura lo svolgimento di specifici corsi di formazione.
/>
2. I corsi sono a carattere propedeutico per i possessori di un diploma di istruzione media di secondo grado e
carattere tecnico-pratico per coloro che hanno ottenuto l'attestato finale di frequenza del corso propedeutico o che
siano in possesso di uno del titoli di studio indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle Politiche
Agricole e Forestali 23 giugno 1999, ad esclusione del diploma della scuola dell'obbligo.
3. Per la
partecipazione ai corsi deve essere posseduto, in ogni caso, il requisito dell'idoneita morale di cui all'articolo 3
del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 23 giugno 1999.
4. La durata dei corsi, le
modalita di svolgimento ed i relativi programmi sono stabiliti con Deliberazione della Giunta regionale su proposta
dell'Assessore alle Risorse agroalimentari di concerto con l'Assessore alla Formazione professionale.
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nbsp; &n
bsp; Articolo 4
/>
&
nbsp; (Corsi di Formazione)
/>
1. Ai bandi per la realizzazione delle attivita formative di cui all'articolo 3 possono
partecipare consorzi di imprese e/o loro associazioni professionali, temporaneamente associate con enti di formazione
accreditati, nel rispetto della vigente normativa in materia.
2. Lo svolgimento della parte tecnico-pratica dei
corsi deve, comunque, essere effettuata presso le imprese olearie.
3. La presentazione delle domande per la
partecipazione ai corsi, l'accertamento del possesso dei requisiti previsti e il rilascio degli attestati di qualifica
sono regolati dalle norme regionali sulla formazione professionale.
4. L'attestato rilasciato al termine del
corso tecnico-pratico costituisce titolo per la iscrizione nell'Albo regionale del mastri oleari.
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&
nbsp; &n
bsp; Articolo 5
 
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(Norme transitorie)
1. Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge possono chiedere la iscrizione all'Albo regionale dei mastri oleari coloro che dimostrino di aver
svolto negli ultimi cinque anni precedenti i compiti attribuiti al mastro oleario ai sensi dell'articolo 2 della
presente legge. "