L'URP comunica che L'Ufficio
di Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia ha presentato, in data 14 febbraio 2012, proposta di legge
regionale recante:"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 'ORDINAMENTO DELLA POLIZIA
LOCALE".
Tale proposta di legge si è resa necessaria presentarla in quanto, per mero
errore, il testo della legge con oggetto "ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE", trasmesso dalla II Commissione al
Consiglio Regionale per l'approvazione (avvenuta con delibera consiliare n.66 il 5.12.2011), è risultato privo di
alcune modifiche introdotte all'unanimità nel corso della discussione nella II
Commissione.
Per opportuna conoscenza si trascrive di seguito il testo della succitata
proposta di legge regionale.
"Proposta di legge regionale
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"Modifiche e integrazioni alla legge regionale
'ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE'"
di
Iniziativa dell'Ufficio di
Presidenza
&nbs
p;  
; Articolo unico
1. Alla
legge "Ordinamento della polizia locale", approvata con delibera del Consiglio regionale n. 66 del 5 dicembre
2011, sono apportate Ie seguenti modifiche e integrazioni:
a) AlI'articolo 3 (Funzioni delia Provincia), comma
1, lett. b), dopo Ie parole: "all'articolo 5, lettere e), f)", si aggiunge la seguente lettera: "g)
",
b) AlI'articolo 4 (Funzioni del Comune), comma 1, lett. a), dopo Ie parole: "con iI concorso del
volontariato", sono inserite Ie seguenti: "per I'attuazione delle politiche sociali, educative, ambientali e
territoriali" e dopo Ie parole: "nuove modalità di intervento", sono soppresse Ie seguenti:
"nelle periferie e".
c) AlI'articolo 10 (Comunicazione esterna dell'attivita delia polizia locale),
comma 1, la parola: "istruttorio," è sostituita con Ie seguenti: "investigativo e della
normativa sulla privacy,",
d) AlI'articolo 11 (Personale dei corpi e dei servizi di polizia locale),
comma 4, Ie parole: "nei confronti di personale proveniente dall'area di vigilanza - polizia locale", sono
sostituite dalle seguenti: "in conformità alle modalità di cui alia lett. d) del comma 3
dell'articolo 6".
e) AII'articolo 11 (Personale dei corpi e dei servizi di polizia locale), comma 5, Ie
parole: "norme contenute nella presente legge e nei regolamenti attuativi", sono sostituite dalle seguenti:
"vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali".
f) all'articolo 19 (Commissione
tecnico-consultiva per la polizia locale), comma 1, lett. d), Ie parole: "tre comandanti, in rappresentanza",
sono sostituite dalle seguenti: "due rappresentanti";
g) AII'articolo 24 (Disposizioni transitorie),
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis. . Le disposizioni delia presente legge e dei
regolamenti attuativi si applicano, comunque, anche in mancanza di adeguamento".
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