RAVVEDIMENTO OPEROSO PER MANCATO, PARZIALE O TARDIVO VERSAMENTO IMU
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Ricordiamo ai contribuenti che la legge prevede la possibilità per mancato, parziale o tardivo versamento dell'IMU di ricorrere al ravvedimento operoso, che deve essere effettuato secondo le seguenti modalità :
Se il versamento viene effettuato entro 14 giorni dalla scadenza si deve versare un importo comprensivo di imposta, sanzione dello 0,2% giornaliero (fino ad un massimo del 2,8%) e interessi dello 0,007 % (* )al giorno fino alla data del versamento.
Se il versamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza, si deve versare un importo comprensivo di imposta, sanzione del 3% e interessi dello 0,007% al giorno fino alla data del versamento.
Se il versamento avviene entro un anno dalla scadenza, si deve versare un importo comprensivo di imposta, sanzione del 3,75% e interessi dello 0,007% al giorno fino alla data del versamento.
Il pagamento si esegue sul modello F24 versando l'importo comprensivo di imposta, sanzioni e interessi e barrando la casella "Ravvedimento", utilizzando gli stessi codici tributo istituiti per il pagamento dell'imposta..
(* ) Interessi legali del 2,5% all'anno rapportati ai giorni di ritardo.
Si rammenta che da tale adempimento è escluso chi è proprietario di immobili adibiti ad abitazione principale (ad eccezione delle categorie catastali A1, A8 e A/9), di terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, per i quali è stato sospeso il pagamento dell'acconto dell'Imposta Municipale Propria (IMU).