L'URP rende noto che
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.40 del 13 marzo 2009, è stato pubblicato il regolamento regionale 9 marzo
2009, n.4, avente ad oggetto:"Regolamento ai sensi dell'art. 5 Legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1, in
materia di Sistemi Turistici Locali."
I Sistemi Turistici Locali, nell'ambito delle strategie
complessive di sviluppo del settore e delle attività di programmazione e pianificazione di competenza della Regione,
concorrono a promuovere e realizzare interventi destinati ad incrementare e diversificare l'offerta regionale e a
valorizzare gli aspetti di attrattività del territorio, migliorandone la fruibilità e la qualità dei servizi
erogati.
I Sistemi Turistici Locali sono definiti come contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti
ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali,
ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla
presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.
La Regione Puglia distingue i Sistemi
Turistici Locali nelle due diverse tipologie di seguito indicate:
a) Sistema Turistico Territoriale,
successivamente indicato con l'acronimo STT, utilizzabile anche negli atti amministrativi relativi;
b) Sistema
Turistico di Prodotto, successivamente indicato con l'acronimo STP, utilizzabile anche negli atti amministrativi
relativi.
Assumono la definizione di Sistema Turistico Territoriale (STT) le forme associative tra soggetti
pubblici, come indicati al successivo art. 6 c.1, costituite in ambiti territoriali omogenei e di dimensioni
significative, al fine della valorizzazione a fini turistici delle risorse locali.
Possono fare parte
dei STT anche soggetti privati.
Promuovono e concorrono alla costituzione dei STT Comuni o Unioni di
Comuni ricompresi nell'ambito territoriale interessato, nonché:
a) Comunità Montane ricomprese nell'ambito
territoriale interessato;
b) Province competenti per territorio;
c) Camere di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura competenti per territorio;
d) Enti di gestione di Parchi e Aree Protette, istituiti
ai sensi della L.R. 19/1997 e della L. 394/1991, operanti nell'ambito territoriale interessato;
e) altri enti
e soggetti pubblici, rilevanti per la filiera di riferimento e operanti nell'ambito territoriale interessato.
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Ai STT possono aderire soggetti che abbiano sede ovvero esercitino o intendano esercitare le proprie
attività nel territorio interessato, come di seguito indicati:
a) associazioni ed altre organizzazioni senza
scopo di lucro, che operano per lo sviluppo turistico, nonché per la valorizzazione delle specificità, delle identità
locali e delle produzioni tipiche;
b) organizzazioni sindacali e datoriali rappresentativi per il settore di
riferimento;
c) imprese turistiche definite in base alle tipologie di attività di cui al DPCM del 13 settembre
2002 avente ad oggetto "Recepimento dell'accordo tra Stato, le regioni e le province autonome sui principi per
l'armonizzazione, la valorizzazioine e lo sviluppo del sistema turistico" e successive modifiche ed integrazioni;
/>
d) altri soggetti di natura pubblica o privata che operano con finalità di valorizzazione e sviluppo turistico
nell'ambito territoriale interessato.
I Comuni ed i soggetti privati possono aderire ad un solo
Sistema Turistico Territoriale.
Per saperne di più al riguardo consultare il Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n.40 del 13.3.2009.