REGOLAMENTO ATTUATIVO DELL'ATTIVITA' RICETTIVA DI ALBERGO DIFFUSO DI CUI ALLA L.R. N.17/2011

Deliberazione della Giunta Regionale n.2808 del 12.12.2011

Dettagli della notizia

L'URP informa che la Giunta

Regionale, con propria delibera n. 2808, nella seduta del 12 dicembre 2011, ha approvato il Regolamento attuativo

dell'attività ricettiva di albergo diffuso di cui alla legge regionale n.17 del 15 luglio 2011.


Il

Regolamento in parola non è stato ancora pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione

Puglia.


 


Per opportuna conoscenza, si riporta di seguito il testo del succitato regolamento

regionale.


"REGOLAMENTO ATTUATIVO DELL' ATTIVITA’ RICETTIVA ALBERGO DIFFUSO DI CUI ALLA

L.R. N.17/2011

/>


 


             

                    &

nbsp;               Art.1

/>
                   &

nbsp;        (Ambito di applicazione)


 


1. II

presente regolamento disciplina la forma di ricettività diffusa di cui all'art. 2 della legge regionale 15 luglio

2011, n.17 ( "Istituzione e disposizioni normative dell'attività ricettiva di albergo diffuso") e di

cui all'art. 9 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e

mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.246, nonché attuazione della

direttiva 2008/1221CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di

lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).

2. II centro storico(zona A) è da intendersi, ai

sensi del Decreto interministeriale 2 aprile 1968 n.1444 che definisce le Z.T.O. (Zone Territoriali Omogenee). Ai fini

del presente regolamento è da intendersi quale borgo rurale un aggregato di più unita dalla tipologia

simile, che costituisce la modalità di insediamento nel territorio fuori dalla città storica di una

comunità più numerosa rispetto alla famiglia contadina. Esso è caratterizzato dalla presenza sia di

edifici per la residenza che di rustici, a volte raggruppati separatamente nonché dalla presenza di un impianto

urbanistico ben delimitato in cui i fabbricati siano In massima parte antecedenti all'anno 1900 e nel quale siano

presenti elementi caratteristici di identità. In particolare devono essere presenti fattori caratterizzanti per

quanta riguarda elementi architettonici, sia per quanta riguarda la struttura, sia per i materiali, le decorazioni e gli

ornamenti. La presenza di elementi incoerenti al contesto suddetto (ristrutturazioni e nuove costruzioni) non

dovrà superare il 20% in volume dell'intero impianto urbanistico preso in considerazione. Vanno inoltre

considerate la presenza di emergenze di rilievo storico, culturale, paesaggistico o di tipo ambientale

naturale, o inerenti alla vocazione turistica, all'artigianato tipico, ad itinerari culturali, religiosi o

percorsi enologici - gastronomici in zone di produzione con prodotti ad indicazione geografica protetta o

garantita o "DOP".

/>


 


              &nb

sp;                   &nbs

p;          Art. 2


                  &n

bsp;          (Definizione tipologica)

/>


 


1. "L'albergo diffuso", è una struttura ricettiva caratterizzata

dalla dislocazione delle unita abitative in uno o più stabili separati e dalla centralizzazione in un unico

stabile dell'ufficio ricevimento e dalle sale di uso comune.

2. Le unità abitative di cui è

costituito I'albergo diffuso sono localizzate nello stesso centro storico e nel borgo rurale, nel rispetto delle

condizioni localizzative di cui all'articolo 4.

3. Le singole unità abitative non possono distare

dall' edificio centrale nel quale vengono forniti i servizi e le dotazioni obbligatorie ed eventuali servizi accessori

oltre trecento metri in linea d'aria o quattrocento metri misurati nel più breve percorso pedonale

possibile.

4. I locali comuni sono collocati in posizione baricentrica rispetto alla ubicazione delle singole

unita abitative ed in modo tale da garantirne un agevole accesso.

5. Almeno il 70% delle unita abitative di

cui è costituito I'albergo diffuso devono essere poste all'interno del perimetro della zona A (centro

storico) del Comune in cui si svolge I'attività. E’ consentita la collocazione delle unità abitative

in percentuale non superiore al 30% al di fuori del perimetro del centro storico zona A, a condizione che la distanza in

linea d'aria tra I'accesso al plano stradale delle medesime ed il perimetro del centro storico non superi i 50 metri e

comunque vi sia rispetto della distanza massima dai servizi e dotazioni di cui al comma 3.

6 .

L'obbligatorietà dei requisiti richiesti all'albergo, ai fini della classificazione, permane in quanto

compatibile con la struttura diffusa dell'esercizio.

7. Nello stabile ove è presente I'ufficio di

ricevimento e le sale comuni, è possibile la presenza di unità abitative. Le unità abitative devono

essere comunque allocate in un numero minimo di almeno 2 edifici autonomi e indipendenti.

8. Ai fini del

presente regolamento si intende che le unità abitative possono essere costituite da:

a. camere, aventi

accesso diretto da spazi di disimpegno o di uso comune, composte da uno o più locali, arredate e dotate

di locale bagno autonomo; il locale bagno deve essere dotato di w.c., bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia;

/>
b. alloggi, aventi accesso da spazi di disimpegno o di uso comune, composti da uno o più locali,

arredati e dotati di locali bagno e uso cucina autonomi; il locale bagno deve essere dotato di w.c., bidet, lavabo, vasca

da bagno o doccia.

c. La presenza di unita abitative costituite da alloggi dotati di cucina o posto

cottura è posta nel limite del 40% della capacità ricettiva complessiva della struttura

/>


 


              &nb

sp;                   &nbs

p;              Art.3 

/>
                   &

nbsp;               (Requisiti gestionali)

/>


 


1. L'esercizio di albergo diffuso deve essere condotto esclusivamente in forma

imprenditoriale.

2. La gestione della struttura ricettiva deve fare capo ad un unico soggetto giuridico.

/>
3. La fornitura dei servizi diversi dalla prenotazione, dal ricevimento e dal pernottamento, ivi compreso il

servizio di ristorazione diverso dalla prima colazione, può essere affidata ad altri soggetti in possesso di

regolare titolo ai sensi delle vigenti normative del settore di appartenenza, previa stipula di apposita convenzione che

regoli i rapporti tra il titolare dell'esercizio in via principale ed il gestore dei servizi; resta comunque in capo al

gestore principale la responsabilità della conduzione dell'attività ricettiva nel suo complesso

nonché della qualità dei servizi resi anche da parte terzi.

4. II servizio di prima colazione

deve essere fornito all'interno della struttura principale dal gestore dell'albergo diffuso. Per quanto concerne I'

eventuale servizio di ristorazione diverso dalla prima colazione, fermo restando quanto stabilito al comma 3, può

venire erogato a condizione che i locali e I'attività svolta siano ubicati in unico stabile situato nella zona A.



/>


 


              &nb

sp;                   &nbs

p;                   Art.4

/>
                (Elementi di

eleggibilità per la localizzazione)


 


1. La localizzazione dell'albergo

diffuso, deve avvenire in contesti urbani e rurali caratterizzati da pregio storico-ambientale e vitalità e

vivibilità dei luoghi.

2. II pregio storico-ambientale ricorre ai fini del presente regolamento:

/>
a) per quanto riguarda il centro storico qualora I'aggregato urbano interessato sia classificato dal vigente

strumento urbanistico generale quale zona A¬ centro storico;

b) per il borgo rurale qualora esso presenti

le caratteristiche indicate al precedente art. 1 comma 3.

3. La vitalità e vivibilità dei luoghi

ricorre, ai fini del presente regolamento, quando nella località abitata all'interno della quale s'intende

ubicare I'albergo diffuso risulti una popolazione residente riferibile ad almeno dieci famiglie ovvero in alternativa

trattasi di centro storico che costituisce polo di attrazione per I'intero territorio comunale in ragione della presenza

di servizi pubblici e/o privati di pubblica utilità e/o di una pluralità di attività commerciali e

artigianali.

/>


 


              &nb

sp;                   &nbs

p;                    

;  Art. 5

(Capacità ricettiva, requisiti dimensionali delle unita abitative e requisiti per i

servizi, dotazioni, impianti e attrezzature)


 


1. La capacità ricettiva minima

dell'albergo diffuso deve essere di 30 posti letto complessivi.

2. In considerazione delle peculiarità

degli immobili nei quali è esercitata I'attività ricettiva di albergo diffuso, la compatibilità con

i requisiti previsti dalla I.r. 11199 in relazione alle strutture di cui all'art. 3 della legge medesima, è

assicurata in ogni caso allorquando i locali abbiano i seguenti requisiti dimensionali minimi:

a) la superficie

delle camere da letto, comprensiva degli spazi aperti sulle stesse, purché non delimitati da serramenti anche

mobili ed esclusa ogni altra superficie, è fissata in mq 8 per le camere ad un letto e mq 14 per quelle a due

letti. Per ogni letto aggiunto, consentito nelle sole camere a due letti e con un massimo di due posti letto aggiuntivi

per camera, la superficie deve essere aumentata di mq 6. I posti letto sono aggiunti esclusivamente in via temporanea a

richiesta del cliente e possono essere realizzati anche mediante arredi che ne consentano la scomparsa. Ai fini della

valutazione della superficie, la frazione di superficie superiore a mq 0,50 è in tutti i casi arrotondata

all'unità;

b) i limiti di superficie sopra indicati sono ridotti a mq 12 per le camere a due letti ed a

mq 4 per ogni letto aggiunto nel caso in cui non sia possibile raggiungere la superficie minima senza effettuare

interventi che alterino le caratteristiche tipologiche e costruttive storiche degli edifici;

c) in deroga ai

limiti di superficie sopra indicati è sempre consentita I'aggiunta di un letto nel caso in cui gli ospiti

accompagnino un bambino di età inferiore a 12 anni:

d) I'altezza minima interna utile dei locali posti

nell'albergo diffuso è quella prevista dalle norme e dai regolamenti comunali di igiene, con un minimo di m 2,70

per le camere da letto ed i locali soggiorno, riducibile a m 2,40 per i locali bagno e gli altri locali accessori, fermo

restando II mantenimento di altezze inferiori in presenza di alloggi già abitabili laddove le caratteristiche

degli immobili non consentano II raggiungimento di tale altezza.

3. La compatibilità di cui al comma 2

è assicurata altresì dall'offerta di servizi minimi e fornitura di dotazioni, impianti e attrezzature

indicati nella tabella "A" allegata al presente regolamento.

/>


 


              &nb

sp;                   &nbs

p;                Art.6


                  &n

bsp;                  (Periodo di

apertura)


 


1. L'albergo diffuso è

a) ad apertura annuale, quando

effettua un periodo di attività di almeno 9 mesi, anche non consecutivi;

b) ad apertura stagionale,

quando effettua un periodo di attività inferiore a 9 mesi, anche non consecutivi, con un minimo di 5 mesi.

/>


                 &n

bsp;                   &nb

sp;                Art. 7

/>
                   &

nbsp;          (Avvio ed esercizio dell'attività)

/>


 


1. L'esercizio dell'attività ricettiva di albergo diffuso è subordinato

alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al comma 4 bis e ter dell'art.49 del Decreto legge

31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n.122 , presentata dal titolare o, se persona diversa, dal

gestore e dal suo eventuale legale rappresentante ovvero in caso di persona giuridica dalla persona che ne ha la

rappresentanza legale con menzione del mandato, al Comune in cui è ubicata la struttura.

2. L'avvio e

I'esercizio delle attività in questione restano soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di

pubblica sicurezza, igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché delle norme relative ai vincoli

ambientali, paesaggistici o culturali.

/>


 


              &nb

sp;                   &nbs

p;                    

;  Art.8

/>
                   &

nbsp;                (Rinvio a norme di

settore)


 


1. Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, si applicano

le disposizioni della legge regionale 11 febbraio 1999, n.11, e successive modifiche ed integrazioni.



/>


 


 


           &nbs

p;                    

;       TABELLA “ A “

/>


REQUISITI DI SERVIZI, DOTAZIONI. IMPIANTI E ATIREZZATURE

/>


DEGLI ALBERGHI DIFFUSI

/>



1.01 -Servizi di ricevimento, portineria e informazioni:

assicurati 12/24 ore con almeno un addetto, nelle restanti ore con addebito disponibile a chiamata. II personale che

fornisce il servizio deve essere in grado di fornire informazioni sulle iniziative e sull'offerta del territorio.

/>
1.02 -Servizio di custodia valori: in cassaforte presente in ogni singola unita abitativa e in

cassaforte dell'albergo.

1.03 -Servizio di notte: addetto disponibile a chiamata.

/>
1.04 - Trasporto interno bagagli: assicurato 12/24 ore su richiesta della clientela, nelle altre

ore a mezzo carrello a disposizione della clientela. .

1.05 - Trasporto esterno bagagli:

assicurato 12/24 ore su richiesta della clientela,dall'area di parcheggio alla reception e/o alle unita abitative

qualora non sia disponibile parcheggio riservato.

1.06 -Servizio di prima colazione: fornito

nei locali comuni ubicati nell'edificio principale a cura del personale addetto. II servizio deve essere caratterizzato

dalla fornitura di prodotti regionali, dando priorità a quelli specifici della zona.

1.07 -

Servizio di bar nei locali comuni
: assicurato 12/24 ore fornito nei locali comuni ubicati nell'edificio

principale a cura del personale addetto.

1.08 -Servizio di bar nelle unita abitative:

1.08.1: 100% delle unità abitative con frigobar. 1.08.2: Assicurato 8/24 ore a

cura di esercizio pubblico convenzionato con I'albergo diffuso, ovvero a cura del personale addetto dell'albergo.

/>
1.09 -Lingue estere correntemente parlate: il servizio di cui al punto 1.01 garantisce due lingue

tra cui I'inglese.

1.10 -Servizio di centralino telefonico: assicurato da addetto 12/24 ore. 1.11 -Servizio

sveglia

1.12 -Cambio biancheria nelle unità abitative: lenzuola e federe:almeno tre

volte alla settimana e comunque ad ogni cambio cliente.

1.13 -Cambio biancheria nei locali bagno

privati
: asciugamani e asciugatoi da bagno: tutti i giorni.

1.14 -Pulizia nelle unità

abitative
: tutti i giorni.

1.15 -organizzazione del tempo libero:garantire, a

richiesta della clientela, mediante ricorso a soggetti professionalmente riconosciuti operanti anche nella

località, I'organizzazione di escursioni alla scoperta sia delle bellezze naturali sia del patrimonio culturale

del centro storico e della zona.

1.16 -Servizio di ristorazione: garantito nei locali comuni

ubicati nell'edificio principale a cura del personale addetto e caratterizzato da cucina tipica o con esercizio

commerciale convenzionato collocato nella zona A (centro storico).

1.17 -Punto esposizione prodotti

tipici
: requisito obbligatorio all'interno della struttura oppure all'esterno mediante convenzione con

esercizio commerciale di vicinato localizzata nello stesso centro storico oppure nelle immediate vicinanze.

/>
1.18 -Servizio degustazione prodotti tipici: disponibile a richiesta della clientela anche

mediante convenzione con esercizio commerciale localizzato nello stesso centro storico oppure nelle sue immediate

vicinanze.

1.19 -Servizio navetta da e per aeroporti,stazioni ferroviarie,terminal bus:

disponibile a richiesta della clientela anche mediante convenzione con imprese di trasporti.

/>


 


2 - DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE NELLE UNITA' ABITATIVE E NEGLI SPAZI

COMUNI


2.01 -Acqua corrente in tutte le camere: calda e fredda.

/>
2.02 -Numero dei locali bagno privati(completi),espresso in percentuale minima delle camere/alloggi

dell'albergo diffuso:
i1 100% degli alloggi.

2.03 -Numero dei locali bagno comuni (completi)

: almeno n.1 locale, accessibile a portatori di handicap posto nell'edificio principale.

2.04

-Chiamata di allarme in tutti i servizi (bagni e gabinetti)privati e comuni. 2.05 -Riscaldamento
: in tutto

I'esercizio.

2.06 -Dotazioni delle unità abitative:arredamento di ogni singola unita

abitativa su misura o con elementi di design. Connotazione in sintonia con I'ambiente in cui I'unità

abitativa trova collocazione. Ambientazione diversa oppure con specifiche connotazioni per ciascuna unità

abitativa Utilizzo di alcuni elementi di arredo della tradizione o di produzione artigianale locale. Presenza di

elementi, suppellettili e/o altri oggetti dell'artigianato locale.

2.07 -Accessori nelle unità

abitative
: 2.07.1: necessario per cucito. 2.07.2:documentazione sull'albergo diffuso e sulla

rete degli alberghi diffusi. 2.07.3:necessario per scrivere. 2.07.4:materiale

informativo sulla località e sul suo centro storico. 2.07.5:materiale informativo sugli eventi

della località.

2.08 - Accessori nei bagni privati: 2.08.1 :cestino

rifiuti, sacchetti igienici, sgabello. 2.08.2:carta igienica e riserva. 2.08.3.bagno

schiuma, shampoo, riserva sapone. 2.08.4:asciugacapelli.

2.09 -Televisione:

2.09.1:TV a colori in tutte le camere/alloggi con ricezione satellitare. 2.09.2:TV a

colori ad uso comune.

2.10 -Radio o filodiffusione nelle unita abitative con

regolazione autonoma
: in almeno il 50% delle camere/alloggi.

2.11 -Chiamata del

personale
: chiamata telefonica diretta.

2.12 -Telefono nelle unità abitative,abilitato

alla chiamata esterna diretta
: 2.12.1:linea telefonica con apparecchio ne1100% delle

unità abitative. 2.12.2: Internet nel 100% delle unità abitative.

2.13

-Linee telefoniche esterne
:una linea telefonica con apparecchio per uso comune. 2.14 -Attrezzatura

pronto soccorso
:disponibile a richiesta della clientela.

2.15 -Fax a disposizione della

clientela
:nel locale principale.

2.16 -Internet point a disposizione della

clientela
:nel locale principale. 2.17 -Reception:localizzata nel locale principale.

/>
2.18 -Sale di uso comune:di superficie complessiva non inferiore a mq 4 per ognuno dei primi dieci

posti letto, mq 2 per ognuno degli ulteriori posti letto fino al quarantesimo, mq 1 per ogni posto letto oltre il

quarantesimo.

2.19 -Bar:banco bar posta in locale comune.

2.19 -

Ristorante
: in sala apposita.

2.21 -Servizi igienici nei locali comuni: servizio

igienico destinato ai locali di somministrazione:almeno uno per sesso.

2.22 -Barriere

architettoniche
:fino a 40 posti letto ci devono essere almeno due unità abitative accessibili a portatori

di handicap. Da 41 posti letto in avanti, una unità abitativa in più ogni 20 posti letto.

/>
2.23 -Attrezzature per il tempo libero:incentivare la pratica di sport e comportamenti

"sostenibili" di fruizione del territorio, mettendo a disposizione degli ospiti(direttamente 0 indirettamente)

biciclette attrezzature sportive ed escursionistiche, guide e materiale informativo.

2.24 -Locale di

deposito a servizio della clientela
:almeno n.1 deposito all'interno del centro storico 0 nelle sue immediate

vicinanze e idoneo al ricovero di biciclette 0 altre attrezzature sportive.

2.25 -Segnaletica nello

spazio urbano
:ogni unita abitativa dispone di idonea segnaletica funzionale a raggiungerla a partire

dall'ufficio ricevimento.

2.26 -Dotazioni per la preparazione dei cibi:obbligatorie nelle

unità abitative costituite da alloggi con uso cucina. 2.26.1 :cucina con due fuochi o

piastre e forno (anche a microonde). 2.26.2:frigorifero. 2.26.3:lavello con

scolapiatti. 2.26.4:per ciascuna persona ospitabile: 2 coltelli, 2 forchette, 2 cucchiai, 2 piatti

piani, 1 piatto fondo, 2 bicchieri, 1 tazza,1 tazzina. 2.26.5:per ciascuna unità abitativa: 1

batteria da cucina, 2 coltelli da cucina, 1 zuccheriera, 1 caffettiera, 1 scolapasta, 1 mestolo, 1 insalatiera, 1

grattugia, 1 spremiagrumi, 1 apribottiglia, 1 cavatappi, 1 bricco per il latte, 1 pattumiera con sacchetti di plastica.

2.26.6:per ciascuna unità abitativa: 2 tovaglie,tovaglioli e canovacci da cucina."

/>





 

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