Regolamento attuativo per il riconoscimento dell'abilitazione di guida turistica e accompagnatore turistico, di cui all'art. 10 (Norma transitoria) della legge regionale 25 maggio 2012, n. 13 modificata dalla

legge regionale 25 settembre 2012, n. 26. Regolamento Regionale 3 ottobre 2012, n. 23

Dettagli della notizia

L'URP  segnala che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.145 del 5 ottobre 2012,

è stato pubblicato il regolamento regionale 3 ottobre 2012, n.23, recante:" Regolamento

attuativo per il riconoscimento dell’abilitazione di guida turistica e accompagnatore turistico, di cui

all’art. 10 (Norma transitoria) della legge regionale 25 maggio 2012, n. 13 modificata dalla legge regionale 25

settembre 2012, n. 26."



Per opportuna conoscenza, si trascrive di

seguito il testo degli articoli 1-2-3-4-5 del succitato regolamento

regionale:


                

                             " Art. 1



                              Ambito di applicazione



Il presente

regolamento disciplina le modalità, i criteri e i termini per il riconoscimento dell’abilitazione

all’esercizio della professione di guida turistica e /o accompagnatore turistico di coloro che hanno già

esercitato tali attività in Puglia.







                                           Art. 2



                                     Destinatari





E’ riconosciuta l’abilitazione all’esercizio dell’attività:

a)

di guida turistica, ivi compresa la guida turistica esperta in ambito ambientale escursionistico;

b) di

accompagnatore turistico;

a coloro che dimostrano di aver svolto un’attività compiuta negli ultimi

cinque anni anche in modo non consecutivo per un totale complessivo di almeno 100 (cento) giornate.









                                                 Art. 3



                                                Criteri



1. Ai fini dell’applicazione di quanto

disposto all’art. 2 riguardante l’attestazione dell’attività svolta, rilevano i seguenti

elementi:

a) contratti di lavoro con specificazione delle mansioni;

b) fatture emesse,possesso di

partita IVA;

c) lettere d’incarico per conto di:

• enti pubblici, enti morali, fondazioni,

associazioni senza scopo di lucro, associazioni professionali a fini turistici, enti o istituzioni assimilabili,

associazioni turistiche pro-loco riconosciute secondo la normativa regionale vigente, associazioni turistiche pro-loco

iscritte all’UNPLI(Unione Nazionale Pro-Loco d’Italia)sezione Puglia;

• enti parco, enti di

gestione di aree naturali protette, centri o laboratori di educazione ambientale, musei naturalistici o altri enti e

istituzioni scientifiche assimilabili.

d) ricevute di pagamento d’imposte e di versamento di oneri

previdenziali connessi all’attività professionale turistica;

e) dichiarazioni dei redditi;



f) iscrizione negli appositi registri delle camere di commercio;

g) attestazione del rapporto di lavoro

subordinato.



2. Il riconoscimento si ottiene in base a specifica domanda degli aventi diritto, da

presentarsi a mezzo raccomandata A/R ad una Provincia entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del

presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.



3. Gli interessati, aventi

diritto, devono:

• certificare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il possesso dei requisiti prescritti

all’art. 3 comma 1. della l.r. 25 maggio 2012, n.13;

• devono documentare almeno 1 (uno) degli

elementi prescritti nel comma 1. dell’art.3 del presente regolamento.







                                              Art. 4



                              Funzioni delle Province



1. Le Province

provvedono entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande di riconoscimento all’abilitazione di guida

turistica, ivi compresa la guida turistica esperta in ambito ambientale escursionistico e di accompagnatore turistico, al

rilascio dell’attestato di abilitazione richiesto.



2. Entro gli stessi termini è fatto

obbligo alle Province di procedere a verifiche e riscontri sulla documentazione presentata dagli interessati.





3. Successivamente, entro sessanta giorni dal rilascio dell’attestato di abilitazione, le Province

rilasciano il tesserino personale. L’interessato partecipa a un concorso spese per il rilascio del tesserino nella

misura di 20 (venti) euro da versarsi alla Provincia.







                                                 Art. 5



                                            Norme finali



1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente

regolamento, s’intendono richiamate le norme di cui alla l.r. 25 maggio 2012, n.13 e alla l.r. 25 settembre, n. 26.





Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44

comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come

Regolamento della Regione Puglia. "










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