Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 91-bis, comma 3, del decreto- legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27 e integrato dall'articolo 9, comma 6, del decreto - legge 10 otto...

Decreto 19 novembre 2012, n.200 del Ministero dell'Economia e delle Finanze

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L'URP  segnala che nella Gazzetta Ufficiale n.274 del 23 novembre 2012, è stato

pubblicato il  Decreto 19 novembre 2012, n.200 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente ad

oggetto:" Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio

2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27 e integrato dall'articolo 9, comma 6, del

decreto - legge 10 ottobre 2012, n.174".


Regolamento che entrerà in vigore l'8 dicembre

2012.


Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 (privo di

note) del succitato decreto

ministeriale.




                           

                    <

em>" Art. 1



                                           Definizioni



1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) IMU:

l'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,

con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del

decreto legislativo

14 marzo 2011, n. 23;

b) TUIR: decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917,

recante il Testo unico delle imposte sui redditi;

c) enti non commerciali: gli enti pubblici e privati diversi

dalle societa' di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR,

che non hanno per oggetto esclusivo o

principale l'esercizio di

attivita' commerciale;

d) oggetto esclusivo o principale: per oggetto

esclusivo si intende quello determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma

di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata; per oggetto principale si intende l'attivita'

essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto; in

mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente stesso e'

determinato in base all'attivita' effettivamente esercitata nel territorio dello Stato;

e) immobili: tutti i

terreni e i fabbricati posseduti e

utilizzati dagli enti non commerciali;

f) attivita'

assistenziali: attivita' riconducibili a quelle di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,



relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a

pagamento, o di prestazioni

economiche destinate a rimuovere e

superare le situazioni di bisogno e di difficolta' che la persona



umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle

assicurate dal sistema previdenziale e

da quello sanitario, nonche'

quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

g)

attivita' previdenziali: attivita' strettamente funzionali e inerenti all'erogazione di prestazioni previdenziali e

assistenziali

obbligatorie;

h) attivita' sanitarie: attivita' dirette ad assicurare i livelli

essenziali di assistenza definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001;

i)

attivita' didattiche: attivita' dirette all'istruzione e alla formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;



j) attivita' ricettive: attivita' che prevedono l'accessibilita' limitata ai destinatari propri delle

attivita' istituzionali e la discontinuita' nell'apertura nonche', relativamente alla ricettivita' sociale, quelle

dirette a garantire l'esigenza di sistemazioni abitative anche temporanee per bisogni speciali, ovvero svolte nei

confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, escluse

in ogni caso le attivita' svolte in strutture alberghiere e paralberghiere di cui all'articolo 9 del decreto

legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

k) attivita' culturali: attivita' rivolte a formare e diffondere

espressioni della cultura e dell'arte;

l) attivita' ricreative: attivita' dirette all'animazione del tempo

libero;

m) attivita' sportive: attivita' rientranti nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico

nazionale italiano (CONI) svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo

di

lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti

nazionali di promozione sportiva riconosciuti

ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

n) attivita' di cui all'articolo 16, lettera

a), della legge 20 maggio 1985, n. 222: attivita' dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla

formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;

o)

attivita' istituzionali: le attivita' di cui alle lettere da f) a n) del presente articolo, volte alla realizzazione di

fini di utilita' sociale;

p) modalita' non commerciali: modalita' di svolgimento delle attivita'

istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al

diritto dell'Unione Europea, per loro natura non

si pongono in

concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione

dei principi di solidarieta' e sussidiarieta';

q) utilizzazione mista: l'utilizzo dello stesso immobile per

lo

svolgimento di una delle attivita' individuate dall'articolo 7, comma

1, lettera i), del decreto

legislativo n. 504 del 1992, con modalita'

non commerciali, unitamente ad attivita' di cui alla stessa

lettera i) svolte con modalita' commerciali, ovvero ad attivita' diverse da quelle di cui al medesimo articolo 7, comma

1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992.







   

                                                 Art.

2


                                                 Oggetto


1. Le disposizioni del

presente regolamento sono dirette a stabilire, ai sensi dell'articolo 91 - bis, comma 3, del decreto-elgge 24 gennaio

2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, le modalità e le procedure per

l'applicazione proporzianale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dell'esenzione dell'IMU per le unità

immobiliari destinate ad un'utilizzazione mista, nei casi in cui non sia possibile procedere, ai sesni del comma 2 del

citato articolo 91-bis, all'individuazione degli immobili o delle porzioni di immobili adibiti esclusivamente allo

svolgimento delle attività istituzionali con modalità non

commerciali.




                                               Art. 3

Requisiti generali per lo svolgimento con modalita' non commerciali delle attivita'

istituzionali



1. Le attivita' istituzionali sono svolte con modalita' non commerciali quando

l'atto costitutivo o lo statuto dell'ente non

commerciale prevedono:

a) il divieto di distribuire,

anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in

favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione

non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte

della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attivita' ovvero altre attivita' istituzionali direttamente e

specificamente previste dalla normativa vigente;

b) l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di

gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attivita' funzionali al

perseguimento dello scopo istituzionale

di solidarieta' sociale;

c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale

in caso

di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attivita' istituzionale,

salvo diversa destinazione imposta dalla legge.




                                                 Art. 4



                                      

Ulteriori requisiti



1. Fatti salvi i requisiti enunciati all'articolo 3, le attivita' istituzionali

di seguito indicate si intendono svolte con modalita' non commerciali solo ove, in relazione alla loro natura,

presentino gli ulteriori requisiti di cui ai commi seguenti.

2. Lo svolgimento di attivita' assistenziali e

attivita' sanitarie si ritiene effettuato con modalita' non commerciali quando le stesse:

a) sono accreditate

e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun ambito



territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera

complementare o integrativa rispetto al

servizio pubblico, e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto

dell'Unione europea

e nazionale, servizi sanitari e assistenziali

gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa

previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale;

b) se non accreditate e contrattualizzate

o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di

corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla meta' dei corrispettivi medi previsti

per

analoghe attivita' svolte con modalita' concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto

dell'assenza di

relazione con il costo effettivo del servizio.

3. Lo svolgimento di attivita'

didattiche si ritiene effettuato con modalita' non commerciali se:

a) l'attivita' e' paritaria rispetto a

quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli

alunni;

b) sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni

portatori di handicap, di

applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli

standard previsti, di pubblicita' del bilancio;

c) l'attivita' e' svolta a titolo gratuito, ovvero dietro

versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del

servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso.

4. Lo svolgimento di attivita'

ricettive si ritiene effettuato con modalita' non commerciali se le stesse sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro

versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla meta' dei corrispettivi medi previsti

per analoghe attivita' svolte con modalita' concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto

dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

5. Lo svolgimento di attivita' culturali e

attivita' ricreative si

ritiene effettuato con modalita' non commerciali se le stesse sono

svolte a

titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla meta' dei

corrispettivi medi previsti per analoghe attivita' svolte con modalita' concorrenziali nello stesso ambito

territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

6. Lo

svolgimento di attivita' sportive si ritiene effettuato con

modalita' non commerciali se le medesime

attivita' sono svolte a

titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque,

non superiore alla meta' dei corrispettivi

medi previsti per analoghe attivita' svolte con modalita'



concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto

dell'assenza di relazione con il

costo effettivo del

servizio.


 



                                            Art. 5



                Individuazione del

rapporto proporzionale



1. Il rapporto proporzionale di cui al comma 3 dell'articolo 91-bis



del citato decreto-legge n. 1 del 2012, e' determinato con

riferimento allo spazio, al numero dei

soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attivita' con modalita' commerciali ovvero non commerciali e al

tempo, secondo quanto indicato nei commi

seguenti.

2. Per le unita' immobiliari destinate ad una

utilizzazione mista,

la proporzione di cui al comma 1 e' prioritariamente determinata in base alla superficie

destinata allo svolgimento delle attivita' diverse da quelle previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del



decreto legislativo n. 504 del 1992, e delle attivita' di cui alla citata lettera i), svolte con modalita'

commerciali, rapportata alla superficie totale dell'immobile.

3. Per le unita' immobiliari che sono

indistintamente oggetto di

un'utilizzazione mista, la proporzione di cui al comma 1 e'

determinata

in base al numero dei soggetti nei confronti dei quali le attivita' sono svolte con modalita' commerciali, rapportato

al numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali e' svolta

l'attivita'.

4. Nel caso in

cui l'utilizzazione mista, anche nelle ipotesi

disciplinate ai commi 2 e 3, e' effettuata limitatamente a

specifici

periodi dell'anno, la proporzione di cui al comma 1 e' determinata in base ai giorni durante i

quali l'immobile e' utilizzato per lo

svolgimento delle attivita' diverse da quelle previste dall'articolo



7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, ovvero delle attivita' di cui alla citata

lettera i) svolte con modalita' commerciali.

5. Le percentuali determinate in base ai rapporti che risultano



dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti,

indicate per ciascun immobile nella

dichiarazione di cui al

successivo articolo 6, si applicano alla rendita catastale

dell'immobile in

modo da ottenere la base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell'IMU dovuta.






                                                    Art. 6 



                                             Dichiarazione



1. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione di

cui

all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.

23, indicando distintamente

gli immobili per i quali e' dovuta l'IMU,

anche a seguito dell'applicazione del comma 2 dell'articolo 91-

bis,

del decreto-legge n. 1 del 2012, nonche' gli immobili per i quali

l'esenzione dall'IMU si

applica in proporzione all'utilizzazione non

commerciale degli stessi, secondo le disposizioni del presente



regolamento. La dichiarazione non e' presentata negli anni in cui non vi sono variazioni.





                           

                      Art. 7



                                    Disposizioni finali





1. Entro il 31 dicembre 2012, gli enti non commerciali

predispongono o adeguano il proprio

statuto, a quanto previsto

dall'articolo 3, comma 1, del presente regolamento.

2. Gli enti non

commerciali tengono a disposizione dei comuni la

documentazione utile al fine dello svolgimento

dell'attivita' di

accertamento e controllo, dalla quale risultano gli elementi

rilevanti ai fini

della individuazione dei rapporti percentuali che

derivano dall'applicazione del presente regolamento.



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi

della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

"

















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