L'URP segnala che nella Gazzetta Ufficiale n.274 del 23 novembre 2012, è stato
pubblicato il Decreto 19 novembre 2012, n.200 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente ad
oggetto:" Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27 e integrato dall'articolo 9, comma 6, del
decreto - legge 10 ottobre 2012, n.174".
Regolamento che entrerà in vigore l'8 dicembre
2012.
Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 (privo di
note) del succitato decreto
ministeriale.
<
em>" Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) IMU:
l'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23;
b) TUIR: decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917,
recante il Testo unico delle imposte sui redditi;
c) enti non commerciali: gli enti pubblici e privati diversi
dalle societa' di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR,
che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di
attivita' commerciale;
d) oggetto esclusivo o principale: per oggetto
esclusivo si intende quello determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma
di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata; per oggetto principale si intende l'attivita'
essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto; in
mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente stesso e'
determinato in base all'attivita' effettivamente esercitata nel territorio dello Stato;
e) immobili: tutti i
terreni e i fabbricati posseduti e
utilizzati dagli enti non commerciali;
f) attivita'
assistenziali: attivita' riconducibili a quelle di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a
pagamento, o di prestazioni
economiche destinate a rimuovere e
superare le situazioni di bisogno e di difficolta' che la persona
umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle
assicurate dal sistema previdenziale e
da quello sanitario, nonche'
quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
g)
attivita' previdenziali: attivita' strettamente funzionali e inerenti all'erogazione di prestazioni previdenziali e
assistenziali
obbligatorie;
h) attivita' sanitarie: attivita' dirette ad assicurare i livelli
essenziali di assistenza definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001;
i)
attivita' didattiche: attivita' dirette all'istruzione e alla formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
j) attivita' ricettive: attivita' che prevedono l'accessibilita' limitata ai destinatari propri delle
attivita' istituzionali e la discontinuita' nell'apertura nonche', relativamente alla ricettivita' sociale, quelle
dirette a garantire l'esigenza di sistemazioni abitative anche temporanee per bisogni speciali, ovvero svolte nei
confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, escluse
in ogni caso le attivita' svolte in strutture alberghiere e paralberghiere di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
k) attivita' culturali: attivita' rivolte a formare e diffondere
espressioni della cultura e dell'arte;
l) attivita' ricreative: attivita' dirette all'animazione del tempo
libero;
m) attivita' sportive: attivita' rientranti nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI) svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo
di
lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti
nazionali di promozione sportiva riconosciuti
ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
n) attivita' di cui all'articolo 16, lettera
a), della legge 20 maggio 1985, n. 222: attivita' dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla
formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;
o)
attivita' istituzionali: le attivita' di cui alle lettere da f) a n) del presente articolo, volte alla realizzazione di
fini di utilita' sociale;
p) modalita' non commerciali: modalita' di svolgimento delle attivita'
istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al
diritto dell'Unione Europea, per loro natura non
si pongono in
concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione
dei principi di solidarieta' e sussidiarieta';
q) utilizzazione mista: l'utilizzo dello stesso immobile per
lo
svolgimento di una delle attivita' individuate dall'articolo 7, comma
1, lettera i), del decreto
legislativo n. 504 del 1992, con modalita'
non commerciali, unitamente ad attivita' di cui alla stessa
lettera i) svolte con modalita' commerciali, ovvero ad attivita' diverse da quelle di cui al medesimo articolo 7, comma
1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992.
Art.
2
Oggetto
1. Le disposizioni del
presente regolamento sono dirette a stabilire, ai sensi dell'articolo 91 - bis, comma 3, del decreto-elgge 24 gennaio
2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, le modalità e le procedure per
l'applicazione proporzianale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dell'esenzione dell'IMU per le unità
immobiliari destinate ad un'utilizzazione mista, nei casi in cui non sia possibile procedere, ai sesni del comma 2 del
citato articolo 91-bis, all'individuazione degli immobili o delle porzioni di immobili adibiti esclusivamente allo
svolgimento delle attività istituzionali con modalità non
commerciali.
Art. 3
Requisiti generali per lo svolgimento con modalita' non commerciali delle attivita'
istituzionali
1. Le attivita' istituzionali sono svolte con modalita' non commerciali quando
l'atto costitutivo o lo statuto dell'ente non
commerciale prevedono:
a) il divieto di distribuire,
anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in
favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte
della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attivita' ovvero altre attivita' istituzionali direttamente e
specificamente previste dalla normativa vigente;
b) l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di
gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attivita' funzionali al
perseguimento dello scopo istituzionale
di solidarieta' sociale;
c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale
in caso
di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attivita' istituzionale,
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 4
Ulteriori requisiti
1. Fatti salvi i requisiti enunciati all'articolo 3, le attivita' istituzionali
di seguito indicate si intendono svolte con modalita' non commerciali solo ove, in relazione alla loro natura,
presentino gli ulteriori requisiti di cui ai commi seguenti.
2. Lo svolgimento di attivita' assistenziali e
attivita' sanitarie si ritiene effettuato con modalita' non commerciali quando le stesse:
a) sono accreditate
e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun ambito
territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera
complementare o integrativa rispetto al
servizio pubblico, e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto
dell'Unione europea
e nazionale, servizi sanitari e assistenziali
gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa
previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale;
b) se non accreditate e contrattualizzate
o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di
corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla meta' dei corrispettivi medi previsti
per
analoghe attivita' svolte con modalita' concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto
dell'assenza di
relazione con il costo effettivo del servizio.
3. Lo svolgimento di attivita'
didattiche si ritiene effettuato con modalita' non commerciali se:
a) l'attivita' e' paritaria rispetto a
quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli
alunni;
b) sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni
portatori di handicap, di
applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli
standard previsti, di pubblicita' del bilancio;
c) l'attivita' e' svolta a titolo gratuito, ovvero dietro
versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del
servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso.
4. Lo svolgimento di attivita'
ricettive si ritiene effettuato con modalita' non commerciali se le stesse sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro
versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla meta' dei corrispettivi medi previsti
per analoghe attivita' svolte con modalita' concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto
dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.
5. Lo svolgimento di attivita' culturali e
attivita' ricreative si
ritiene effettuato con modalita' non commerciali se le stesse sono
svolte a
titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla meta' dei
corrispettivi medi previsti per analoghe attivita' svolte con modalita' concorrenziali nello stesso ambito
territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.
6. Lo
svolgimento di attivita' sportive si ritiene effettuato con
modalita' non commerciali se le medesime
attivita' sono svolte a
titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque,
non superiore alla meta' dei corrispettivi
medi previsti per analoghe attivita' svolte con modalita'
concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto
dell'assenza di relazione con il
costo effettivo del
servizio.
Art. 5
Individuazione del
rapporto proporzionale
1. Il rapporto proporzionale di cui al comma 3 dell'articolo 91-bis
del citato decreto-legge n. 1 del 2012, e' determinato con
riferimento allo spazio, al numero dei
soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attivita' con modalita' commerciali ovvero non commerciali e al
tempo, secondo quanto indicato nei commi
seguenti.
2. Per le unita' immobiliari destinate ad una
utilizzazione mista,
la proporzione di cui al comma 1 e' prioritariamente determinata in base alla superficie
destinata allo svolgimento delle attivita' diverse da quelle previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo n. 504 del 1992, e delle attivita' di cui alla citata lettera i), svolte con modalita'
commerciali, rapportata alla superficie totale dell'immobile.
3. Per le unita' immobiliari che sono
indistintamente oggetto di
un'utilizzazione mista, la proporzione di cui al comma 1 e'
determinata
in base al numero dei soggetti nei confronti dei quali le attivita' sono svolte con modalita' commerciali, rapportato
al numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali e' svolta
l'attivita'.
4. Nel caso in
cui l'utilizzazione mista, anche nelle ipotesi
disciplinate ai commi 2 e 3, e' effettuata limitatamente a
specifici
periodi dell'anno, la proporzione di cui al comma 1 e' determinata in base ai giorni durante i
quali l'immobile e' utilizzato per lo
svolgimento delle attivita' diverse da quelle previste dall'articolo
7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, ovvero delle attivita' di cui alla citata
lettera i) svolte con modalita' commerciali.
5. Le percentuali determinate in base ai rapporti che risultano
dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti,
indicate per ciascun immobile nella
dichiarazione di cui al
successivo articolo 6, si applicano alla rendita catastale
dell'immobile in
modo da ottenere la base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell'IMU dovuta.
Art. 6
Dichiarazione
1. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione di
cui
all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, indicando distintamente
gli immobili per i quali e' dovuta l'IMU,
anche a seguito dell'applicazione del comma 2 dell'articolo 91-
bis,
del decreto-legge n. 1 del 2012, nonche' gli immobili per i quali
l'esenzione dall'IMU si
applica in proporzione all'utilizzazione non
commerciale degli stessi, secondo le disposizioni del presente
regolamento. La dichiarazione non e' presentata negli anni in cui non vi sono variazioni.
Art. 7
Disposizioni finali
1. Entro il 31 dicembre 2012, gli enti non commerciali
predispongono o adeguano il proprio
statuto, a quanto previsto
dall'articolo 3, comma 1, del presente regolamento.
2. Gli enti non
commerciali tengono a disposizione dei comuni la
documentazione utile al fine dello svolgimento
dell'attivita' di
accertamento e controllo, dalla quale risultano gli elementi
rilevanti ai fini
della individuazione dei rapporti percentuali che
derivano dall'applicazione del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
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