Regolamento delle attività per l'esercizio del diritto allo studio in attuazione degli artt. 7, 9 e 10 della L.R. 4 dicembre 2009 n. 31
Regolamento Regionale 31 maggio 2012 n.10
Dettagli della notizia
L'URP comunica che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 80 del 4 giugno 2012, è stato
pubblicato il regolamento regionale 31 maggio 2012 n.10, recante: "Regolamento delle attività per
l’esercizio del diritto allo studio in attuazione degli artt. 7, 9 e 10 della L.R. 4 dicembre 2009 n.
31".
Per opportuna consocenza, si riporta il testo degli articoli 1-
2-3-4-5-6-7-8-9 - 10 del succitato regolamento
regionale.
 
;
"Art. 1
/>
&
nbsp; &n
bsp; Finalità
1. Il presente Regolamento costituisce lo
strumento di attuazione normativa della Legge Regionale 4/12/2009 n. 31, recante “Norme regionali
per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione”.
2. Il Regolamento, in
coerenza con le finalità della precitata legge regionale, disciplina le azioni che la Regione promuove
e sostiene per rendere effettivo il diritto allo studio e alla formazione, con riferimento alle tipologie di
interventi in favore
degli allievi del sistema dell’istruzione, attuate dagli Enti locali e dalle
Istituzioni Scolastiche autonome.
/>
&nb
sp; &nbs
p; Art. 2
/>
&
nbsp; &n
bsp; Destinatari
1. I finanziamenti previsti dalla L.R.
31/2009 potranno essere assegnati agli Enti Locali per la realizzazione del Programma di interventi di
cui all’art. 9, comma 2 lett.a), alle Istituzioni Scolastiche autonome di ogni ordine e grado,
nonché ai
Soggetti pubblici che aderiscono agli interventi di
rilevanza regionale promossi
direttamente dalla Regione ai sensi dell’art. 7, comma 3, della Legge.
/>
&nb
sp; &nbs
p; PARTE SECONDA
/>
&
nbsp; Programmazione degli interventi
/>
&nb
sp; &nbs
p; Art. 3
/>
&
nbsp; Interventi finanziabili. Criteri
/>
1. La Regione, sulla base degli indirizzi triennali e nei limiti degli
stanziamenti di bilancio, adotta il Piano annuale di cui all’art. 7 comma 4 della L.R. 31/2009 per
l’attuazione degli interventi previsti dall’art. 5 della stessa Legge e a tal fine annualmente
stabilisce le priorità degli interventi.
2. L’Assessorato al Diritto allo Studio e Formazione
/>
- Servizio Scuola Università e Ricerca, con apposita circolare diretta agli Enti locali e alle
Istituzioni Scolastiche autonome di ogni ordine e grado, da emanarsi entro il 30 settembre, comunica le
linee guida per l’elaborazione del Programma
degli interventi di cui all’art. 9 della L.R.
31/2009, nonché gli ambiti e le tipologie di interventi finanziabili fra quelli previsti dagli artt. 5
e 8.
3. Le linee guida regionali stabiliscono, altresì, criteri e modalità per
l’assegnazione e l’utilizzo dei finanziamenti, nonché le modalità di relazione e
rendicontazione finale di cui al successivo art. 6 del presente Regolamento.
4. I fondi assegnati agli
Enti locali per tutti gli interventi previsti dal presente Regolamento sono a destinazione vincolata;
eventuali somme non impegnate o inutilizzate, pertanto, sono considerate economie da recuperare.
5.
I finanziamenti regionali agli Enti locali possono riguardare tutte o parte delle tipologie di intervento
previste dagli artt. 5 e 8 della L.R. 31/2009.
6. I finanziamenti regionali coprono in tutto o in parte
le spese relative agli interventi ammessi.
/>
&nb
sp; &nbs
p; Art. 4
/>
&
nbsp; Programma degli Enti locali
/>
1. Gli Enti locali, sulla base del presente Regolamento e della circolare annuale di cui al
precedente art. 3, comma 2, approvano il Programma degli interventi d’intesa con le Istituzioni
scolastiche autonome del territorio.
2. Il Programma viene redatto su apposito modello, allegato
alla circolare di cui all’art. 3, comma 2, del presente Regolamento, recependo e coordinando, ai sensi
dell’art. 5 comma 2 della L.R. 31/2009, gli interventi predisposti dalle Istituzioni Scolastiche
autonome presenti nel territorio di competenza e trasmesso, entro il 30 novembre dell’anno precedente a
quello di attuazione, alle strutture regionali competenti per la successiva istruttoria.
3. Con
particolare riferimento ai progetti scolastici di cui all’art. 5, comma 1, lett. h, i, j e k, della
L.R. 31/2009 gli Enti locali, recependo e coordinando gli interventi predisposti dalle Istituzioni
Scolastiche autonome presenti nel territorio di competenza, propongono la realizzazione di uno o più
progetti con riferimento a tematiche prioritarie individuate
annualmente dall’Assessorato regionale
al Diritto allo Studio e Formazione mediante la circolare di cui all’articolo 3, comma 2, del
presente
regolamento.
&nb
sp; &nbs
p;  
; Art. 5
Piano annuale regionale per l’attuazione degli interventi
/>
1. Il Piano annuale regionale per l’attuazione degli interventi, di cui all’articolo 7
della L.R. 31/2009, viene approvato dalla Giunta regionale sulla base degli indirizzi programmatici
triennali, delle priorità d’intervento annuali stabilite dall’Assessorato regionale al
Diritto allo Studio e Formazione
e dei programmi annuali presentati dagli Enti locali.
2. Il
Piano viene definito subito dopo l’adozione del bilancio regionale e sulla base dei fondi per il
Diritto allo studio effettivamente disponibili
.
3. L’approvazione del Piano da parte
della Giunta regionale avviene, di norma, entro il primo semestre di ogni anno.
/>
&nb
sp; &nbs
p; Art. 6
/>
&
nbsp; Relazione annuale sull’utilizzo dei fondi
1. Gli Enti
locali, entro il 28 febbraio di ogni anno, trasmettono alla Regione la relazione prevista dall’art. 9,
comma 2, lett. c) con riferimento all’utilizzo dei fondi regionali e al raggiungimento degli obiettivi
della programmazione riferiti all’anno precedente, rappresentando, altresì, eventuali esigenze e
particolarità del loro territorio da tenere in considerazione in fase di nuova programmazione.
2.
La relazione, predisposta su modelli elaborati dal Servizio Scuola, Università e Ricerca, deve
contenere un rendiconto sintetico dei fondi assegnati direttamente agli Enti locali o alle Istituzioni
scolastiche autonome.
3. Il Servizio Scuola, Università e Ricerca, attraverso le strutture
centrali e provinciali, cura l’istruttoria, il monitoraggio ed il controllo sulla finalizzazione delle
risorse destinate alla realizzazione degli interventi previsti dal presente Regolamento.
&nb
sp; &nbs
p; PARTE TERZA
Programmazione e gestione
degli interventi di rilevanza regionale
/>
&nb
sp; &nbs
p; Art. 7
/>
&
nbsp;
Interventi diretti
1. Per le finalità di cui all’art. 2 della L. R. 31/2009, in
conformità a specifici indirizzi ed obiettivi, la Giunta Regionale può promuovere direttamente
attività e progetti di particolare interesse, con riferimento a quanto previsto dall’art. 5
lett. l, n, o e dall’art. 7, comma 3 della Legge.
2. Per la realizzazione di progetti di diretta
promozione regionale, nel rispetto della normativa vigente, il piano annuale può prevedere forme
di collaborazione e coinvolgimento operativo di Enti locali, Istituzioni Scolastiche autonome e altri
soggetti pubblici.
3. Gli interventi diretti possono essere realizzati anche mediante protocolli
d’intesa o in regime di convenzione.
/>
&nb
sp; &nbs
p; PARTE QUARTA
/>
Conferenza regionale per
il diritto allo studio
/>
&n
bsp; &nb
sp; Art. 8
/>
&
nbsp; &n
bsp; Finalità
1. La Conferenza regionale per
il diritto allo studio, di seguito chiamata Conferenza, è sede di elaborazione delle politiche di
governance e di formulazione di proposte programmatiche per gli interventi regionali riguardanti il diritto
allo studio, nonché sede di valutazione dell’efficacia delle diverse azioni promosse.
/>
&nb
sp; &nbs
p; Art. 9
/>
&
nbsp; &n
bsp; Composizione
1. La Conferenza è presieduta
dall’Assessore regionale al Diritto allo studio e Formazione.
2. Fanno parte della Conferenza:
/>
a. i Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati;
b. dodici Sindaci, o loro
delegati, designati dall’ANCI regionale secondo criteri di adeguata rappresentanza territoriale e
/>
dimensionale;
c. il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato;
/>
d. dodici rappresentanti delle istituzioni scolastiche, corrispondenti a due nominativi per ogni
territorio provinciale in rappresentanza del 1° ciclo e del 2° ciclo di Istruzione, designati
dall’ Ufficio scolastico regionale;
e. un rappresentante del Terzo Settore, designato da
strutture del Settore operanti a livello regionale.
3. Alla Conferenza sono invitati:
a. gli
Assessori regionali di volta in volta interessati ai temi trattati;
b. un rappresentante per ognuna delle
Organizzazioni
Sindacali più rappresentative del personale comparto scuola;
c. un
rappresentante per ognuna delle Associazioni
professionali degli insegnanti più rappresentative
sul territorio regionale;
d. un rappresentante per ognuna delle Associazioni
studentesche più
rappresentative sul territorio regionale;
e. un rappresentante delle Associazioni dei genitori
più rappresentative sul territorio regionale.
4. Possono essere invitati alle sedute della
Conferenza,
altri rappresentanti di organismi pubblici e privati e/o esperti in relazione a specifici
temi riguardanti gli argomenti all’o.d.g.
5. Per il raggiungimento delle finalità che
le sono proprie, la Conferenza può organizzarsi in gruppi di lavoro finalizzati
all’approfondimento, allo studio e confronto su temi specifici.
6. La Conferenza si riunisce almeno
una volta l’anno.
7. Le funzioni di segreteria della Conferenza sono assicurate dalla
struttura regionale competente in materia di diritto allo
studio.
&n
bsp; &nb
sp; Art. 10
/>
&
nbsp; Trasparenza e comunicazione
1. La
Conferenza garantisce un’adeguata informazione sui propri lavori, anche attraverso la pubblicazione di
documenti e note informative sul sito istituzionale della Regione.