Regolamento delle attività  per l'esercizio del diritto allo studio in attuazione degli artt. 7, 9 e 10 della L.R. 4 dicembre 2009 n. 31

Regolamento Regionale 31 maggio 2012 n.10

Dettagli della notizia

L'URP  comunica che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 80 del 4 giugno 2012, è stato

pubblicato il regolamento regionale 31 maggio 2012 n.10, recante: "Regolamento delle attività per

l’esercizio del diritto allo studio in attuazione degli artt. 7, 9 e 10 della L.R. 4 dicembre 2009 n.

31".



Per opportuna consocenza, si riporta il testo degli articoli 1-

2-3-4-5-6-7-8-9 - 10 del succitato regolamento

regionale.


 


              

;                    

            "Art. 1 

/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;    Finalità


1. Il presente Regolamento costituisce lo

strumento  di attuazione normativa della Legge Regionale  4/12/2009 n. 31, recante “Norme regionali

per  l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione”.

2. Il Regolamento, in

coerenza con le finalità  della precitata legge regionale, disciplina le azioni  che la Regione promuove

e sostiene per rendere effettivo il diritto allo studio e alla formazione, con  riferimento alle tipologie di

interventi in favore

degli allievi del sistema dell’istruzione, attuate  dagli Enti locali e dalle

Istituzioni Scolastiche autonome.

/>


 


              &nb

sp;                   &nbs

p;                 Art. 2

/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;       Destinatari


1. I finanziamenti previsti dalla L.R.

31/2009  potranno essere assegnati agli Enti Locali per la  realizzazione del Programma di interventi di

cui  all’art. 9, comma 2 lett.a), alle Istituzioni Scolastiche  autonome di ogni ordine e grado,

nonché ai

Soggetti pubblici che aderiscono agli interventi di

rilevanza regionale promossi

direttamente dalla  Regione ai sensi dell’art. 7, comma 3, della Legge.

/>


 


              &nb

sp;                   &nbs

p;  PARTE SECONDA

/>
                   &

nbsp;    Programmazione degli interventi

/>


 


              &nb

sp;                   &nbs

p;                Art. 3

/>
                   &

nbsp;            Interventi finanziabili. Criteri

/>


 


1. La Regione, sulla base degli indirizzi triennali  e nei limiti degli

stanziamenti di bilancio,  adotta il Piano annuale di cui all’art. 7 comma 4  della L.R. 31/2009 per

l’attuazione degli interventi  previsti dall’art. 5 della stessa Legge e a tal  fine annualmente

stabilisce le priorità degli interventi.

2. L’Assessorato al Diritto allo Studio e Formazione

/>
- Servizio Scuola Università e Ricerca, con  apposita circolare diretta agli Enti locali e alle

Istituzioni  Scolastiche autonome di ogni ordine e  grado, da emanarsi entro il 30 settembre, comunica  le

linee guida per l’elaborazione del Programma

degli interventi di cui all’art. 9 della L.R.

31/2009,  nonché gli ambiti e le tipologie di interventi finanziabili  fra quelli previsti dagli artt. 5

e 8.

3. Le linee guida regionali stabiliscono, altresì,  criteri e modalità per

l’assegnazione e l’utilizzo dei  finanziamenti, nonché le modalità di relazione e

rendicontazione finale di cui al successivo art. 6 del  presente Regolamento.

4. I fondi assegnati agli

Enti locali per tutti gli  interventi previsti dal presente Regolamento sono a  destinazione vincolata;

eventuali somme non impegnate  o inutilizzate, pertanto, sono considerate economie  da recuperare.

5.

I finanziamenti regionali agli Enti locali possono  riguardare tutte o parte delle tipologie di intervento 

previste dagli artt. 5 e 8 della L.R. 31/2009.

6. I finanziamenti regionali coprono in tutto o  in parte

le spese relative agli interventi ammessi.

/>


 


              &nb

sp;                   &nbs

p;                 Art. 4

/>
                   &

nbsp;              Programma degli Enti locali

/>


1. Gli Enti locali, sulla base del presente Regolamento  e della circolare annuale di cui al

precedente  art. 3, comma 2, approvano il Programma  degli interventi d’intesa con le Istituzioni

scolastiche  autonome del territorio.

2. Il Programma viene redatto su apposito  modello, allegato

alla circolare di cui all’art. 3,  comma 2, del presente Regolamento, recependo e  coordinando, ai sensi

dell’art. 5 comma 2 della  L.R. 31/2009, gli interventi predisposti dalle Istituzioni  Scolastiche

autonome presenti nel territorio  di competenza e trasmesso, entro il 30  novembre dell’anno precedente a

quello di attuazione,  alle strutture regionali competenti per la  successiva istruttoria.

3. Con

particolare riferimento ai progetti scolastici  di cui all’art. 5, comma 1, lett. h, i, j e k, della 

L.R. 31/2009 gli Enti locali, recependo e coordinando  gli interventi predisposti dalle Istituzioni 

Scolastiche autonome presenti nel territorio di competenza,  propongono la realizzazione di uno o più 

progetti con riferimento a tematiche prioritarie individuate

annualmente dall’Assessorato regionale

al  Diritto allo Studio e Formazione mediante la circolare  di cui all’articolo 3, comma 2, del

presente 

regolamento.


 


             &nb

sp;                   &nbs

p;                    

; Art. 5 

  Piano annuale regionale  per l’attuazione degli interventi

/>


1. Il Piano annuale regionale per l’attuazione  degli interventi, di cui all’articolo 7

della L.R.  31/2009, viene approvato dalla Giunta regionale  sulla base degli indirizzi programmatici

triennali,  delle priorità d’intervento annuali stabilite dall’Assessorato  regionale al

Diritto allo Studio e Formazione

e dei programmi annuali presentati dagli Enti  locali.

2. Il

Piano viene definito subito dopo l’adozione  del bilancio regionale e sulla base dei fondi  per il

Diritto allo studio effettivamente disponibili

.

3. L’approvazione del Piano da parte

della  Giunta regionale avviene, di norma, entro il primo  semestre di ogni anno.

/>


 


              &nb

sp;                   &nbs

p;                 Art. 6

/>
                   &

nbsp;     Relazione annuale sull’utilizzo dei fondi


 1. Gli Enti

locali, entro il 28 febbraio di ogni  anno, trasmettono alla Regione la relazione prevista  dall’art. 9,

comma 2, lett. c) con riferimento all’utilizzo  dei fondi regionali e al raggiungimento degli  obiettivi

della programmazione riferiti all’anno precedente,  rappresentando, altresì, eventuali esigenze  e

particolarità del loro territorio da tenere in considerazione  in fase di nuova programmazione.

2.

La relazione, predisposta su modelli elaborati  dal Servizio Scuola, Università e Ricerca, deve 

contenere un rendiconto sintetico dei fondi assegnati  direttamente agli Enti locali o alle Istituzioni 

scolastiche autonome.

3. Il Servizio Scuola, Università e Ricerca,  attraverso le strutture

centrali e provinciali, cura  l’istruttoria, il monitoraggio ed il controllo sulla  finalizzazione delle

risorse destinate alla realizzazione  degli interventi previsti dal presente Regolamento.


 


               &nb

sp;                   &nbs

p;           PARTE TERZA 

Programmazione e gestione 

degli interventi di rilevanza regionale

/>


 


              &nb

sp;                   &nbs

p;                Art. 7

/>
                   &

nbsp;                   

Interventi diretti


1. Per le finalità di cui all’art. 2 della L. R.  31/2009, in

conformità a specifici indirizzi ed  obiettivi, la Giunta Regionale può promuovere  direttamente

attività e progetti di particolare interesse,  con riferimento a quanto previsto dall’art. 5 

lett. l, n, o e dall’art. 7, comma 3 della Legge.

2. Per la realizzazione di progetti di diretta

promozione  regionale, nel rispetto della normativa  vigente, il piano annuale può prevedere forme

di  collaborazione e coinvolgimento operativo di Enti  locali, Istituzioni Scolastiche autonome e altri

soggetti  pubblici.

3. Gli interventi diretti possono essere realizzati  anche mediante protocolli

d’intesa o in regime di  convenzione.

/>


 


              &nb

sp;                   &nbs

p;     PARTE QUARTA 

/>
               Conferenza regionale  per

il diritto allo studio

/>


                 &n

bsp;                   &nb

sp;             Art. 8

/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;         Finalità


1. La Conferenza regionale per

il diritto allo  studio, di seguito chiamata Conferenza, è sede di  elaborazione delle politiche di

governance e di formulazione  di proposte programmatiche per gli  interventi regionali riguardanti il diritto

allo studio,  nonché sede di valutazione dell’efficacia delle  diverse azioni promosse.

/>


 


              &nb

sp;                   &nbs

p;                  Art. 9

/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;      Composizione


1. La Conferenza è presieduta

dall’Assessore  regionale al Diritto allo studio e Formazione.


2. Fanno parte della Conferenza:

/>
a. i Presidenti delle Amministrazioni provinciali  o loro delegati;

b. dodici Sindaci, o loro

delegati, designati  dall’ANCI regionale secondo criteri di  adeguata rappresentanza territoriale e

/>
dimensionale;

c. il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico  Regionale o suo delegato;

/>
d. dodici rappresentanti delle istituzioni scolastiche,  corrispondenti a due nominativi  per ogni

territorio provinciale in rappresentanza  del 1° ciclo e del 2° ciclo di  Istruzione, designati

dall’ Ufficio scolastico  regionale;

e. un rappresentante del Terzo Settore, designato  da

strutture del Settore operanti a  livello regionale.

3. Alla Conferenza sono invitati:

a. gli

Assessori regionali di volta in volta  interessati ai temi trattati;

b. un rappresentante per ognuna delle

Organizzazioni

Sindacali più rappresentative  del personale comparto scuola;

c. un

rappresentante per ognuna delle Associazioni

professionali degli insegnanti più  rappresentative

sul territorio regionale;

d. un rappresentante per ognuna delle Associazioni

studentesche più

rappresentative  sul territorio regionale;

e. un rappresentante delle Associazioni dei  genitori

più rappresentative sul territorio  regionale.

4. Possono essere invitati alle sedute della

Conferenza,

altri rappresentanti di organismi pubblici e  privati e/o esperti in relazione a specifici

temi  riguardanti gli argomenti all’o.d.g.

5. Per il raggiungimento delle finalità che

le  sono proprie, la Conferenza può organizzarsi in  gruppi di lavoro finalizzati

all’approfondimento,  allo studio e confronto su temi specifici.

6. La Conferenza si riunisce almeno

una volta  l’anno.


7. Le funzioni di segreteria della Conferenza  sono assicurate dalla

struttura regionale competente  in materia di diritto allo

studio.


 


              &n

bsp;                   &nb

sp;                Art. 10

/>
                   &

nbsp;           Trasparenza e comunicazione


1. La

Conferenza garantisce un’adeguata informazione  sui propri lavori, anche attraverso la pubblicazione  di

documenti e note informative sul sito  istituzionale della Regione.

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