Regolamento di Polizia Locale approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 4 luglio 2009 con delibera n.35: Allegato A - Titolo II - "Norme di Comportamento"
Manifesto del Sindaco del Comune di Tricase del 7 settembre 2009
Dettagli della notizia
COMUNE DI TRICASE
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Provincia di Lecce
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IL SINDACO
RENDE NOTO
Che il Consiglio Comunale, nella seduta del 4.7.2009, con propria deliberazione
n.35, ha approvato il Regolamento di Polizia Locale, il quale, oltre a disciplinare l'esercizio delle funzioni svolte
dagli operatori di Polizia Locale, attribuite, trasferite o delegato all'Ente, individua anche le misure volte ad
assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo e sanzionando gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi
alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale.
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Per il perseguimento di tali obiettivi, il Regolamento detta norme in materia di:
A)
SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'
A titolo esemplificativo:
&61656; è fatto divieto
a chiunque di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per la loro attività o la loro libera e tranquilla
circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse o renderle vittima di molestia o disturbo;
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è fatto obbligo ai frequentatori di luoghi pubblici di non imbrattare, diminuire la funzionalità né recare
danno alle strade, edifici, monumenti e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità;
è fatto
divieto di lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico o privato mettendo in pericolo le persone
;
è fatto divieto per chiunque di effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in
altro modo, gettare oggetti accesi in luoghi pubblici o privati o non adibiti allo scopo o non autorizzati;
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è fatto obbligo ai detentori di cani di utilizzare il guinzaglio e, qualora gli animali possano
determinare danni o disturbo o spavento, anche apposita museruola. In ogni caso, i cani devono essere tenuti in modo da
non aggredire o recare danni a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi
pubblici o privati. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescano a mordere.
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B) CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE, PUBBLICO DECORO
A titolo
esemplificativo:
è fatto divieto a chiunque pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o
altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare, è vietato abbandonare o
depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette
e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume.
compiere atti che possano offendere la pubblica
decenza.
Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso, è proibita ogni attività che lo deteriori
o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività.
Ogni terreno deve essere
tenuto in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, con
particolare riguardo alle sterpaglie e in condizioni igieniche buone, allo scopo di prevenire il proliferare di animali
sgraditi o portatori di malattie.
E' vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o
privati, sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture.
Nei parchi, nei giardini e
nelle aree verdi pubbliche e' vietato:
cogliere i fiori, strappare fronde e recare in qualsiasi modo
danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi
altro oggetto ivi posto a pubblico uso od ornamento.
C) PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA'
DELLE PERSONE
A titolo esemplificativo:
è fatto divieto a chiunque, col proprio
comportamento o attraverso la propria attività o mestiere, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare
la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole.
E' particolarmente tutelata la fascia
oraria che va dalle ore 24,00 alle ore 07,00 (alle ore 09,00 dei giorni festivi).
è fatto divieto a
chiunque di recare disturbo, ai sensi dell'art. 22, con rumori, schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di
diffusione. L'uso di amplificatori deve comunque cessare dalle 24.00 alle 7.00, salvo specifica autorizzazione.
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è fatto divieto di detenere cani o altri animali che rechino disturbo alla pubblica quiete e al riposo,
anche di persone singole.
D) MESTIERI E ATTIVITA' LAVORATIVE
A titolo
esemplificativo:
Il volantinaggio, dove consentito, può essere effettuato solo a persone fisiche. E'
vietata la distribuzione su veicoli in sosta, sulle soglie e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree
pubbliche.
E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di
spazi condominiali, laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento o abbiano
installato apposito raccoglitore.
La violazione delle disposizioni previste nel Regolamento è
soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma che da va 25,00 a 500,00 euro.
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Chiunque fosse interessato a visionare l'allegato A) Norme di comportamento nella sua versione integrale, potrà
collegarsi al sito web del Comune di Tricase www.comune.tricase.le.it o direttamente contattare l'Ufficio Comunale URP.
Dalla Casa Comunale, il 7.9.2009
IL SINDACO
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- dott. Antonio Musarò -
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