Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione".
Regolamento Regionale 19 gennaio 2009, n. 1
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L'URP segnala che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 13 del 22
gennaio 2009, è stato pubblicato il regolamento regionale 19 gennaio 2009, n.1, avente ad
oggetto:"Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione".
Per opportuna
conoscenza, si trascrivono qui di seguito l'articolo 1 del suindicato regolamento regionale, che definisce l'ambito
di applicazione.
"TITOLO I
(Disposizioni generali)
Articolo 1
(Ambito di applicazione)
1. Il presente Regolamento disciplina i regimi di aiuto regionali
e gli aiuti individuali, esenti dall'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione Europea, nei settori
ammissibili a finanziamento nell'ambito del FESR con esclusione del settore turismo e di seguito specificati:
/>
a. aiuti agli investimenti iniziali alle Microimprese e alle Piccole imprese;
b. aiuti agli investimenti
in ricerca per le PMI;
c. aiuti alle PMI per servizi di consulenza per l'innovazione delle imprese;
/>
d. aiuti alle Medie Imprese ed ai Consorzi di PMI per Programmi Integrati di Agevolazione;
e. aiuti ai
programmi di investimento promossi da Grandi Imprese, da concedere attraverso i Contratti di Programma Regionali.
/>
2. Il presente Regolamento non si applica ai seguenti settori:
a. pesca e acquacoltura;
/>
b. costruzione navale;
c. industria carboniera;
d. siderurgia;
e. fibre sintetiche.
3. Il presente Regolamento non si applica alle attività connesse con la produzione primaria
(agricoltura e allevamento) dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato; si applica alla trasformazione e alla
commercializzazione di prodotti agricoli, esclusa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di
sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (CEE) n.
1898/871.
4. Il presente Regolamento non si applica ai seguenti tipi di aiuti:
a. aiuti a
favore di attività connesse con l'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti erogati in funzione dei
quantitativi esportati, con la costituzione e gestione di una rete di distribuzione o con altre spese correnti attinenti
all'attività di esportazione;
b. aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a
prodotti d'importazione.
5. La gestione delle singole misure agevolative di cui al primo comma è di
competenza della Regione - Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica e potrà essere attuata, in
tutto o per alcune fasi del procedimento, anche da soggetti intermediari in possesso dei necessari requisiti tecnici,
organizzativi e di terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria."
Per saperne di più a riguardo, consultare il Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n.13 del 22.1.2009.