"Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione".
Regolamento Regionale 26 giugno 2008, n. 9
Dettagli della notizia
L'URP del Comune di Tricase informa che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.103 del 30 giugno 2008, è stato pubblicato il regolamento regionale 26 giugno 2008, n.9, recante."Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione".
L'articolo 1 del suddetto regolamento così recita:
"ARTICOLO 1
(AMBITO DI APPLICAZIONE)
1.Il presente Regolamento disciplina i regimi di aiuto regionali e gli aiuti individuali, esenti dall'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione Europea, nei settori ammissibili a finanziamento nell'ambito del FESR con esclusione del settore turismo e di seguito specificati:
a. aiuti agli investimenti iniziali alle Microimprese e alle Piccole imprese;
b. aiuti agli investimenti in ricerca per le PMI;
c. aiuti alle PMI per servizi di consulenza per l'innovazione delle imprese;
d. aiuti alle Medie Imprese ed ai Consorzi di PMI per Programmi Integrati di Agevolazione;
e. aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese, da concedere attraverso i Contratti di Programma Regionali.
2. Il presente Regolamento non si applica ai seguenti settori:
a. pesca e acquacoltura;
b. costruzione navale;
c. industria carboniera;
d. siderurgia;
e. fibre sintetiche.
3. Il presente Regolamento non si applica alle attività connesse con la produzione primaria (agricoltura e allevamento) dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato; si applica alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli, esclusa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (CEE) n. 1898/871.
4. Il presente Regolamento non si applica ai seguenti tipi di aiuti:
a. aiuti a favore di attività connesse con l'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti erogati in funzione dei quantitativi esportati, con la costituzione e gestione di una rete di distribuzione o con altre spese correnti attinenti all'attività di esportazione;
b. aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a prodotti d'importazione.
5.La gestione delle singole misure agevolative di cui al primo comma è di competenza della Regione - Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica e potrà essere attuata, in tutto o per alcune fasi del procedimento, anche da soggetti intermediari in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria."