Regolamento Regionale 28 ottobre 2020 n.19
“Esenzione dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”.
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L'URP informa che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.151 del 30.10.2020, è stato pubblicato il Regolamento Regionale 28 Ottobre 2020 n.19, recante: “Esenzione dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”.
L’agevolazione fiscale introdotta dall’articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2020, n. 11, prevede l’esenzione integrale dal pagamento dell’IRAP per le nuove iniziative produttive avviate sul territorio della Regione Puglia, nel periodo compreso tra il 30 marzo 2020 (data di pubblicazione della citata legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.44/2020) e il 31 dicembre 2020.
L’esenzione viene concessa mediante azzeramento delle aliquote IRAP di cui agli articoli 16, comma 1, e 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).
L’esenzione è valida per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e per i quattro anni successivi, intesi come periodi d’imposta consecutivi.
Per periodo di imposta si deve intendere l’arco temporale che si configura come tale ai fini dell’applicazione dell’IRAP, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Sono ammessi a beneficiare dell’esenzione fiscale i soggetti indicati dall’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), esercenti le attività imprenditoriali che rientrano nelle categorie economiche del turismo, delle attività manifatturiere, della ricerca e tecnologia ed individuati dai Codici ATECO 2007, in particolare contraddistinti dalle seguenti “Divisioni”:10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 55, 56, 59, 62, 63, 72, 79, 90, 93, 95 e 96.
Qualora la medesima impresa svolga attività diversificate, rientranti in differenti tipologie, essa potrà beneficiare delle agevolazioni di cui alla legge regionale 27 marzo 2020, n. 11, solamente in relazione alla quota di attività riferita ai codici ATECO agevolati.