Regolamento regionale 3 ottobre 2012, n.23 " Regolamento attuativo per il riconoscimento dell'abilitazione di guida turistica e accompagnatore turistico di cui all'art.10 (Norma transitoria)della l.r. 25 maggio 2012,
n.13 modificata dalla legge regionale 25 settembre 2012, n.26. Modifica.Delibera di Giunta Regionale n. del 20 dicembre 2012
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L'URP segnala che la Giunta Regionale, nella
seduta del 20 dicembre 2012, ha adottato la deliberazione n.2901 , recante:Regolamento regionale 3 ottobre
2012, n.23 “ Regolamento attuativo per il riconoscimento dell’abilitazione di guida turistica e
accompagnatore turistico di cui all’art.10 (Norma transitoria)della l.r. 25 maggio 2012, n.13 modificata dalla
legge regionale 25 settembre 2012, n.26. Modifica.
Ecco quanto stabilito dalla Giunta Regionale con la
deliberazione succitata:
"1. di approvare con la procedura d’urgenza prevista dall’art.
44, comma 3) dello Statuto, la modifica al regolamento regionale 3 ottobre 2012, n.23 “Regolamento attuativo
per il riconoscimento dell’abilitazione di guida turistica e accompagnatore turistico, di cui
all’art.10 della legge regionale 25 maggio 2012, n.13 modificata dalla legge regionale 25 settembre 2012,
n.26” qui di
seguito riportata:
- all’art.2 (Destinatari) lett.a) dopo la parola
turistica le parole “ivi compresa la guida turistica esperta in ambito ambientale escursionistico”sono
soppresse.
- - all’art. 4 (Funzioni delle Province) comma 1. dopo la parola turistica le parole
“ivi compresa la guida turistica esperta in ambito ambientale escursionistico” sono soppresse.
- all’art . 4 (Funzioni delle Province) comma 1. dopo le parole “entro sessanta giorni
dalla” aggiungere le parole “ data di scadenza del termine di”;
- all’art. 4 (Funzioni
delle Province), dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma 2 bis: “Ai sensi dell’art 2, comma 4
della L. 241/90 il termine fissato per l’istruttoria può essere sospeso per una sola volta e per un
periodo non superiore a 30 giorni. Al termine dell’istruttoria ciascuna Provincia approva con un unico
atto l’elenco dei soggetti abilitati.”
2. Il Presidente della Giunta Regionale
provvederà, ai sensi dell’art.42, comma 2, lett. c) dello Statuto della Regione Puglia, alla
emanazione della modifica al regolamento regionale 3 ottobre 2012, n.23 recante “Regolamento attuativo
per il riconoscimento dell’abilitazione di guida turistica e accompagnatore turistico, di cui
all’art.10 della legge regionale 25 maggio 2012, n.13 modificata dalla legge regionale 25 settembre 2012,
n.26” che sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
3. di richiedere,
nei termini di cui al citato art.44,comma 3) il parere di cui al precedente comma 2);
4. di riservarsi
ogni ulteriore determinazione a seguito del parere espresso dalla competente C.C.P. ovvero del decorso del termine
di cui al più volte citato articolo."