Regolamento (UE) n.437/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 che modifica il Regolamento (CE)n.1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale perquanto riguarda l'ammissibilità degli interventi in materi...
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L'URP informa che nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea del 29 maggio 2010 - L 132/1, è stato pubblicato il regolamento (UE) n.437/2010 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 che modifica il Regolamento (CE)n.1080/2006 sul Fondo europeo di
sviluppo regionale perquanto riguarda l'ammissibilità degli interventi in materia di edilizia abitativa a favore delle
comunità emarginate.
Si riporta di seguito l'articolo 1 del succitato
Regolamento:
" Art. 1
L'articolo 7, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n.1080/2006 è sostituito dal
seguente:
"2. Le spese per l'edilizia abitativa, ad esclusione di quelle per l'efficienza
energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili previste nel paragrafo 1 bis, sono ammissibili nei seguenti
casi:
a) per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1 ° maggio 2004 o dopo tale data
e nell'ambito di un'operazione di sviluppo urbano integrato o di un asse prioritario per zone colpite o minacciate dal
deterioramento fisico e dall'esclusione sociale;
b) per tutti gli Stati membri soltanto nell'ambito
di un approccio integrato per le comunità emarginate.
L'aalocazione per l'edilizia abitativa ammonta
a un massimo del 3% della dotazione del FESR destinata ai programmi operativi interessati ovvero al 2% della dotazione
totale del FESR.
2 bis. Ai fini del paragrafo 2, lettera a) e b), ma fatto salvo il secondo comma del
presente paragrafo , le spese sono limitate ai seguenti interventi:
a) rinnovo delel parti comuni
nell'edilizia plurifamiliare esistente.
b) rinnovo e cambio d'uso di edifici esistenti di proprietà
di autorità pubbliche o di operatori senza scopo di lucro da destinare a famiglie a basso reddito e a persone con
esigenze particolari.
Per quanto riguarda il paragrafo 2, lettera b), gli interventi possono
comprendere il rinnovo o la sostituzione degli edifici esistenti.
La Commissione adotta l'elenco dei
criteri necessari per determinare le zone di cui paragrafo 2, lettera a) e l'elenco deegli interventi ammissibili
conformemente alla procedura di cui all'articolo 203, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n.1083/2006.