L'URP informa che nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2010, è stato pubblicato il decreto 9 luglio 2010
della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Svilluppo e la Competitività del Turismo, avente ad
oggetto:"Ridefinizione delle modalità di impiego delle risorse di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo
2001, n.135, come previsto dell'articolo 2, comma 193, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n.244, per l'erogazione
di buoni vacanze da destinare a interventi di solidarietà in favore delle fsce scoiali più deboli e favorire la
destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del turismo balneare, montano e
termale."
Si riporta di seguito il testo degli articoli 1-2-3-4-5 del suindicato
decreto.
"Art. 1
Il presente decreto
ridefinisce le modalità di impiego delle risorse di cui all'art.10 della legge 29 marzo 2001, n.135, come previsto
dall'art.2, comma 193, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n.244, per l'erogazione di buoni vacanze da destinare a
interventi di solidarietà in favore delle fasce, sociali più deboli e favorire la destagionalizzazione dei flussi
turistici nei settori del turismo balneare, montano e
termale.
Art. 2
1.
Per aventi diritto di intendono i nuclei familiari, i cui componenti siano cittadini italiani e dell'Unione europea
residenti in Italia e gli estracomunitari con regolare permesso di soggiorno e residenza, che si trovino nella condizione
socio-economica prevista dalla seguente tabella [...]
2. L'agevolazione si applica in percentuale sul
valore dei buoni vacanze richiedebili fino all'importo massimo indicato.
3. Il richiedente dovrà
dichiarare sotto la sua personale responsabilità , ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica
n.445/2000, che il proprio nucleo familiare si torva nella condizione socio-economica (riferimento ISEE dell'anno
corrente) prevista dalla sopracitata tabella.
4. L'ISEE è l'indicatore dello stato economico
equivalente dei componenti il nucleo familiare in corso di validità nell'anno di presentazione della richiesta dei buoni
vacanze; per "nucleo familiare" si intendono i soggetti componenti la famiglia anagrafica, salvo quanto
stabilito dall'art. del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n.242, alla data dell'ultima
dichiarazione dei redditi regolarmente presentata.
5. Il contributo può essere erogato una sola volta
per nucleo familiare per anno solare, fino ad esaurimento dei fondi disponbili, sulla base del criterio di priorità
cronologica.
Art.
3
1. La validità dei buoni vacanze già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, con
scadenza 30 giugno 2010, è prorogata al 20 dicembre 2010; quelli emessi successivamente, nell'anno 2010, avranno
scadenza 3 luglio 2011.
2. E' consentita la fruizione dei buoni vacanze fino alla prima domenica del
mese di luglio, qualora il mese di giugno si concluda con un giorno infrasettimanale, nonchè dal 23 di agosto. E'
confermato il divieto di utlizzo dal 20 dicembre al 6
gennaio.
Art.
4
1. I buoni vacanze, possono essere utilizzati sul territorio nazionale, per la fruizione di
"pacchetti vacanza", ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n.135/2001, da intendersi come acquisizione
di soggiorni, servizi turisitici e servizi accessori alla vacanza, erogabili sulla base di specifici atti di
convenzionamento tra gli operatori turistici con il soggetto gestore, Associazione Buoni Vacanze
Italia.
Art. 5
Il Dipartimento per lo sviluppo e la
competiotività del turismo è autorizzato a porre in essere i conseguenti atti attuativi del presente decreto, che sarà
trasmesso ai competenti organi di controllo per la prescritta registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana."
Per visualizzare la tabella di cui all'articolo 2,
cliccare sull'allegato file.