Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo
dell'articolo 2 del decreto - legge 6 luglio 2012, n.95 ("Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini").
/>
&
nbsp; "Art. 2
Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni
/>
1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonche' degli enti
pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed
integrazioni sono ridotti, con le modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura:
a) gli uffici
dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore,
per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;
b) le
dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento
della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione
di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori
ed i tecnologi.
2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli uffici e alle
dotazioni organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le
restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente.
/>
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delia difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il totale generale degli organici delle forze armate e' ridotto in misura non
inferiore al 10 per cento. Con il predetto decreto e' rideterminata la ripartizione dei volumi organici di cui
all'articolo 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010. Al personale in eccedenza si applicano le disposizioni di cui
al comma 11 lettere da a) a d) del presente articolo; il predetto personale, ove non riassorbibile in base alle predette
disposizioni, e' collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le modalita' di cui agli articoli 906 e
909, ad eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
4. Per il comparto scuola e
AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore.
5. Alle riduzioni di cui al comma 1
si provvede, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 attobre 2012, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle
specificita' delle singole awministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la
differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione.
6. Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i prowvedimenti di cui al comma 5 entro il 31
ottobre non possono a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con
qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono
provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alIa data di entrata in vigore del presente decreto; sono
fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita' nonche' di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19,
commi 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e le procedure per il rinnovo degli incarichi.
7. Sono
escluse dalla riduzione del comma 1 Ie strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura. Sono
altresi' escluse le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta con il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87,
recante "Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di
razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonche' misure di rafforzamento del patrimonio delle
imprese del settore bancario", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2012, n. 148, nonchè , la
Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 15 giugno 2012.
8. Per il personale degli enti locali si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 16, comma 8.
9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.
10. Entro sei mesi dall'adozione delle amministrazioni interessate organizzazione, secondo i rispettivi volte:
a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle
competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;
b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale;
d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali,
compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;
e) alla conclusione di appositi accordi tra
amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di cui alIa lettera d), ricorrendo anche a strumenti di
innovazione amninistrativa e tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane;
f) alla tendenziale
eliminazione degli incarichi di all'articolo 19, comma 10, del decreto legislative 30 marzo 2001, 165.
11. Per
Ie unita' di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le
amministrazioni, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo,
compresi i trattenimenti in servizio, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comna 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in
ordine di priorità :
a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e
contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla
disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo
entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti anagrafrici e di anzianità contributiva nonchè del regime delle
decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza delIa
certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessita' di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini delIa liquidazione del
trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alIa presente lettera:
1) che ha
maturato i requisiti alIa data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sara' corrisposto al
momento delIa maturazione del diritto alIa corresponsione delle stesso sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1,
commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148;
2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine
rapporto sara' corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alIa corresponsione delle stesso
secondo Ie disposizioni dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito
dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148;
b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2012, di una previsione delle cessazioni di
personale in servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i tempi di
riassorbimento delle posizioni soprannumerarie;
c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro due
anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto dei collocamenti a riposo di cui alIa lettera a);
d) in base
alIa verifica delIa compatibilita' e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime delle assunzioni, in
coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di processi di mobilita' guidata, anche intercompartimentale,
intesi alIa ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che presentino vacanze di organico, del
personale non riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo da disporre secondo la lettera a). I processi di
cui alIa presente lettera sono disposti, previa esame con Ie organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro
trenta giorni, mediante uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri
competenti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.. II personale trasferito mantiene il trattamento economico
fondamentale ed accessorio, limitatamente aIle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento
nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti piu' elevato rispetto
a quello previsto e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto e' stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra
Ie qualifiche e Ie posizioni economiche del personale assegnato;
e) definizione, previa esame con Ie
organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme
contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale di cui alIa lettera c) che, in relazione alIa maggiore
anzianita' contribuiva, e' dichiarato in eccedenza, al netto degli interventi di cui aIle lettere precedenti. I
contratti a tempo parziale sono definiti in proporzione aIle eccedenze, con graduale riassorblmento all'atto delle
cessazioni a qualunque titolo ed in ogni caso portando a ompensazione i contratti di tempo parziale del restante
personale.
12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con Ie modallta' di cui al comma 11, Ie
amministrazioni dichiarano l'esubero, comunque non oltre il 30 giugno 2013. II periodo di 24 mesi di cui a1 comma 8
dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 puo' essere aumentato fino a 48 mesi laddove il personale
collocato in disponibllita' maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico.
/>
13. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica avvia un monitoraggio dei posti
vacanti presso le amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito web. Il personale
iscritto negli elenchi di disponibilita' puo' presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al medesimo elenco
e le amministrazioni pubbliche sono tenute ad accogliere le suddette domande individuando criteri di scelta nei limiti
delle disponibilita' in organico, fermo restando il regime delle assunzioni previsto mediante reclutamento. Le
amministrazioni che non accolgono le domande di ricollocazione non possono procedere ad assullzioni di personale.
/>
14. Le disposizionl di cui al presente articolo si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni
funzionali o finanziarie dell'amministrazione.
15. Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazlone di
cui al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 sono sospese le modalita' di reclutamento previste
dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
16. Per favorire i processi di mobilita'
di cui al presente articolo le amministrazioni interessate possono avviare percorsi di formazione nell'amblto delle
risorse finanziarie disponibili.
17. Nell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
le parole "fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9"
sono sostituite dalle seguenti: "fatte salve la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative
all'organizzazione degli uffici ovvero di esame congiunto per le misure riguardanti i rapporti di lavoro, ove previste
nei contratti di cui all'articolo 9".
18. Nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165:
a) le parole "previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative" sono
sostituite dalle seguenti: "previa informazione, preventiva o successiva, delle organizzazioni sindacali
rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9 ".
b) dopo il primo periodo, sono
inseriti i seguenti: "Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di
esuberi o l'avvio di processi di mobilita', al fine di assicurare obiettivita' e trasparenza, le pubbliche
arrministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali
rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli
esuberi o sulle modalita' per i processi di mobilita'. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza
dell'individuazione di criteri e modalita' condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero
e alla messa in mobilita'".
19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva all'entrata in
vigore del presente decreto e' comunque dovuta l'informazione alle organizzazioni sindacali su tutte le materie oggetto
di partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi.
20. In attuazione del taglio
del 20% operato sulle dotazioni orqaniche dirigenziali di I e II fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al
fine di riorganizzare le strutture della stessa Presidenza sulla base di criteri di economicita' e rigoroso contenimento
della spesa, gli incarichi di I e II fascia conferiti ai sensi dell' articolo 19, commi 5-bis, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, cessano alla data del 1° ottobre 2012 e non sone rlnnovabill,
mentre quelli conferiti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 19 cessano alla scadenza dell'attuale mandato
governativo, ovvero se antecedente alla data stabilita nel decreto dl conferimento dell' incarico. "
/>