Riduzione importo «opere d'arte » per i grandi edifici - modifiche alla legge n. 717/1949
Articolo 47 del decreto - legge 24.1.2012 n.1, convertito nella legge 24.3.2012 n.27 ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività ")
Dettagli della notizia
Si riporta qui di seguito,
per opportuna conoscenza, il testo dell'articolo 47 del decreto - legge 24.1.2012 n.1, convertito nella legge
24.3.2012 n.27 ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività").
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; "Art. 47
Riduzione
importo «opere d'arte» per i grandi edifici -
modifiche alla legge n. 717/1949
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1. All'articolo 1, della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Le Amministrazioni
dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonche' le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici,
che provvedano
all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici devono destinare all'abbellimento di
essi, mediante opere d'arte, una quota della spesa totale prevista nel progetto non inferiore alle seguenti percentuali:
due per cento per gli importi pari o superiori ad un milione di euro ed inferiore a cinque milioni di euro;
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un per cento per gli importi pari o superiori ad cinque milioni di euro ed inferiore a venti milioni;
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per cento per gli importi pari o superiori a venti milioni di euro.»;
b) il secondo comma e' sostituito
dal seguente: «Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale
o di edilizia residenziale pubblica, sia di uso
civile che militare, nonche' gli edifici a qualsiasi uso
destinati, che importino una spesa non superiore a un milione di euro.».
2. Le disposizioni di cui al
comma 1 si applicano agli edifici pubblici per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia
stato pubblicato il bando per la realizzazione dell'opera d'arte relativa all'edificio. "
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