L'URP informa che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.108 dell'8 luglio 2011
è stato pubblicato il regolamento regionale 4 luglio 2011, n.14, con oggetto:"Riformulazione
Regolamento 9 marzo 2009, n. 4 in materia di Sistemi Turistici Locali ai sensi dell’art. 5 Legge regionale 11
febbraio 2002, n. 1 e s.m.i.".
/>
&n
bsp; &nb
sp; "Art. 1
/>
&
nbsp; (Principi generali)
1. Con il presente
Regolamento, ai sensi dell’art. 5 della Legge 29 marzo 2001 n.135, in applicazione del disposto di cui
all’articolo 5 della Legge regionale 11 febbraio 2002 n.1 e della successiva Legge regionale 3 dicembre 2010 n.18,
la Regione Puglia definisce le modalità di costituzione e di riconoscimento dei Sistemi Turistici Locali e le
/>
norme generali per il loro funzionamento. Gli stessi possono essere indicati con l’acronimo STL, utilizzabile
anche negli atti amministrativi relativi.
2. I Sistemi Turistici Locali, nell’ambito delle
/>
strategie complessive di sviluppo del settore e delle attività di programmazione e pianificazione di
competenza della Regione, concorrono a diversificare l’offerta regionale valorizzando gli aspetti di
attrattività delle destinazioni turistiche e dei territori, migliorando l’integrazione, la fruibilità
e la qualità dei servizi erogati.
3. Attraverso i Sistemi Turistici Locali, la
Regione
definisce e realizza programmi di interventi per il perseguimento di specifici obiettivi di rafforzamento
dell’offerta turistica regionale, integrando le politiche settoriali con le più complessive politiche di
sviluppo finalizzate alla crescita e all’innovazione del sistema produttivo, alla valorizzazione e alla tutela del
patrimonio culturale e naturale, al governo del territorio, allo sviluppo rurale e alla promozione dei prodotti tipici,
nonché favorendo la formazione e la qualificazione delle risorse umane e la piena fruizione delle risorse
materiali ed immateriali disponibili.
/>
 
;
Art. 2
(Funzioni della Regione e definizione di Sistema Turistico Locale)
/>
1. La Regione Puglia, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n.1/2002, riconosce i Sistemi
Turistici Locali e svolge le funzioni di controllo e di monitoraggio sulla attuazione dei Quadri Triennali di Sviluppo
Turistico dagli stessi elaborati.
2. I Sistemi Turistici Locali sono definiti come contesti turistici omogenei
caratterizzati dall’offerta di motivi di attrazione turistica, con la generazione di flussi interessati a beni
culturali e ambientali, a prodotti tipici dell’agricoltura, alla gastronomia, all’artigianato locale, alle
attività sportive e ricreative, al segmento devozionale, o comunque qualificati dalla presenza diffusa di imprese
turistiche, singole o associate.
/>
 
;
Art. 3
/>
&
nbsp; (Definizione di STL)
1. Assumono la
definizione di Sistema Turistico Locale (STL) le forme associative volontarie tra soggetti pubblici, come indicati al
successivo art. 5 comma 1), e soggetti privati, ai sensi del successivo art. 5 comma 2).
2. I STL sono
costituiti in ambiti territoriali omogenei e di dimensioni significative, definiti dalla Regione al fine di valorizzare
pienamente le risorse locali, materiali e immateriali, attraverso il volano economico delle economie turistiche.
/>
/>
 
;
Art. 4
/>
&
nbsp;
(Finalità dei STL)
1. La natura mista dei STL li rende sede privilegiata di dialogo e di
confronto permanente tra tutti i soggetti operanti a livello locale nel settore turistico, promuovendo un reale processo
partecipativo alla analisi dei fabbisogni finalizzata a elaborare ed attuare meccanismi programmatori e decisionali in
materia, garantendo il raccordo con la Regione.
2. I STL si costituiscono per concorrere alla programmazione
turistica locale, al miglioramento dell’attrattività territoriale e del livello qualitativo dei servizi
offerti, operando nel rispetto degli indirizzi assunti dalla Regione, prevalentemente per:
a. Proporre un
“Quadro Triennale di Sviluppo Turistico Territoriale”, integrando le competenze, le capacità
previsionali e le proposte degli Enti Locali e Territoriali nella formulazione di indirizzi alla Regione;
b.
Gestire un “marchio d’area” distintivo e coordinato con il brand “Puglia”, definendo
annualmente, entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno solare, le priorità da comunicare e veicolare
attraverso l’Agenzia Pugliapromozione ai mercati nazionali e internazionali;
c. Concorrere alla
conoscenza, alla razionalizzazione, all’integrazione, all’innovazione e all’adeguamento degli standard
qualitativi dell’offerta turistica locale;
d. Favorire il coordinamento degli attori pubblici e privati
che operano sul territorio con la finalità di aumentare la competitività competitività territoriale
attraverso l’individuazione delle strategie e delle modalità operative atte ad incrementare la
notorietà, l’accessibilità e la fruibilità dei singoli attrattori;
e. Favorire la
cooperazione intersettoriale e la compartecipazione dei privati alle politiche pubbliche, sia aumentando la condivisione
delle scelte strategiche e di indirizzo (ad esempio attraverso azioni di animazione territoriale, di sensibilizzazione
delle popolazioni locali, di diffusione della cultura dell’ospitalità, ecc.), sia attirando capitali privati
nel finanziamento dei progetti eccellenti;
f. Sostenere l’integrazione degli attori locali con le
strategie del Distretto Turistico Regionale di cui alla Legge Regionale n. 23 “Promozione e riconoscimento dei
distretti produttivi” pubblicata dalla Regione Puglia il 3 Agosto 2007;
g. Coordinare la promozione a
livello locale e l’informazione sul territorio, affiancando l’attività degli IAT e cooperando con le
Pro Loco, ma anche supportando le attività di animazione locale svolte dagli EE.LL., procedendo alla
calendarizzazione unitaria delle iniziative previste a livello di Sistema Turistico;
h. Svolgere
attività di analisi, ricognizione, raccolta dati e statistiche a livello locale - in collaborazione con le
Province – e di supporto informativo all’Osservatorio Regionale ed all’Agenzia regionale per
l’aggiornamento del portale viaggiareinpuglia. it, nonché per gli altri strumenti di comunicazione attivati
dalla Regione;
i. Se previsto nel proprio statuto, l’STL potrà attivare un ufficio progetti che
costituisca l’ambito privilegiato di progettazione, partecipazione e gestione dei bandi comunitari, nazionali e
regionali e delle opportunità di adeguamento dell’offerta turistica locale e fornisca, su richiesta,
assistenza specializzata agli Enti Locali nella progettazione in materia turistica.
/>
 
;
Art. 5
(Soggetti costituenti i STL e soggetti aderenti)
/>
1. Concorrono alla costituzione dei STL:
a. Comuni o Unioni di Comuni ricompresi
nell’ambito territoriale interessato;
b. Province competenti per territorio;
c. Camere di
Commercio Industria Artigianato
e Agricoltura competenti per territorio;
d. Enti di gestione di
Parchi e Aree Protette, istituiti ai sensi della L.R. 19/1997 e s.m.i e della L. 394/1991, operanti nell’ambito
territoriale interessato;
e. Altri enti e soggetti pubblici, rilevanti per la filiera di riferimento e operanti
nell’ambito territoriale interessato.
2. Ai STL possono aderire soggetti che abbiano sede ovvero
esercitino le proprie attività nel territorio interessato, come di seguito indicati:
a. Associazioni e
altre organizzazioni senza scopo di lucro che operano per lo sviluppo turistico, nonché per la valorizzazione
delle specificità e delle identità locali, delle iniziative culturali e delle produzioni tipiche;
/>
b. Organizzazioni sindacali e datoriali di filiera;
c. Altri soggetti di natura pubblica o privata che
operano con finalità di valorizzazione e sviluppo turistico nell’ambito territoriale interessato.
/>
3. I Comuni possono aderire ad un solo Sistema Turistico Locale.
/>
&nb
sp; &nbs
p; Art. 6
(Modalità di avvio del percorso costitutivo dei STL)
/>
1. La Regione suddivide l’intero territorio attraverso l’adozione di un sistema
regionale di STL, prevedendo per ciascuno una dimensione minima efficiente così come emersa dalla fase preliminare
di studio e ricerca.
2. La Regione istituisce un tavolo di concertazione su base provinciale o interprovinciale
per ciascun ambito territoriale candidato all’istituzione di un STL, sulla base delle istanze pervenute alla data
di emanazione del presente Regolamento, che dalle stesse ha assunto orientamento;
3. L’Ente Provinciale o
gli Enti Provinciali convocati al tavolo provvedono alla animazione territoriale necessaria a garantire la piena
partecipazione dei Comuni e degli altri soggetti interessati alla fase costitutiva.
/>
 
;
Art. 7
(Ambito operativo e dimensione territoriale dei STL)
/>
1. Ambito operativo dei STL è il territorio amministrato dai Comuni aderenti.
/>
2. Ai sensi del precedente art. 3, comma 2), per dimensione significativa si intende l’aggregazione di un
numero congruo di Comuni aventi una matrice comune in grado di rappresentare l’insieme della storia, della
stratificazione della cultura materiale e immateriale, finanche caratteristiche uniformi della morfologia e del
paesaggio, tale da consentirne la
riconoscibilità, il posizionamento e il raggiungimento degli obiettivi
di cui ai successivi artt. 10 e 11.
/>
 
;
Art. 8
(Forma associativa dei STL e prescrizioni in materia)
1. La scelta della forma associativa del STL è demandata all’autonomia dei soggetti che lo
costituiscono, nel rispetto delle forme previste dalla normativa vigente.
2. Lo Statuto dell’STL è
stipulato tra i soggetti che lo costituiscono, in forma di atto pubblico, e contiene le seguenti previsioni:
a.
La forma associativa individuata;
b. Il periodo di validità, compreso tra un minimo di tre e un massimo
di nove anni;
2. Ruoli, funzioni e responsabilità attribuiti ai soggetti costituenti e aderenti,
nonché le eventuali limitazioni poste alla partecipazione dei soggetti privati.
3. Gli Statuti devono
assicurare la possibilità di adesione al sistema, anche successivamente alla stipula, da parte di altri soggetti
aventi titolo.
/>
 
;
Art. 9
(Adempimenti di competenza della Regione
per
l’istituzione del Sistema regionale dei STL)
1. La Giunta regionale delibera il
sistema regionale dei STL e dispone la pubblicazione degli atti relativi sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
/>
 
;
Art. 10
(Attività di monitoraggio ed obblighi relativi a carico dei STL)
/>
1. L’Assessorato al Turismo dispone, a cadenza annuale, specifiche attività di
monitoraggio sui STL, volte in particolare a verificare lo stato di avanzamento del programma, gli aspetti finanziari, la
tempistica degli interventi e la rispondenza delle attività svolte alle previsioni degli atti di pianificazione
adottati in materia.
2. Ai fini del monitoraggio e della verifica, ogni STL è tenuto a presentare
annualmente alla Regione Puglia, entro il mese di maggio, una relazione dettagliata sulle attività svolte e sui
risultati conseguiti nell’anno precedente, corredato da elementi di ordine finanziario e contabile.
3.
Ciascun STL è altresì tenuto a presentare all’Agenzia Pugliapromozione, entro il mese di settembre di
ciascun anno solare, una sintesi delle esigenze locali di comunicazione e di promozione nazionale e internazionale per
l’anno successivo.
/>
 
;
Art. 11
(Quadro Triennale di Sviluppo Turistico Territoriale)
/>
1. Il Quadro Triennale di Sviluppo Turistico
Territoriale è elemento
costitutivo del STL. Deve essere coerente con gli indirizzi della programmazione turistica regionale e contenere i
seguenti elementi:
a. analisi dell’ambito territoriale di riferimento, contenente indicazioni in termini
di criticità, fabbisogni e input utili alla programmazione regionale;
b. indicazioni in merito agli
strumenti di finanziamento e cofinanziamento attivati e/o attivabili nell’area territoriale interessata;
/>
c. obiettivi perseguiti e risultati attesi;
d. coerenza e connessioni con le proposte e gli interventi
del Distretto Turistico Regionale.
2. Le funzioni di controllo e confronto degli indirizzi strategici e delle
priorità di intervento, di monitoraggio sull’efficacia dei Piani Triennali, nonché di verifica
periodica dei risultati ottenuti per l’eventuale attivazione delle procedure di revoca
sono demandate al
Comitato previsto dall’art. 2 comma 2 della L. R. 1/02 così come modificato dall’art. 1 della L.R.
18/2010.
/>
 
; Art.
12
(Trasmissione dei fabbisogni di comunicazione
e promozione nazionale e internazionale
/>
all’Agenzia Pugliapromozione)
1. Entro il trenta settembre di ciascun anno
solare, ogni STL è tenuto ad inoltrare all’Agenzia Pugliapromozione un documento di sintesi dei fabbisogni
informativi turistici territoriali e di posizionamento del “marchio d’area” per l’anno
successivo.
Esso deve contenere i seguenti elementi:
a. analisi degli obiettivi della comunicazione e
dei risultati attesi, segmentazione dei target, previsione degli strumenti e dei canali, individuazione dei messaggi
principali;
b. coerenza e connessioni tra le proposte di comunicazione e promozione del Sistema Turistico
Locale con gli interventi sul brand “Puglia” da parte di Pugliapromozione;
c. indicazione delle
eventuali forme e delle fonti di finanziamento e cofinanziamento attivate e/o previste, da parte degli E.E.L.L. e, in
particolare, rinvenibili dal coinvolgimento dei soggetti di diritto privato.
2. Le funzioni di controllo e di
monitoraggio
sull’efficacia dei Piani di comunicazione e promozione, nonché di verifica periodica
dei risultati ottenuti, sono demandate all’Agenzia Pugliapromozione, la quale provvede anche al necessario raccordo
funzionale con gli uffici IAT e le Pro Loco.
/>
 
;
Art. 13
/>
(Revoca del riconoscimento dei STL)
/>
1. Su proposta dell’Assessorato al Turismo, la Giunta regionale
può procedere a revisione, ridimensionamento e revoca del riconoscimento dei STL, nei seguenti casi:
a.
mancato svolgimento di attività per un periodo di tempo superiore ai sei mesi;
b. accertata inadempienza
rispetto alle finalità istitutive di cui all’art. 4, ovvero comportamenti ed attività che
contravvengono alle stesse;
c. difformità sostanziale delle attività realizzate rispetto al
programma di attività approvato;
d. irregolarità nel funzionamento o nella gestione;
e.
recesso di oltre la metà dei soggetti costituenti
di cui all’art. 5 comma 1);
f.
sopravvenuta carenza dei requisiti costitutivi.
2. Nelle predette ipotesi l’Amministrazione regionale,
prima di provvedere alla revoca, invita il Sistema Turistico Locale a sanare le cause ostative alla corretta prosecuzione
delle attività ed al perseguimento delle finalità del programma.
/>
 
;
Art. 14
(Disposizioni generali in materia di finanziamento dei Sistemi Turistici Locali)
/>
1. Gli STL riconosciuti dalla Regione Puglia possono accedere a forme di finanziamento secondo
le modalità che regolano le singole fonti, anche in funzione della forma costitutiva liberamente adottata.
/>
2. La Regione definisce le procedure di attuazione e le eventuali misure di finanziamento delle attività dei
Sistemi Turistici Locali e dei singoli progetti che ne formano parte.
/>
 
;
Art. 15
(Altre norme di carattere finanziario e gestionale)
/>
1. Il provvedimento di revoca adottato ai sensi dell’art. 13 stabilisce anche, per quanto
di competenza della Regione, le modalità di disimpegno o di diverso utilizzo delle risorse finanziarie
eventualmente assegnate al STL per il quale è disposta detta revoca. I relativi atti amministrativi sono assunti
tenendo conto degli effetti prodotti dai rapporti giuridicamente vincolanti insorti.
2. Allo stesso modo la
Regione definisce le modalità di revoca di provvedimenti consequenziali
ad eventuali finanziamenti a
valere sul fondo di cofinanziamento, in attuazione dell’art. 6 della L.
29 marzo 2001, n. 135.
/>
3. I componenti degli organi di gestione e amministrativi dei STL non sono retribuiti.
4. Le
attività dei STL sono svolte da personale temporaneamente assegnato dai soggetti costituenti e/o aderenti, in base
alle modalità stabilite in materia dalle vigenti normative. In nessun caso i STL possono stipulare contratti di
lavoro subordinato.
/>
 
;
Art. 16
/>
&
nbsp; (Norme
transitorie)
1. Le istanze prodotte in forza del Regolamento n. 4 del 9 marzo 2009 e tese
al riconoscimento di STL (“Sistemi Turistici Locali”), s’intendono oggetto di istruttoria finale e
nuova concertazione tra i Comuni ed i soggetti proponenti e la Regione
Puglia;
2. Le istanze prodotte
sulla base del medesimo Regolamento e tese al riconoscimento di STP (“Sistemi Turistici di Prodotto”)
troveranno riconoscimento nell’ambito dell’istruttoria che sarà redatta dall’Osservatorio
istituito con atto di Giunta n. 263 del 2 febbraio 2010 tra la Regione Puglia e le Associazioni sindacali e di categoria
e finalizzata ad una prossima istituzione del “Distretto Regionale del Turismo”.
/>
 
;
Art. 17
/>
&
nbsp; (Disposizioni finali)
/>
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, s’intendono
richiamate le norme di cui alla L. R. 1/2002, alla L.R. 18/2010 e successive modifiche e integrazioni ed al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale istitutivo dell’Agenzia Pugliapromozione n. 176 del 22 febbraio 2011,
nonché le disposizioni comunitarie, statali e regionali in materia.
2. Il presente Regolamento è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. "