L'URP segnala che il Sindaco in data 3
dicembre 2012 ha adottato l'ordinanza n.267, avente ad oggetto: " Rimozione e messa in sicurezza
dell'amianto negli edifici e relative pertinenze".
Per opportuna conoscenza
della Cittadinanza, si trascrive di seguito quasi integralmente il testo della succitata ordinanza
sindacale.
"IL SINDACO
Premesso che si stanno
verificando con sempre maggior frequenza avverse condizioni atmosferiche eccezionali (piogge incessanti, trombe
d’aria, ecc.) che causano rilevanti danni alle strutture edilizie ;
Premesso altresì che
pervengono agli uffici di questo Comune, continue segnalazioni di situazioni di pericolo a causa della presenza di
materiali contenenti amianto in fase di deterioramento;
Vista la necessità di eliminare
situazioni di rischio presenti sulle coperture o altri manufatti degli edifici e delle relative pertinenze che potrebbero
essere danneggiati, mediante attuazione di uno specifico procedimento di bonifica come previsto dal D.M. 06.09.1994;
Visto il Titolo IX, capo 3° del D. Lgs. n. 81/08 “Protezione dei rischi connessi
all’esposizione all’amianto”;
Vista la Legge 27.03.1992 n. 257 recante norme
relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto;
Visto il D.M. 06.09.1994 in merito
alle metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3 e dell’art. 12 comma 2 della Legge 27.03.1992,
n. 257 relativa alla cessazione dell’impiego di amianto;
Considerato inoltre che la parte
quarta del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” impone agli Enti Locali di esercitare i
poteri e le funzioni di competenza di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
Visti
gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali N° 15 del 25/01/2011
Vista la D.G.R. Puglia n° 1070 del
16/05/2011concernente il “Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Titolo IX Sostanze Pericolose - Capo
III Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’Amianto: Linee di Indirizzo”. Presa
d’atto.
Al fine di scongiurare il verificarsi di una situazione di pericolo e a tutela della
salute pubblica e ritenuto necessario dare la maggiore diffusione possibile alla normativa che regola lo smaltimento e la
rimozione dell’amianto dagli edifici;
ORDINA
A tutti i proprietari di
immobili (nel caso di condomini, ai rispettivi Amministratori) aventi coperture o altri manufatti di cemento amianto di
provvedere, in via cautelativa al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica,
l’attuazione delle azioni e/o interventi di seguito elencati in linea con le norme tecniche del D.M. 06.09.1994 per
la valutazione del rischio”, e precisamente:
1) di presentare la scheda allegata alla presente
Ordinanza debitamente compilata a firma della proprietà dell’immobile (per i condomini a firma
dell’Amministratore), da trasmettere all’Ufficio Protocollo, all’attenzione del Settore Ambiente, SIT,
Espropriazioni, Manutenzioni,Energia, entro 90 giorni dalla data della presente Ordinanza;
2) di elaborare, secondo le indicazioni sotto precisate, una dettagliata valutazione del rischio sullo stato di
conservazione dei manufatti, effettuando eventualmente un’analisi per la ricerca delle fibre di amianto; la
valutazione dovrà stabilire se lo stato di conservazione del materiale presente è classificabile come;
• Discreto
• Scadente
• pessimo
3) di indicare, in base all’esito della valutazione del punto precedente, le azioni che si intendono adottare
e i tempi di realizzazione delle medesime, specificando gli estremi identificativi della figura designata al controllo e
al coordinamento delle attività di manutenzione. Le azioni successive alla suddetta valutazione sono, qualora
emergano dalla valutazione del rischio, quelle riportate nelle linee guida regionali citate in premessa nonché
previste dal D.M. 06.09.1994 (rimozione, sovra copertura, incapsulamento).
La valutazione sullo stato di
conservazione dei manufatti di cui al precedente punto 2) dovrà essere eseguita da figura in grado di valutare in
modo tecnicamente corretto le condizioni dei materiali in base ai parametri morfologici stabiliti dal citato decreto ed
alle
linee guida regionali citate in premessa, ed essere edotta sui rischi derivanti dall’esposizione
all’amianto e a conoscenza delle procedure idonee ad evitare l’esposizione alle fibre di amianto.
Detta valutazione di cui al punto 2) con l’eventuale proposta di intervento di cui al punto 3) dovrà
essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Tricase, all’attenzione della Direzione Pianificazione
Territoriale – Servizio Ambiente, entro 180 giorni dalla data della presente Ordinanza.
DISPONE
Di determinare che la mancata
osservazione della presente Ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a
€ 150,00 ed il trasgressore è tenuto all’adempimento della disposizione violata attraverso
l’obbligo di compiere o di cessare una determinata attività o la rimessa in pristino dei luoghi, fatte salve
le ulteriori sanzioni amministrative applicabili ai sensi della normativa vigente;
Che la presente Ordinanza
venga resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo pretorio on-line e nel sito web del Comune di Tricase;
Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa:
- per conoscenza all’AUSL di
Lecce– Dipartimento di Sanità Pubblica;
- alla Polizia Municipale del Comune di Tricase; "
.