L'URP segnala che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.66 del 26.5.2013, è stata pubblicata la legge regionale avente ad oggetto:"Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore”. Per opportuna conoscenza, si riporta di seguito il testo degli articoli 3 Funzioni dei Comuni) e 4 (Piano Casa) della succitata legge regionale.
"Art. 3 Funzioni dei Comuni
1. I Comuni esercitano in forma singola o associata le seguenti funzioni:
a. rilevare i fabbisogni abitativi nel territorio comunale e segnalare le situazioni di emergenza abitativa;
b. elaborare i Piani casa locali;
c. concorrere all’elaborazione dei piani e programmi regionali volti all’incremento, alla manutenzione e riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nonché alla promozione degli interventi di edilizia residenziale sociale in locazione permanente e a termine, formulando proposte di intervento e assicurando la loro integrazione con le politiche comunali;
d. individuare, all’interno della loro pianificazione urbanistica, aree e immobili idonei all’insediamento dell’edilizia residenziale pubblica e sociale secondo criteri di elevata qualità urbana ed edilizia e inclusione sociale;
e. provvedere all’individuazione degli operatori che partecipano alla elaborazione e realizzazione degli interventi attraverso lo svolgimento di procedure a evidenza pubblica ovvero negoziali, nei casi previsti dalla legge, nonché all’esercizio delle funzioni amministrative attinenti la concessione e la revoca dei contributi agli operatori stessi e alla gestione dei relativi flussi finanziari;
f. istituire e gestire le agenzie per l’affitto di cui all’articolo 2, comma 2, lettera s);
g. provvedere, sulla base dei criteri fissati dalla Regione, alla emanazione dei bandi di concorso per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale, alla formazione e approvazione dei correlati elenchi provvisori e all’assegnazione degli alloggi, nonché agli atti di annullamento e decadenza dalla assegnazione e alle comminatorie in caso di occupazione e detenzione senza titolo; in caso di grave ritardo nella attuazione di una o più fasi del procedimento di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero nell’adozione e nella esecuzione dei provvedimenti di annullamento e decadenza dalla assegnazione, la Giunta regionale provvede, previa diffida, in via sostitutiva, ad affidare gli adempimenti all’agenzia competente per territorio ponendo i relativi oneri a carico dell’inadempiente;
h. promuovere, d’intesa con gli enti gestori, i piani di mobilità degli assegnatari e provvedere a garantirne l’attuazione;
i. promuovere, d’intesa con gli enti gestori, specifici interventi finalizzati a garantire l’accessibilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica agli utenti con disabilità;
j. gestire gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale ed esercitare le funzioni amministrative in materia;
k. elaborare i piani di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale;
l. accertare il possesso dei requisiti soggettivi per l’accesso ai benefici di edilizia residenziale pubblica e sociale;
m. esprimere parere sui programmi di dismissione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata proposti dagli enti proprietari diversi dai comuni e sulla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa; n. curare la formazione e la gestione dell’anagrafe locale dell’utenza."
"Art. 4 Piano casa
1. La Regione programma gli interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale attraverso Piani casa pluriennali approvati dalla Giunta regionale sulla base del rilevamento dei fabbisogni abitativi e delle proposte comunali e avvalendosi del supporto conoscitivo e propositivo dell’Osservatorio regionale della condizione abitativa (ORCA), di cui all’articolo 5.
2. Il Piano casa stabilisce:
a. gli obiettivi generali e le priorità della politica abitativa regionale in relazione alle diverse forme di disagio abitativo e dei conseguenti fabbisogni rilevati;
b. le linee di intervento e gli strumenti atti al conseguimento degli obiettivi;
c. le risorse finanziarie, di fonte statale, regionale, comunitaria e di altri soggetti pubblici e privati disponibili e mobilitabili e i criteri di ripartizione delle stesse per ambiti territoriali e tipi di intervento;
d. la quota di risorse finanziarie eventualmente riservata a particolari categorie di beneficiari e a interventi di carattere sperimentale;
e. i modi e tempi di attuazione degli interventi;
f. le procedure di monitoraggio e valutazione dell’attuazione del Piano.
3. Il Piano casa definisce obiettivi e priorità distinguendo, in particolare, i fabbisogni derivanti da situazioni di:
a. disagio estremo: esclusione abitativa in senso stretto, legata alla condizione di senza dimora, di gravissima indigenza e di altre forme di disagio;
b. disagio grave: legato a condizioni di sovraffollamento, coabitazione, inadeguatezza dell’alloggio, tali da non garantire condizioni abitative salubri, sicure e dignitose;
c. emergenza abitativa: circostanze critiche che richiedono l’uso di alloggi impropri o strutture temporanee;
d. vulnerabilità abitativa: legata alla minaccia di perdita dell’alloggio con conseguente peggioramento delle condizioni di vita e caduta nelle fasce più basse del disagio abitativo, in mancanza di adeguati strumenti di supporto e di orientamento;
e. rischio abitativo: legato a condizioni economiche che, sebbene non di povertà, non consentono l’accesso o rendono rischiosa la permanenza in un alloggio salubre, sicuro e dignitoso in mancanza di misure di sostegno.
4. I Comuni approvano Piani casa locali aventi i medesimi obiettivi e contenuti, dettagliati alla scala comunale o intercomunale, del Piano casa regionale, favorendo la più ampia partecipazione sociale e coinvolgendo le organizzazioni sindacali confederali e degli inquilini e assegnatari e gli enti gestori di edilizia residenziale pubblica."