Semplificazione dei controlli sulle imprese
Articolo 14 del decreto - legge 9 febbraio 2012 n. 5 ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo")
Dettagli della notizia
Per opportuna
conoscenza, si trascrive di seguito il testo dell'articolo 14 del decreto - legge 9 febbraio 2012 n. 5
("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"):
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bsp; "Art. 14
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Semplificazione dei controlli sulle imprese
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1. La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le aziende agricole, e'
ispirata, fermo quanto previsto dalla normativa comunitaria, ai principi della semplicita', della proporzionalita' dei
controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonche' del coordinamento
dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a pubblicare sul proprio sito
istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in
ragione della dimensione e del settore di
attivita', indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalita'
di svolgimento delle relative attivita'.
3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la
competitivita' delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici, il Governo e' autorizzato ad
adottare, anche sulla base delle attivita' di misurazione degli oneri di cui all'articolo 25, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno o piu' regolamenti ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a razionalizzare, semplificare e
/>
coordinare i controlli sulle imprese.
4. I regolamenti sono emanati su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per
materia, sentite le
associazioni imprenditoriali in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto
di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:
/>
a) proporzionalita' dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attivita'
controllata, nonche' alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
b) eliminazione di attivita' di
controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici;
c) coordinamento e programmazione dei
controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e
sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attivita' dell'impresa, definendo la
frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni gia' effettuate;
d) collaborazione
amichevole con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarita';
e)
informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
f) soppressione o riduzione dei controlli
sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualita' (UNI EN ISO-9001), o altra
appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un
ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o
firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).
5. Le regioni e gli enti locali,
nell'ambito dei propri ordinamenti, conformano le attivita' di controllo di loro competenza ai principi di cui al comma
4. A tale fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate
apposite Linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata.
6. Le disposizioni del presente articolo
non si applicano ai controlli in materia fiscale e finanziaria per i quali continuano a trovare applicazione le
disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia".