Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia

Articolo 33 del decreto - legge 21.6.2013 n.69

Dettagli della notizia


Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo dell'articolo 33 del decreto - legge 21 giugno 2013 n.69 ("Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"):



 



Art. 33



(Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza

per lo straniero nato in Italia)



1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio

1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali

inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica

Amministrazione, ed egli puo' dimostrare il possesso dei requisiti

con ogni altra idonea documentazione.

2. Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti al compimento del

diciottesimo anno di eta' a comunicare all'interessato, nella sede di

residenza quale risulta all'ufficio, la possibilita' di esercitare il

diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del

1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di eta'. In

mancanza, il diritto puo' essere esercitato anche oltre tale data.

 


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