Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attività edilizia
Articolo 13 del decreto - legge 22.6.2012 n.83
Dettagli della notizia
Per opportuna conoscenza, si riporta di
seguito il testo dell'articolo 13 del decreto - legge 22 giugno 2012 n.83 ("Misure urgenti per la crescita del
paese").
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p; Art. 13
Semplificazioni in
materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attivita' edilizia
1.
All'articolo 19 delIa legge 7 agosto 1990 n. 241, il terzo periodo del comma 1 e' sostituito dal seguente: «Nei
casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero
l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e
asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve Ie verifiche successive degli organi e delle
amministrazioni competenti.».
2. All'articolo 23 del Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente delIa Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono
apportate Ie seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«l-bis. Nei casi
in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero
l'esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alIa difesa nazionale, alIa
pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alIa cittadinanza, all'amministrazione delIa giustizia,
all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti Ie reti di acquisizione del gettito, anche
derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla normativa per Ie costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti
dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o
certificazioni di tecnici abilitati relative alIa sussistenza dei requisiti e presupposti previsti dalla legge, dagli
strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo delIa documentazione di
cui al comma 1, salve Ie verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
1-ter. La
denuncia, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche' dai relativi elaborati tecnici, puo'
essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e'
previsto l'utilizzo esclusivo delIa modalita' telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento
delIa ricezione da parte dell'amministrazione. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, delIa
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
per la pubblica amministrazione e semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alIa individuazione dei criteri e
delle modalita' per l'utilizzo esclusivo degli strumenti telematici, ai fini delIa presentazione delIa
denuncia.»;
b) al comma 3, prima delle parole «Qualora l'immobile», sono inserlte le
seguenti: «Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma l-
bis,».
c) al comma 4, prima delle parole:inserite Ie seguenti: «Qualora
l'immobile», sono inserlte le seguenti: «Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di
cui al comma l-bis,».
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