Semplificazioni in materia di edilizia
Art. 30 del Decreto - Legge 21.6.2013 n. 69 ("Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia")
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Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo dell'articolo 30 del del decreto - legge 21 giugno 2013, n.69 ("Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"):
Art. 30
(Semplificazioni in materia edilizia)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 6, del
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, al medesimo decreto sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, le parole:
«e sagoma» sono soppresse e dopo la parola "antisismica" sono
aggiunte le seguenti: «nonche' quelli volti al ripristino di edifici,
o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la
loro ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la preesistente
consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili
sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione
e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o
demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia
soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio
preesistente.»;
b)all'articolo 6, al comma 4, al primo periodo, le parole da
«dichiara preliminarmente» a «e che» sono soppresse;
c) all'articolo 10, comma 1, lettera c) le parole: "della sagoma,"
sono soppresse; dopo le parole «comportino mutamenti della
destinazione d'uso» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' gli
interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili
sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 e successive modificazioni».
d) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 8, e' sostituito dal seguente: "8. Decorso inutilmente
il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il
dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato
diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il
silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le
disposizioni di cui al comma 9.";
2) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a
vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al
comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il
procedimento e' concluso con l'adozione di un provvedimento espresso
e si applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di diniego
dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di
servizi, decorso il temine per l'adozione del provvedimento finale,
la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta.
Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il
provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni
dalla data in cui e' acquisito agli atti, con le indicazioni di cui
all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni. Per gli immobili sottoposti a vincolo
paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo 146, comma
9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni.»;
3) il comma 10 e' abrogato;
e) all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: «non alterano la
sagoma dell'edificio» sono aggiunte le seguenti: « qualora sottoposto
a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e
successive modificazioni,»;";
f) dopo l'articolo 23, e' aggiunto il seguente:
«Art. 23-bis. (Autorizzazioni preliminari alla segnalazione
certificata di inizio attivita' e alla comunicazione dell'inizio dei
lavori) - 1. Nei casi in cui si applica la disciplina della
segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della presentazione della
segnalazione, l'interessato puo' richiedere allo sportello unico di
provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque
denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza
di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla
segnalazione. Lo sportello unico comunica tempestivamente
all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se
tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all'articolo
20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo
articolo.
2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione
certificata di inizio attivita' e dell'istanza di acquisizione di
tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per
l'intervento edilizio, l'interessato puo' dare inizio ai lavori solo
dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta
acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della
conferenza di servizi.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 , si applicano anche alla
comunicazione dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2,
qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la
realizzazione dell'intervento edilizio.
4. All'interno delle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale
2 aprile 1968, n. 1444 e in quelle equipollenti secondo l'eventuale
diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, per gli
interventi o le varianti a permessi di costruire ai quali e'
applicabile la segnalazione certificata d'inizio attivita'
comportanti modifiche della sagoma rispetto all'edificio preesistente
o gia' assentito, i lavori non possono in ogni caso avere inizio
prima che siano decorsi venti giorni dalla data di presentazione
della segnalazione.»;
g) all'articolo 24, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Il certificato di agibilita' puo' essere richiesto anche:
a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione,
purche' funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e
collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero
intervento edilizio e siano state completate le parti comuni relative
al singolo edificio o singola porzione della costruzione;
b) per singole unita' immobiliari, purche' siano completati le
opere strutturali, gli impianti, le parti comuni e le opere di
urbanizzazione primarie ultimate o dichiarate funzionali rispetto
all'edificio oggetto di agibilita' parziale.
4-ter. Nei casi di rilascio del certificato di agibilita' parziale
di cui al comma 4 bis, prima della scadenza del termine entro il
quale l'opera deve essere completata ai sensi degli articoli 15,
comma 2, e 23, comma 2, lo stesso e' prorogato per una sola volta di
tre armi. Salvo diversa indicazione delle leggi regionali, non si
applicano le disposizioni dell'articolo 25, comma 5-bis.»;
h) all'articolo 25, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi del comma
1, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione di
cui al comma 3, lettere a), b) e d), e all'articolo 5, comma 3,
lettera a), presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o,
qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si
attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato e la sua
agibilita', corredata dalla seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico
provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la
conformita' degli impianti installati negli edifici alle condizioni
di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico valutate
secondo la normativa vigente.
5-ter. Le Regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le
modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis e
per l'effettuazione dei controlli.».
2. All'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, e
successive modificazioni, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche
in caso di trasferimento del solo vincolo di pertinenzialita' dei
parcheggi realizzati ai sensi del comma 1.».
3. Ferma restando la diversa disciplina regionale, previa
comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i
termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15
del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n.
380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque
formatisi antecedentemente all'entrata in vigore del presente
decreto.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche alle denunce
di inizio attivita' e alle segnalazioni certificate di inizio
attivita' presentate entro lo stesso termine.
5. Dall'attuazione dei commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.