Semplificazioni in materia di edilizia

Art. 30 del Decreto - Legge 21.6.2013 n. 69 ("Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia")

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Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo dell'articolo 30 del del decreto - legge 21 giugno 2013, n.69 ("Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"):



 



Art. 30



(Semplificazioni in materia edilizia)



1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 6, del

Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno

2001, n. 380, al medesimo decreto sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, le parole:

«e sagoma» sono soppresse e dopo la parola "antisismica" sono

aggiunte le seguenti: «nonche' quelli volti al ripristino di edifici,

o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la

loro ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la preesistente

consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili

sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione

e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o

demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia

soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio

preesistente.»;

b)all'articolo 6, al comma 4, al primo periodo, le parole da

«dichiara preliminarmente» a «e che» sono soppresse;

c) all'articolo 10, comma 1, lettera c) le parole: "della sagoma,"

sono soppresse; dopo le parole «comportino mutamenti della

destinazione d'uso» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' gli

interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili

sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42 e successive modificazioni».

d) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 8, e' sostituito dal seguente: "8. Decorso inutilmente

il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il

dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato

diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il

silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli

ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le

disposizioni di cui al comma 9.";

2) il comma 9 e' sostituito dal seguente:

«9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a

vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al

comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il

procedimento e' concluso con l'adozione di un provvedimento espresso

e si applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto

1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di diniego

dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di

servizi, decorso il temine per l'adozione del provvedimento finale,

la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta.

Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il

provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni

dalla data in cui e' acquisito agli atti, con le indicazioni di cui

all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e

successive modificazioni. Per gli immobili sottoposti a vincolo

paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo 146, comma

9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive

modificazioni.»;

3) il comma 10 e' abrogato;

e) all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: «non alterano la

sagoma dell'edificio» sono aggiunte le seguenti: « qualora sottoposto

a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e

successive modificazioni,»;";

f) dopo l'articolo 23, e' aggiunto il seguente:

«Art. 23-bis. (Autorizzazioni preliminari alla segnalazione

certificata di inizio attivita' e alla comunicazione dell'inizio dei

lavori) - 1. Nei casi in cui si applica la disciplina della

segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19

della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della presentazione della

segnalazione, l'interessato puo' richiedere allo sportello unico di

provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque

denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza

di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla

segnalazione. Lo sportello unico comunica tempestivamente

all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se

tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all'articolo

20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo

articolo.

2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione

certificata di inizio attivita' e dell'istanza di acquisizione di

tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per

l'intervento edilizio, l'interessato puo' dare inizio ai lavori solo

dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta

acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della

conferenza di servizi.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 , si applicano anche alla

comunicazione dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2,

qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la

realizzazione dell'intervento edilizio.

4. All'interno delle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale

2 aprile 1968, n. 1444 e in quelle equipollenti secondo l'eventuale

diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, per gli

interventi o le varianti a permessi di costruire ai quali e'

applicabile la segnalazione certificata d'inizio attivita'

comportanti modifiche della sagoma rispetto all'edificio preesistente

o gia' assentito, i lavori non possono in ogni caso avere inizio

prima che siano decorsi venti giorni dalla data di presentazione

della segnalazione.»;

g) all'articolo 24, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Il certificato di agibilita' puo' essere richiesto anche:

a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione,

purche' funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e

collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero

intervento edilizio e siano state completate le parti comuni relative

al singolo edificio o singola porzione della costruzione;

b) per singole unita' immobiliari, purche' siano completati le

opere strutturali, gli impianti, le parti comuni e le opere di

urbanizzazione primarie ultimate o dichiarate funzionali rispetto

all'edificio oggetto di agibilita' parziale.

4-ter. Nei casi di rilascio del certificato di agibilita' parziale

di cui al comma 4 bis, prima della scadenza del termine entro il

quale l'opera deve essere completata ai sensi degli articoli 15,

comma 2, e 23, comma 2, lo stesso e' prorogato per una sola volta di

tre armi. Salvo diversa indicazione delle leggi regionali, non si

applicano le disposizioni dell'articolo 25, comma 5-bis.»;

h) all'articolo 25, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi del comma

1, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione di

cui al comma 3, lettere a), b) e d), e all'articolo 5, comma 3,

lettera a), presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o,

qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si

attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato e la sua

agibilita', corredata dalla seguente documentazione:

a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico

provvede a trasmettere al catasto;

b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la

conformita' degli impianti installati negli edifici alle condizioni

di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico valutate

secondo la normativa vigente.

5-ter. Le Regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le

modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis e

per l'effettuazione dei controlli.».

2. All'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, e

successive modificazioni, dopo il primo periodo e' inserito il

seguente: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche

in caso di trasferimento del solo vincolo di pertinenzialita' dei

parcheggi realizzati ai sensi del comma 1.».

3. Ferma restando la diversa disciplina regionale, previa

comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i

termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15

del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n.

380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque

formatisi antecedentemente all'entrata in vigore del presente

decreto.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche alle denunce

di inizio attivita' e alle segnalazioni certificate di inizio

attivita' presentate entro lo stesso termine.

5. Dall'attuazione dei commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.





 


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