Sicurezza impianti Gas petrolio liquefatto - Gpl
Art. 13 della legge regionale "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario"
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L'URP segnala
che il Consiglio Regionale della Puglia nella seduta del 29 settembre 2009, ha approvato con delibera n. 221, la legge
regionale " Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario", il cui
articolo 13 riguarda la sicurezza degli impianti di distribuzione carburanti e Gpl.
Per opportuna
conoscenza, si riporta di seguito il testo del suddetto articolo
13.
Art. 13
(Sicurezza
impianti Gas petrolio liquefatto - Gpl)
1. Gli impianti di distribuzione
carburanti e Gpl di nuova realizzazione, compresi quelli già realizzati non ancora collaudati e quelli esistenti in caso
di potenziamento della capacità complessiva oltre 30 metri3, ai fini della prevenzione degli incendi e allo
scopo di garantire le esigenze di sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di
incendio ed esplosione, ferme restando le altre norme circa la loro ubicazione, devono assicurare il rispetto delle
seguenti condizioni:
a) il punto più prossimo del serbatoio e della zona di scarico delle cisterne di trasporto
del Gpl deve essere a una distanza non inferiore a metri 30 dal bordo della carreggiata stradale, intesa come parte della
strada destinata alla circolazione dei veicoli, e dalla rotaia del binario di corsa più vicino di ferrovie e tranvie;
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b) il punto più prossimo del serbatoio e della zona di scarico delle cisterne di trasporto gpl deve essere a una
distanza non inferiore a metri 100 da insediamenti abitativi di qualsiasi dimensione e da edifici destinati alla
collettività."