L'URP segnala
che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 175 del 5.12.2012, recante:"Sistema di valutazione del
livello di sostenibilità ambientale degli edifici in attuazione della Legge Regionale “Norme per
l’abitare sostenibile” (art. 10, L.R. 13/2008). Adozione “Protocollo ITACA PUGLIA 2011 - RESIDENZIALE.
"Il sistema si compone di cinque aree di valutazione,in particolare secondo quanto indicato
nella tabella A
TABELLA A - Aree di valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici
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1 Qualità del sito
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2 Consumo di risorse
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3 Carichi ambientali
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4 Qualità ambientale indoor
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5 Qualità del servizio
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Il punteggio di prestazione si articola
nelle seguenti classi indicate nella Tabella B:
TABELLA B - Classi di prestazione della
sostenibilità ambientale degli edifici
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-1 Rappresenta una prestazione inferiore allo standard e alla pratica corrente
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0 Rappresenta la prestazione minima accettabile
definita da leggi o regolamenti vigenti o, in caso non vi siano regolamenti di riferimento, rappresenta la pratica
corrente
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1 Rappresenta un lieve miglioramento
della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica corrente
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2 Rappresenta un significativo miglioramento della
prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica corrente
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3 Rappresenta un notevole miglioramento della
prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica corrente. E’ da considerarsi come la migliore pratica
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4 Rappresenta un significativo incremento della
migliore pratica
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5 Rappresenta una prestazione
considerevolmente avanzata rispetto alla migliore pratica, di carattere sperimentale
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Ai fini della certificazione della
sostenibilità degli edifici residenziali, nonché della possibilità di accesso agli incentivi di cui
all’art. 12 della L.R. n. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile” occorre aver raggiunto almeno
la classe 2.
I Comuni, con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, dovranno recepire ed attuare quanto
stabilito con il presente provvedimento, graduando gli incentivi previsti in funzione della propria realtà locale
in misura conforme al livello 2 fissato quale soglia minima.
Si precisa inoltre che, con riferimento al comma 4
dell’articolo 4 e alla lettera g) del comma 2 dell’art. 9 della legge regionale 24 luglio 2009, n. 14
“Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della
qualità del patrimonio edilizio residenziale”, per godere del premio volumetrico gli edifici ricostruiti
dovranno essere progettati e realizzati in maniera tale da conseguire almeno la classe 2 del sistema di valutazione di
cui alta presente deliberazione. "