L'URP informa che il Consiglio Regionale, nella seduta del 17 luglio 2012,
ha approvato la legge regionale avente ad oggetto:"Soppressione del Comitato Urbanistico
Regionale".
Per opportuna consocenza, si trascrive di seguito il testo degli articoli 1-2-3 della
succitato legge
regionale.
 
;
"Art. 1
Soppressione del
Comitato urbanistico regionale
1. A far data dall’entrata in vigore della presente legge il
Comitato urbanistico regionale, istituito con legge regionale 17 gennaio 1980, n. 8, è soppresso.
/>
/>
&
nbsp; &n
bsp; Art. 2
Modifica dell’articolo 16 della legge
regionale 31 maggio 1980, n. 56
1. L’articolo 16 (Piano regolatore generale comunale:
formazione e approvazione), comma 8, della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), è
sostituito dal seguente:
“8. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, acquisita
la relazione del Servizio competente, nonché i pareri, assensi e nulla osta comunque denominati prescritti dalla
legge, delibera l’approvazione o il rinvio del PRG.”.
/>
/>
&
nbsp; &n
bsp; Art. 3
/>
&
nbsp; &n
bsp; Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
/>
&61485; legge regionale 17 gennaio 1980, n. 8 (Istituzione del Comitato urbanistico regionale);
articolo 16 bis (Esame istruttorio P.R.G. di Comune con popolazione non superiore a 15 mila abitanti), articolo 21 (Piano
particolareggiato: formazione e approvazione), commi 5, 6 e 8, articolo 52 (Comitato urbanistico regionale) e 53 della
l.r. 56/1980;
legge regionale 15 luglio 1998, n. 17 (Modifica dell’art. 3, comma 10, della legge
regionale 17 gennaio 1980, n. 8);
articolo 46 (Disposizioni in materia urbanistica) della legge
regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale
2004-2006 della Regione Puglia);
articolo 58 (Disposizioni in materia urbanistica), comma 1, della
legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio
pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia);
articoli 1 e 2 della legge regionale 7 ottobre 2009, n.
18 (Modifica della composizione del Comitato urbanistico regionale di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge
regionale 17 gennaio 1980, n. 8 – Istituzione del Comitato urbanistico regionale - come sostituito dal comma 3
dell’art. 52 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 – Tutela ed uso del territorio).
/>
2. All’articolo 19-ter della legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali per
l’attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10), le parole “sentito il Comitato urbanistico regionale“
sono soppresse.
3. All’articolo 16 (Piano regolatore generale comunale: formazione e
approvazione), comma 10, della l.r. 56/1980, le parole “previa motivazione di eventuali decisioni difformi rispetto
al parere del C.U.R.” sono soppresse.
4. All’articolo 5 (Approvazione comunale del
programma integrato e poteri sostitutivi), comma 4, della legge regionale 11 maggio 1990, n. 26 (Programmi integrati di
interventi per la riqualificazione urbana), le parole “sentito il Comitato urbanistico regionale” sono
soppresse.
5. All’articolo 7 (Autorizzazione paesaggistica per la trasformazione degli immobili
soggetti a tutela paesaggistica), comma 6, della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione
paesaggistica), le parole “con il supporto del Comitato urbanistico regionale istituito dalla legge regionale 17
gennaio 1980, n. 8 (Istituzione del Comitato urbanistico regionale)” sono soppresse. "
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