Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n.136 - Piano straordinario contro le mafie

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011

Dettagli della notizia

L'URP  informa che nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2011, è stato pubblicato il decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, avente ad oggetto:"Stazione Unica Appaltante, in

attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n.136 - Piano straordinario contro le

mafie".


Si trascrive di seguito il testo degli articoli 1-2-3-4-5-6 del suindicato

D.P.C.M.:


 


             &n

bsp;                   &nb

sp;        "Art. 1


Finalita' e modalita' di promozione della

Stazione unica appaltante


1. Il presente decreto e' finalizzato a promuovere

l'istituzione in ambito regionale di una o piu' Stazioni uniche appaltanti, di seguito denominate

«SUA», con modalita' che ne incentivino una maggiore diffusione anche attraverso la sensibilizzazione delle

amministrazioni aggiudicatrici.

2. L'individuazione delle attivita' e dei servizi della SUA, unitamente

all'indicazione degli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che vi aderiscono, mira ad agevolarne una

maggiore diffusione, in modo da perseguire l'obiettivo di rendere piu' penetrante l'attivita' di prevenzione e

contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalita' mafiosa, favorendo al contempo la celerita' delle

procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

3.

Sono fatte salve le normative regionali che disciplinano moduli organizzativi e strumenti di raccordo tra gli enti

territoriali per l'espletamento delle funzioni e delle attivita' di cui al presente decreto, aventi lo scopo di

garantire l'integrazione, l'ottimizzazione e l'economicita' delle stesse funzioni, attraverso formule convenzionali,

associative o di avvalimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

vigente.

4. Il Governo, le regioni e le province autonome, le province e i comuni, in sede di Conferenza

unificata, si scambiano annualmente, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, dati ed informazioni relativi all'attuazione del presente decreto, con riguardo ai rispettivi ambiti di

competenza.

/>


                

;                    

        Art.

2


          Sezione unica appaltante e soggetti

aderenti


1. Possono aderire alla SUA le Amministrazioni dello Stato, le regioni, gli enti locali, gli

enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni,

unioni, consorzi, comunque denominati, da essi costituiti, gli altri soggetti di cui all'articolo 32 del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' le imprese pubbliche e i soggetti che operano in virtu' di diritti

speciali o esclusivi concessi loro dall'autorita' competente secondo le norme vigenti. I predetti soggetti, ai

fini del presente decreto, possono avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 33, comma 3, del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. La SUA ha natura giuridica di centrale di committenza di cui

all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e cura, per conto degli enti aderenti,

l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di

forniture, ai sensi dell'articolo 33 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, svolgendo tale attivita'

in ambito regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale.

/>


                

;                    

          

Art.3


                

            Attività e servizi della

SUA


1. La SUA cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti

attivita' e servizi:

a) collabora con l'ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema

del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e

della fornitura aIle effettive esigenze degli enti interessati;


 b) concorda con l'ente

aderente la scelta del contraente;

c) collabora nella redazione dei capitolati di cui all'articolo 5, comma 7,

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, laddove l'ente aderente non sia una Amministrazione aggiudicatrice

statale e non abbia adottato il capitolato generaIe di cui al comma 8 del medesimo articolo 5;

d) collabora

nella redazione del capitolato speciale;

e) definisce, in collaborazione can l'ente aderente, il criterio di

aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;

f) definisce in caso di criterio dell'offerta economicamente

piu' vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e Ie loro specificazioni;

g) redige gli atti di gara,

ivi incluso il bando di gara, disciplinare di gara e la lettera di invito;

h) cura gli adempimenti relativi

allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicita' e di

comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di

ordine generale e di capacita' economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

i) nomina la commissione

giudicatrice in caso di aggiudicazione can il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa;

l) cura

gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-

giuridici per la difesa in giudizio;

m) collabora con l'ente aderente ai fini della stipulazione del

contratto;

n) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento

degli obiettivi di cui all'articolo 1,  comma 2;

0) trasmette all'ente aderente le informazioni di cui

all'articolo 6, comma 2, lettera a).



             &nb

sp;                   &nbs

p;                  Art.

4


Elementi essenziali delle Convenzioni tra enti aderenti e Stazione unica appaltante



/>
 



1. I rapporti tra SUA e l'ente aderente sono regolati da convenzioni. La convenzione

prevede, in particolare:

a) l'ambito di operativita' della SUA determinato, con

riferimento ai

contratti pubblici di lavori, di forniture e servizi, sulla base degli importi di gara a di altri criteri in relazione ai

quali se ne chiede il coinvolgimento nonche' i rapporti e le modalita' di comunicazioni tra il responsabile del

procedimento ai sensi dell'articolo 10 del decreta legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed il responsabile del

procedimento della SUA ai sensi delIa legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) Ie modalita' di rimborso dei costi

sostenuti dalla SUA;

c) gli oneri rispettivamente a carico dell'ente aderente e delIa SUA in ordine ai

contenziosi in materia di affidamento;

d) l'obbligo per l'ente aderente di trasmettere alIa SUA l'elenco dei

contratti di cui alIa lettera a), per i quali si prevede l'affidamento nonche' l'obbligo per l'ente aderente di

trasmettere, su richiesta delIa SUA, ogni informazione utile relativa all'esecuzione dei medesimi contratti;

/>
e) l'obbligo per l'ente aderente di comunicare alIa SUA Ie varianti intervenute nel corso dell'esecuzione del

contratto. 



/>


                

;                    

          Art.

5


            Forme di monitoraggio e di

controllo degli appalti


1. Ferme restando le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti

previste dalla normativa vigente, le Prefetture - UTG possono chiedere alIa SUA di fornire ogni dato e informazione

ritenuta utile ai fini di prevenzione delle infiltrazioni della criminalita' organizzata. I dati e le informazioni

ottenute possono essere utilizzate dal Prefetto anche ai fini dell'esercizio del potere di accesso e di accertamento nei

cantieri delle imprese interessate all'esecuzione dei lavori pubblici.

/>


                

;                    

       Art. 6


Collaborazione e coordinamento tra

Amministrazioni


1. L'ente aderente effettua la comunicazione di cui all'articolo 4,

comma

1, lettera d), contestualmente anche alla Prefettura UTG competente per territorio con riguardo alla SUA.

2. La

Prefettura - UTG, ferme restando le competenze gia' previste dalla legge ed al fine di favorire lo snellimento, la

celerita' e la trasparenza delle procedure:

a) mette a disposizione della SUA, con criteri di priorita', gli

elementi informativi oggetto di attestazione ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3

giugno 1998, n. 252, sulle imprese partecipanti alle gare;

b) monitora le procedure di gara allo scopo di

prevenire le infiltrazioni della criminalita' organizzata e contrastare, in collaborazione con l'Autorita' per la

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, eventuali intese tra le imprese concorrenti.

/>
3. In relazione allo specifico contratto, il Prefetto, senza nuovi o maggiori oneri, in conformita' alla

normativa vigente, qualora lo ritenga opportuno per rafforzare le misure di prevenzione delle infiltrazioni della

criminalita' organizzata, puo' richiedere il supporto tecnico del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche

competente per territorio e dell'Unita' di verifica degli investimenti pubblici Dipartimento dello sviluppo e coesione

economica del Ministero dello sviluppo economico.

4. L'ente aderente puo' delegare l'attivita' di verifica

del progetto, di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche al Provveditorato

interregionale per Ie opere pubbliche competente per territorio laddove in possesso dei requisiti previsti dal comma 5

del citato articolo 112, con oneri a carico dell'ente aderente che puo' altresi' avvalersi del supporto del medesimo

Provveditorato per l'esame di eventuali proposte di varianti.

5. Con specifiche intese potranno essere

condivise dalle Prefetture - UTG, SUA ed ente aderente, ulteriori forme e modalita' per rafforzare le misure di

prevenzione delle infiltrazioni della criminalita' organizzata nell' economia legale.

6. Le Prefetture - UTG,

per le attivita' del presente articolo, possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri, anche della collaborazione

degli Osservatori regionali dei contratti pubblici. 

Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei

conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana."




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