Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n.136 - Piano straordinario contro le mafie
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011
Dettagli della notizia
L'URP informa che nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2011, è stato pubblicato il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, avente ad oggetto:"Stazione Unica Appaltante, in
attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n.136 - Piano straordinario contro le
mafie".
Si trascrive di seguito il testo degli articoli 1-2-3-4-5-6 del suindicato
D.P.C.M.:
&n
bsp; &nb
sp; "Art. 1
Finalita' e modalita' di promozione della
Stazione unica appaltante
1. Il presente decreto e' finalizzato a promuovere
l'istituzione in ambito regionale di una o piu' Stazioni uniche appaltanti, di seguito denominate
«SUA», con modalita' che ne incentivino una maggiore diffusione anche attraverso la sensibilizzazione delle
amministrazioni aggiudicatrici.
2. L'individuazione delle attivita' e dei servizi della SUA, unitamente
all'indicazione degli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che vi aderiscono, mira ad agevolarne una
maggiore diffusione, in modo da perseguire l'obiettivo di rendere piu' penetrante l'attivita' di prevenzione e
contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalita' mafiosa, favorendo al contempo la celerita' delle
procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
3.
Sono fatte salve le normative regionali che disciplinano moduli organizzativi e strumenti di raccordo tra gli enti
territoriali per l'espletamento delle funzioni e delle attivita' di cui al presente decreto, aventi lo scopo di
garantire l'integrazione, l'ottimizzazione e l'economicita' delle stesse funzioni, attraverso formule convenzionali,
associative o di avvalimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
4. Il Governo, le regioni e le province autonome, le province e i comuni, in sede di Conferenza
unificata, si scambiano annualmente, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, dati ed informazioni relativi all'attuazione del presente decreto, con riguardo ai rispettivi ambiti di
competenza.
/>
 
;
Art.
2
Sezione unica appaltante e soggetti
aderenti
1. Possono aderire alla SUA le Amministrazioni dello Stato, le regioni, gli enti locali, gli
enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni,
unioni, consorzi, comunque denominati, da essi costituiti, gli altri soggetti di cui all'articolo 32 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' le imprese pubbliche e i soggetti che operano in virtu' di diritti
speciali o esclusivi concessi loro dall'autorita' competente secondo le norme vigenti. I predetti soggetti, ai
fini del presente decreto, possono avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 33, comma 3, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. La SUA ha natura giuridica di centrale di committenza di cui
all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e cura, per conto degli enti aderenti,
l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di
forniture, ai sensi dell'articolo 33 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, svolgendo tale attivita'
in ambito regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale.
/>
 
;
Art.3
Attività e servizi della
SUA
1. La SUA cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti
attivita' e servizi:
a) collabora con l'ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema
del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e
della fornitura aIle effettive esigenze degli enti interessati;
b) concorda con l'ente
aderente la scelta del contraente;
c) collabora nella redazione dei capitolati di cui all'articolo 5, comma 7,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, laddove l'ente aderente non sia una Amministrazione aggiudicatrice
statale e non abbia adottato il capitolato generaIe di cui al comma 8 del medesimo articolo 5;
d) collabora
nella redazione del capitolato speciale;
e) definisce, in collaborazione can l'ente aderente, il criterio di
aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;
f) definisce in caso di criterio dell'offerta economicamente
piu' vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e Ie loro specificazioni;
g) redige gli atti di gara,
ivi incluso il bando di gara, disciplinare di gara e la lettera di invito;
h) cura gli adempimenti relativi
allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicita' e di
comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di
ordine generale e di capacita' economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
i) nomina la commissione
giudicatrice in caso di aggiudicazione can il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa;
l) cura
gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-
giuridici per la difesa in giudizio;
m) collabora con l'ente aderente ai fini della stipulazione del
contratto;
n) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento
degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2;
0) trasmette all'ente aderente le informazioni di cui
all'articolo 6, comma 2, lettera a).
&nb
sp; &nbs
p; Art.
4
Elementi essenziali delle Convenzioni tra enti aderenti e Stazione unica appaltante
/>
1. I rapporti tra SUA e l'ente aderente sono regolati da convenzioni. La convenzione
prevede, in particolare:
a) l'ambito di operativita' della SUA determinato, con
riferimento ai
contratti pubblici di lavori, di forniture e servizi, sulla base degli importi di gara a di altri criteri in relazione ai
quali se ne chiede il coinvolgimento nonche' i rapporti e le modalita' di comunicazioni tra il responsabile del
procedimento ai sensi dell'articolo 10 del decreta legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed il responsabile del
procedimento della SUA ai sensi delIa legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) Ie modalita' di rimborso dei costi
sostenuti dalla SUA;
c) gli oneri rispettivamente a carico dell'ente aderente e delIa SUA in ordine ai
contenziosi in materia di affidamento;
d) l'obbligo per l'ente aderente di trasmettere alIa SUA l'elenco dei
contratti di cui alIa lettera a), per i quali si prevede l'affidamento nonche' l'obbligo per l'ente aderente di
trasmettere, su richiesta delIa SUA, ogni informazione utile relativa all'esecuzione dei medesimi contratti;
/>
e) l'obbligo per l'ente aderente di comunicare alIa SUA Ie varianti intervenute nel corso dell'esecuzione del
contratto.
/>
 
;
Art.
5
Forme di monitoraggio e di
controllo degli appalti
1. Ferme restando le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti
previste dalla normativa vigente, le Prefetture - UTG possono chiedere alIa SUA di fornire ogni dato e informazione
ritenuta utile ai fini di prevenzione delle infiltrazioni della criminalita' organizzata. I dati e le informazioni
ottenute possono essere utilizzate dal Prefetto anche ai fini dell'esercizio del potere di accesso e di accertamento nei
cantieri delle imprese interessate all'esecuzione dei lavori pubblici.
/>
 
;
Art. 6
Collaborazione e coordinamento tra
Amministrazioni
1. L'ente aderente effettua la comunicazione di cui all'articolo 4,
comma
1, lettera d), contestualmente anche alla Prefettura UTG competente per territorio con riguardo alla SUA.
2. La
Prefettura - UTG, ferme restando le competenze gia' previste dalla legge ed al fine di favorire lo snellimento, la
celerita' e la trasparenza delle procedure:
a) mette a disposizione della SUA, con criteri di priorita', gli
elementi informativi oggetto di attestazione ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3
giugno 1998, n. 252, sulle imprese partecipanti alle gare;
b) monitora le procedure di gara allo scopo di
prevenire le infiltrazioni della criminalita' organizzata e contrastare, in collaborazione con l'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, eventuali intese tra le imprese concorrenti.
/>
3. In relazione allo specifico contratto, il Prefetto, senza nuovi o maggiori oneri, in conformita' alla
normativa vigente, qualora lo ritenga opportuno per rafforzare le misure di prevenzione delle infiltrazioni della
criminalita' organizzata, puo' richiedere il supporto tecnico del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche
competente per territorio e dell'Unita' di verifica degli investimenti pubblici Dipartimento dello sviluppo e coesione
economica del Ministero dello sviluppo economico.
4. L'ente aderente puo' delegare l'attivita' di verifica
del progetto, di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche al Provveditorato
interregionale per Ie opere pubbliche competente per territorio laddove in possesso dei requisiti previsti dal comma 5
del citato articolo 112, con oneri a carico dell'ente aderente che puo' altresi' avvalersi del supporto del medesimo
Provveditorato per l'esame di eventuali proposte di varianti.
5. Con specifiche intese potranno essere
condivise dalle Prefetture - UTG, SUA ed ente aderente, ulteriori forme e modalita' per rafforzare le misure di
prevenzione delle infiltrazioni della criminalita' organizzata nell' economia legale.
6. Le Prefetture - UTG,
per le attivita' del presente articolo, possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri, anche della collaborazione
degli Osservatori regionali dei contratti pubblici.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei
conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana."
/>