Testo coordinato del decreto - legge 25.1.2012, n.2, con la legge di conversione 24.3.2012, n.28: «Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale »

Dettagli della notizia

L'URP informa che nella Gazzetta

Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012, è stato pubblicato il testo coordinato del decreto - legge 25 gennaio 2012,

n.2, con la legge di conversione 24 marzo 2012, n.28: «Misure straordinarie e urgenti in materia

ambientale
».



Per opportuna consocenza, si trascrive di seguito il testo degli articoli

2 e 3 della succitata legge, privo dei riferimenti normativi. 







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bsp;          "Art. 2

(( Disposizioni in materia di

commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente





1. Il termine

previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21

-novies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,

ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci, e' prorogato fino all'adozione del decreto

di cui al comma 2 limitatamente alla commercializzazione dei sacchi monouso per l'asporto merci realizzati con polimeri

conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, di quelli

riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore

superiore a 200 micron se destinati all'uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi, di quelli riutilizzabili

realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spes sore superiore ai 100

micron se destinati all'uso alimentare e 60 micron se destinati agli altri usi.

2. Fermo restando quanto

previsto dal comma 1, con decreto di natura non regolamentare adottato dai Ministri dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare e dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, notificato secondo il

diritto dell'Unione europea, da adottare entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto della gerarchia delle azioni da

adottare per il trattamento dei rifiuti, prevista dall'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

possono essere individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della loro commercializzazione, anche

prevedendo forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti, nonche', in ogni caso, le modalita' di

informazione ai consumatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Per favorire il

riutilizzo del materiale plastico proveniente dalle raccolte differenziate, i sacchi realizzati con polimeri non conformi

alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 devono con tenere una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per

cento e del 30 per cento per quelli ad uso alimentare. La percentuale di cui al periodo precedente puo' essere

annualmente elevata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il

Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica COREPLA e le

associazioni dei produttori.

4. A decorrere dal 31 dicembre 2013, la commercializzazione dei sacchi non

conformi a quanto prescritto dal presente articolo e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di

una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda

quantita' ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del

trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 Lovembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in

ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n.

689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia

amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 e' presentato alla camera di

commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale e' stata accertata la violazione. ))

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bsp;        Art .3



(( Interpretazione autentica dell'articolo 185

del decreto legislativo n. 152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riportoe ulteriori disposizioni

in materia di rifiuti

decreto matrici rifiuti







1. Ferma restando la

disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo

185, commi I, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche

alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo.

2. Ai

fini dell'applicazione del presente articolo, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei, come

disciplinati dal decreto di attuazione dell'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, utilizzati per la

realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in

situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei.

3. Fino alla data di entrata in vigore del

decreto di cui al comma 2 del presente articolo, Ie matrici materiali di riporto, eventualmente presenti nel suolo di cui

all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive

modificazioni, sono considerate sottoprodotti solo se ricorrono Ie condizioni di cui all'articolo 184-bis del citato

decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. All'articolo 240, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, dopo la parola: «suolo» sono inserite Ie seguenti: «, materiali di riporto».



5. All'articolo 264 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

«2-bis. Le integrazioni e Ie modifiche degli allegati alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica

dei siti inquinati del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, di concerto con il Ministro delIa salute e con il Ministro delia sviluppo economico, previo parere

dell'ISPRA, sentita la Conferenza uni£icata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281».

6. All'allegato D alIa parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, il punto 5 e' sostituito

dal seguente: «5. Se un rifiuto e' identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a

sostanze pericolose, esso e' classificato come pericoloso solo se Ie sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad

esempio, percentuale in peso), tali da conferire al ri£iuto in questione una o piu' delle proprieta' di cui

all'allegato I. Per Ie caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all'allegato I, si applica quanto previsto al

punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all'allegato I la decisione

2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more dell'emanazione da parte del Ministero dell'Ambiente e

della Tutela del Territorio e del Mare di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l'attribuzione

della caratteristica H14., sentito il parere dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ,

tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo Ie modalita' dell'accordo ADR per la classe 9 - M6 e

M7.». )) "







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