L'URP comunica che ieri, 25 novembre 2009, il Consiglio
Regionale della Puglia con propria delibera n. 241, ha approvato la legge regionale riguardante "Tutela e
valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico".
Gli
obiettivi della suddetta legge regionale sono indicati nell'articolo 1, mentre l'articolo 7 si occupa degli interventi
regionali e relazioni con gli enti locali.
Si riportano di seguito gli articoli 1 e 7 della legge regionale in
parola.
"Art. 1 Obiettivi
1. La Regione Puglia, di
seguito denominata Regione, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione delle politiche regionali che
perseguono l'obiettivo dello sviluppo sostenibile attraverso la cura del territorio e la tutela delle risorse naturali,
in virtù dei prìncipi già espressi con la legge regionale 3 ottobre 1986, n. 32 (Tutela e valorizzazione del patrimonio
speleologico - Norme per lo sviluppo della speleologia), e nel rispetto della Raccomandazione Ree (2004) 3, adottata dal
Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 5 maggio 2004, sulla conservazione del patrimonio geologico e delle aree
di speciale interesse geologico, della legge 27 maggio 2005, n. 104 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo
sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), con emendamenti, fatto a Londra il 4 dicembre
1991, e sua esecuzione), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e sue modifiche e integrazioni, nonché della legge regionale
24 luglio 1997, a 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia):
/>
a) riconosce il pubblico interesse alla tutela, gestione e valorizzazione della geodiversità regionale e del
patrimonio geologico a essa collegato, con particolare attenzione al fenomeno carsico, in quanto depositali di valori
scientifici, ambientali, culturali e turistico-ricreativi;
b) promuove la conoscenza, la fruizione pubblica
compatibile con la conservazione del bene e l'utilizzo didattico dei luoghi di interesse geologico e speleologico e dei
paesaggi geologici e carsici;
c) garantisce la conservazione e la valorizzazione del sottosuolo, del
patrimonio ambientale delle zone carsiche, delle cavità naturali e degli ipogei artificiali di particolare valore
culturale e della biodiversità ipogea, anche attraverso l'emanazione di provvedimenti conservativi specifici diretti a
impedire il degrado, la distruzione, l'ostruzione, il danneggiamento, il deturpamento e l'inquinamento, nonché per
consentirne una corretta fruizione.
2. La Regione promuove, anche mediante l'adozione di
appositi provvedimenti e l'approvazione di programmi, azioni, interventi e progetti:
a) il miglioramento della
conoscenza e la conservazione del patrimonio geologico e speleologico regionale e della biodiversità ipogea;
b)
l'accertamento dello stato dei geositi e dell'ambiente carsico;
e) la conservazione e l'aggiornamento del
catasto regionale delle grotte e delle cavità artificiali e l'istituzione del catasto regionale dei geositi;
/>
d) la fruizione pubblica compatibile con la conservazione del bene e l'utilizzo didattico del patrimonio geologico
e speleologico.
3. La Regione promuove e sostiene:
a) l'organizzazione delle
attività di studio, ricerca, tutela e conservazione dei geositi, di significative manifestazioni superficiali e
sotterranee del fenomeno carsico, di cavità artificiali di particolare valore culturale e della biodiversità ipogea;
/>
b) la formazione tecnica e culturale degli speleologi e delle guide speleologiche nell'ambito dei gruppi associati
alla Federazione speleologica pugliese (FSP) o riconosciuti nell'ambito speleologico nazionale (Società speleologica
italiana e club alpino italiano);
e) le attività di valorizzazione sostenibile del patrimonio speleologico;
/>
d) la prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività connesse alla frequentazione a
scopo turìstico, sportivo, scientifico, ricreativo e culturale degli ambienti ipogei, riconoscendo quale soggetto di
riferimento per tali attività il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS)."
"Art. 7
Interventi regionali e relazioni con gli enti locali
1. La Regione promuove specifici progetti,
redatti nel rispetto e per il perseguimento delle finalità della presente legge, a cura di comuni sinogli e associati,
province, comunità montane ed enti parco nei quali ricadono i siti compresi nei catasti di cui agli articoli 3 e 4, di
università, enti di ricerca, CNSAS (articolo 11 legge 24 febbraio 1992, n.225 - Istituzione del Servizio nazionale della
protezione civile), FSP o gruppi speleologici afferenti alla stessa o riconosciuti nell'ambito speleologico nazionale
(Società speleologica italiana e club alpino italiano) e associazioni attive nella promozione e valorizzazione geologico
ambientale riconosciute a livello regionale e nazionale.
2. I progetti di cui al comma 1 devono essere
destinati a sostenere:
a) le inizietive di carattere scientifico divulgativo ed educativo dirette alla
diffusione della tutela naturalistica e della conoscenza del patrimonio geologico e speleologico regionale;
b)
gli studi e le pubblicazioni inerenti alle ricerche geologiche e speleologiche aventi per tema la valorizzazione e la
tutela dei geositi, degli ipogei naturali e artificiali e delle aree carsiche di cui all'articolo 2;
c)
l'organizzaizone di corsi propedeutici, di formazione e di aggiornamento all'attività speleologica e alla consocenza
degli ambienti carsici, alle esplorazioni e alle ricerche negli ambienti ipogei del territorio regionale;
d)
l'attuazione di programmi di iniziativa pubblica e privata per la sistemazione, tutela e fruizione, nonché per la
delimitazione in sito, mediante apposita segnalazione, dei geositi, delle grotte e delle aree di cui all'articolo 2;
/>
e) l'individuazione di itinerari e la redazione di guide, carte e pubblicazioni al fine di valorizzare e mettere
in rete gli elementi del patrimonio geologico e speleologico di cui all'articolo 2, anche a fini educativi e turistici
nell'ambito dei circuiti nazionali e internazionali;
f) il recupero e il ripristino dei siti degradati di
particolare pregio ed interesse.
3. I progetti di cui al comma 1 devono prevedere:
a) la
localizzaizone e le caratteristiche degli interventi previsti;
b) i tempi di realizzazione prevedibili e le
priorità degli interventi;
c) l'impatto ambientale e la ricaduta pubblica prevista;
d) le forme di
finanziamento.
4. La Giunta regionale, sentita la competente commisisone consiliare, predispone con scadenza
annuale, il programma di attività per il perseguimento degli obiettivi individuati dalla presente legge con previsione
del relativo stanziamento. "