Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico

Legge Regionale approvata dal Consiglio Regionale il 25.11.2009

Dettagli della notizia

L'URP comunica che ieri, 25 novembre 2009, il Consiglio

Regionale della Puglia con propria delibera n. 241, ha approvato la legge regionale riguardante "Tutela e

valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico".



Gli

obiettivi della suddetta legge regionale sono indicati nell'articolo 1, mentre l'articolo 7 si occupa degli interventi

regionali e relazioni con gli enti locali.


Si riportano di seguito gli articoli 1 e 7 della legge regionale in

parola.


                                     "Art. 1 Obiettivi

1. La Regione Puglia, di

seguito denominata Regione, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione delle politiche regionali che

perseguono l'obiettivo dello sviluppo sostenibile attraverso la cura del territorio e la tutela delle risorse naturali,

in virtù dei prìncipi già espressi con la legge regionale 3 ottobre 1986, n. 32 (Tutela e valorizzazione del patrimonio

speleologico - Norme per lo sviluppo della speleologia), e nel rispetto della Raccomandazione Ree (2004) 3, adottata dal

Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 5 maggio 2004, sulla conservazione del patrimonio geologico e delle aree

di speciale interesse geologico, della legge 27 maggio 2005, n. 104 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo

sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), con emendamenti, fatto a Londra il 4 dicembre

1991, e sua esecuzione), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai

sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e sue modifiche e integrazioni, nonché della legge regionale

24 luglio 1997, a 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia):

/>
a) riconosce il pubblico interesse alla tutela, gestione e valorizzazione della geodiversità regionale e del

patrimonio geologico a essa collegato, con particolare attenzione al fenomeno carsico, in quanto depositali di valori

scientifici, ambientali, culturali e turistico-ricreativi;

b) promuove la conoscenza, la fruizione pubblica

compatibile con la conservazione del bene e l'utilizzo didattico dei luoghi di interesse geologico e speleologico e dei

paesaggi geologici e carsici;



c) garantisce la conservazione e la valorizzazione del sottosuolo, del

patrimonio ambientale delle zone carsiche, delle cavità naturali e degli ipogei artificiali di particolare valore

culturale e della biodiversità ipogea, anche attraverso l'emanazione di provvedimenti conservativi specifici diretti a

impedire il degrado, la distruzione, l'ostruzione, il danneggiamento, il deturpamento e l'inquinamento, nonché per

consentirne una corretta fruizione.


2. La Regione promuove, anche mediante l'adozione di

appositi provvedimenti e l'approvazione di programmi, azioni, interventi e progetti:

a) il miglioramento della

conoscenza e la conservazione del patrimonio geologico e speleologico regionale e della biodiversità ipogea;

b)

l'accertamento dello stato dei geositi e dell'ambiente carsico;

e) la conservazione e l'aggiornamento del

catasto regionale delle grotte e delle cavità artificiali e l'istituzione del catasto regionale dei geositi;

/>
d) la fruizione pubblica compatibile con la conservazione del bene e l'utilizzo didattico del patrimonio geologico

e speleologico.


3. La Regione promuove e sostiene:

a) l'organizzazione delle

attività di studio, ricerca, tutela e conservazione dei geositi, di significative manifestazioni superficiali e

sotterranee del fenomeno carsico, di cavità artificiali di particolare valore culturale e della biodiversità ipogea;

/>
b) la formazione tecnica e culturale degli speleologi e delle guide speleologiche nell'ambito dei gruppi associati

alla Federazione speleologica pugliese (FSP) o riconosciuti nell'ambito speleologico nazionale (Società speleologica

italiana e club alpino italiano);

e) le attività di valorizzazione sostenibile del patrimonio speleologico;

/>
d) la prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività connesse alla frequentazione a

scopo turìstico, sportivo, scientifico, ricreativo e culturale degli ambienti ipogei, riconoscendo quale soggetto di

riferimento per tali attività il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS)."


 


                                                "Art. 7

          

Interventi regionali e relazioni con gli enti locali



1. La Regione promuove specifici progetti,

redatti nel rispetto e per il perseguimento delle finalità della presente legge, a cura di comuni sinogli e associati,

province, comunità montane ed enti parco nei quali ricadono i siti compresi nei catasti di cui agli articoli 3 e 4, di

università, enti di ricerca, CNSAS (articolo 11 legge 24 febbraio 1992, n.225 - Istituzione del Servizio nazionale della

protezione civile), FSP o gruppi speleologici afferenti alla stessa o riconosciuti nell'ambito speleologico nazionale

(Società speleologica italiana e club alpino italiano) e associazioni attive nella promozione e valorizzazione geologico

ambientale riconosciute a livello regionale e nazionale.

2. I progetti di cui al comma 1 devono essere

destinati a sostenere:

a) le inizietive di carattere scientifico divulgativo ed educativo dirette alla

diffusione della tutela naturalistica e della conoscenza del patrimonio geologico e speleologico regionale;

b)

gli studi e le pubblicazioni inerenti alle ricerche geologiche e speleologiche aventi per tema la valorizzazione e la

tutela dei geositi, degli ipogei naturali e artificiali e delle aree carsiche di cui all'articolo 2;

c)

l'organizzaizone di corsi propedeutici, di formazione e di aggiornamento all'attività speleologica e alla consocenza

degli ambienti carsici, alle esplorazioni e alle ricerche negli ambienti ipogei del territorio regionale;

d)

l'attuazione di programmi di iniziativa pubblica e privata per la sistemazione, tutela e fruizione, nonché per la

delimitazione in sito, mediante apposita segnalazione, dei geositi, delle grotte e delle aree di cui all'articolo 2;

/>
e) l'individuazione di itinerari e la redazione di guide, carte e pubblicazioni al fine di valorizzare e mettere

in rete gli elementi del patrimonio geologico e speleologico di cui all'articolo 2, anche a fini educativi e turistici

nell'ambito dei circuiti nazionali e internazionali;

f) il recupero e il ripristino dei siti degradati di

particolare pregio ed interesse.

3. I progetti di cui al comma 1 devono prevedere:

a) la

localizzaizone e le caratteristiche degli interventi previsti;

b) i tempi di realizzazione prevedibili e le

priorità degli interventi;

c) l'impatto ambientale e la ricaduta pubblica prevista;

d) le forme di

finanziamento.

4. La Giunta regionale, sentita la competente commisisone consiliare, predispone con scadenza

annuale, il programma di attività per il perseguimento degli obiettivi individuati dalla presente legge con previsione

del relativo stanziamento. "





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