Tutela e valorizzazione del sistema costruttivo con copertura a volta

Legge Regionale approvata dal Consiglio Regionale il 20.10.2009

Dettagli della notizia

L'URP  segnala che il Consiglio Regionale della Puglia

nella seduta del 20 ottobre 2009 ha approvato, con propria delibera n.234,  la legge regionale avente ad

oggetto:"Tutela e valorizzazione del sistema costruttivo con copertura a

volta".



La legge suindicata si compone dei

seguenti articoli:



Art.1 - Finalità


Art. 2 - Interventi


Art. 3

- Calcolo dei parametri edilizi per nuova costruzione e per sopraelevazione


Art. 4 -

Incentivazione


Art. 5 - Finanziamenti


Art. 6 - Norma

finanziaria.



Per opportuna conoscenza si trascrviono di seguito  gli articoli da 1

a 6 della sopraindicata legge regionale.


 




                           

"Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Puglia. al fine di conservare e promuovere le

costruzioni tipiche e a volta del territorio pugliese, tutela e valorizza le tecniche costruttive tradizionali,

riconoscendole come elementi caratterizzanti della storia, della tradizione e della cultura della popolazione pugliese.




                        Art. 2 (lnterventi)

1. AI fine di

incentivare l'utilizzo delle tipologie di copertura a volta e la conservazione delle stesse, la Regione Puglia promuove

progetti formativi, anche in collaborazione con le Università, con gli enti territoriali preposti e con le associazioni

di categoria, per la trasmissione e la conservazione delle conoscenze tecniche e applicative necessarie alla

realizzazione di tali strutture.


                                                

Art. 3

(Calcolo dei parametri edilizi per nuova costruzione e per sopraelevazione)

1. Nuove

costruzioni - Anche in deroga rispetto a quanto disposto dalle morme tecniche di attuazione e dai regolamenti edilizi

comunali della strumentazione urbanistica vigente, ai sensi della presente legge, per Ie nuove costruzioni, nel computo

per la determinazione dei volumi viene considerata come "altezza" quella che scaturisce dalla somma

dell'altezza dell'imposta di volta maggiorata di un terzo dell'altezza compresa tra l 'imposta di volta stessa e il

suo estradosso solare strutturale.


2. Sopraelevazione - Nel caso di

sopraelevazione, qualora questa sia consentita dalla strumentazione urbanistica vigente, si stabilisce che, per il

calcolo del volume delle strutture voltate preesistenti, sia computabile un'altezza massima pari a mt. 3,50.

/>
3. Demolizione e successiva costruzione - Nel caso di avvenuta demolizione di strutture voltate,

oppure nel caso in cui la demolizione. comunque nel caso sia consentita dalla strumentazione urbanistica vigente. risulti

dovuta per irrinunciabili esigenze compositivo - distributive (collegamenti in verticale da piano a piano e similari). è

ammissibile la ricostruzione con strutture voltate delia superficie voltata demolita, anche in deroga della cubatura

insediabile. In tal caso la presente legge è applicabile solo ed esclusivamente nell'ipotesi che la superficie voltata

demolita venga riprogettata e ricostruita sempre con strutture murarie a volta.

/>


Art. 4 (Incentivazione)

1. Con riferimento al costo di costruzione,

determinato dalle Regioni ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) (Testo A), i Comuni applicano al costo

base per I' edilizia agevolata un coefficiente massimo di correzione pari a 0,60 per il rilascio di permesso di

costruire con la previsione progettuale di realizzare con coperture a volta almeno il 60 per cento delia copertura totale

assentita.


                                                     Art. 5

/>
                                                (Finanziamenti)

I. La Regione Puglia, al fine di

favorire l'utilizzo di materiali e manufatti tradizionali e delle tecniche tipiche locali di costruzione, incentiva

l'inclusione degli interventi di manutenzione, restauro e ripristino delle costruzioni tipiche a volta nei programmi

integrati di rigenerazione urbana di cui alIa legge regionale 29 luglio 2008, n. 21 (Norme per la rigenerazione urbana),

e in ogni altro strumento di pianificazione e programmazione orientato al recupero edilizio e alia riqualificazione

urbana. Tale inclusione rappresenta criterio di valutazione nell'erogazione dei finanziamenti destinati alia

riqualificazione urbana.





2. La Regione Puglia promuove altresl progetti culturali rivolti

alla formazione e all'aggiornamento di operatori tecnici e professionali, in maniera da garantire la trasmissione delle

conoscenze e delle esperienze necessarie alla realizzazione delle strutture a volta. L'inclusione di detti progetti,

previsti all'articolo 2, nelle graduatorie previste per l'erogazione dei finanziamenti destinati alla formazione

professionale, può usufruire di criteri di valutazione di priorita.

/>


                                    Art. 6 (Norma finanziaria)

1.

Dall'applicazione delle presente legge non derivano oneri a carico del bilancio."



La legge regionale "Tutela e valorizzazione del sistema costruttivo

con copertura a volta
" non è stata ancora pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione

Puglia.




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