Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Ordinanza 28 marzo 2020 del Ministero della Salute
Dettagli della notizia
L'URP comunica che nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.84 del 29 marzo 2020, è stata pubblicata l'Ordinaza emessa, in data 28 marzo 2020, dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante :"Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".
Per opportuna conoscenza si riporta, il testo degli articoli 1, 2 e 3 del succitato Decreto Ministeriale:
"Art. 1
(Entrata in Italia)
1. Ai fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica dei 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:
a) motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera b) dei decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni;
b) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario di cui al comma 2 ed il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungere la stessa;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
2. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti dei viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e, in caso di trasporto si raccomanda l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente rimossi. Il vettore aereo provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.
3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalità di cui al comma 1 anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, ove dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non sia possibile per una o più persone raggiungere effettivamente l'abitazione o la dimora indicata alla partenza come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando l'accertamento da parte dell'Autorità giudiziaria sull'eventuale falsità della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco, ai sensi della citata lettera b) del comma 1, l'Autorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina te modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
5. Le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo proprio o privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
6. Nelle ipotesi di cui al comma 6, ove non sia possibile raggiungere l'abitazione o la dimora indicata come luogo di svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, le persone fisiche sono tenute a comunicarlo all'Autorità sanitaria competente per territorio, la quale informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza dei Consiglio dei Ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura.
7. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dai commi 4 e 6, è sempre consentito alle persone sottoposte a tali misure procedere ad un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da quella indicata dall'Autorità sanitaria, trasmettendo alla stessa la dichiarazione prevista dal comma 1 lettera b), integrata con l'indicazione dell'itinerario che si intende effettuare, e provvedendo al proprio trasferimento secondo le modalità previste dalla citata lettera b). L'Autorità sanitaria, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.
8. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle persone individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delta Salute n. 120 dei 17 marzo 2020 e dall'articolo 1 del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 122 del 18 marzo 2020.
9. Restano fermi gli obblighi previsti dal Decreto dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 120 del 17 marzo 2020, dal Decreto interministeriale n. 122 del 18 marzo 2020 e dai Decreto dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 125 del 19 marzo 2020.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al personale addetto al trasporto delle merci.
ART. 2
(Disposizioni per le navi passeggeri di bandiera estera) .
1. Il divieto, alle società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera, di ingresso nei porti italiani previsto dall'articolo 4 del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute del 19 marzo 2020, n. 125, si applica oltre che alle navi in servizio di crociera anche per la sosta inoperosa delle stesse navi passeggeri.
Art. 3
(Disposizioni finali)
1Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano anche in relazione ai trasporti già iniziati al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza. In relazione ai trasporti di cui al primo periodo, la dichiarazione prevista dal comma 1 dei predetto articolo 1 viene trasmessa al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio, unitamente a quella prevista dall'articolo 1, comma 1, dei Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 120 del 17 marzo 2020.
2. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 28 marzo 2020 e sono efficaci fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.