Verifica della regolarità contributiva. Articolo 103, comma 2, decreto-legge n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020 e successive modificazioni. Articolo 8, comma 10, decreto-legge n. 76/2020.
Nota prot. 0009466 del 3.8.2020 dell'INAIL
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L'URP segnala che l'INAIL con nota prot. 0009466 del 3.8.2020, recante: "verifica della regolarità contributiva. Articolo 103, comma 2, decreto-legge n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020 e successive modificazioni. Articolo 8, comma 10, decreto-legge n. 76/2020", comunica che "la validità dei Durc online che riportano come Scadenza validità una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 risulta prorogata ope legis fino al 29 ottobre 2020, e non fino al 13 gennaio 2021."
"Tutti i contribuenti per i quali è stato già prodotto un Durc online con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione del medesimo Durc online devono ritenere valido lo stesso documento fino al 29 ottobre 2020 nell’ambito dei procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC, senza procedere ad una nuova interrogazione."