REGOLAMENTO STEMMA, GONFALONE, FASCIA TRICOLORE, BANDIERE, PATROCINIO.

Dettagli della notizia

L'URP comunica che il Consiglio Comunale, con propria delibera n.9 del 20 marzo 2014, ha provveduto a modificare l'art.4 –comma 2°-3°, l' art.15 e l' art.16 del Regolamento Stemma, Gonfalone, Fascia Tricolore, Bandiere, Patrocinio, che era stato approvato con delibera consiliare n.11 del 30 gennaio 2016.

 

"Art.4 - i commi 2° e 3° sono sostituiti dai seguenti:

- L' uso dello stemma è riservato al Comune. L' apposizione dello stemma è comunque obbligatoria sul materiale promozionale delle iniziative che abbiano ottenuto il patrocinio della Città di Tricase.

- Non può essere concesso l' uso dello stemma per attività che rivestano scopo di lucro, salvo quanto previsto all' art.16 comma secondo lett.b.

"L'art. 15 è sostituito dal seguente:

1. Le richieste di patrocinio devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché contenere l'indicazione dei soggetti richiedenti.

2. Le domande di patrocinio sono trasmesse di norma almeno 20 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa.

3. Il Sindaco provvede al rilascio/diniego del patrocinio con proprio decreto.

4. Quando al patrocinio si accompagnano richieste di contributo e/o di supporto organizzativo e/o di collaborazione, provvede la Giunta Comunale con delibera.

5. L'esito della domanda è comunicato al richiedente, a cura dell'Ufficio di Segreteria, tempestivamente dopo l'adozione del provvedimento.

L'art. 16 è sostituito dal seguente:

1. Il patrocinio può essere concesso a:

a. Soggetti pubblici: Comuni, Province, Università, Comunità Montane, Istituzioni ed altri Enti;

b. Soggetti privati: Associazioni, Comitati, Fondazioni, Confessioni Religiose ed altri Organismi, ovvero privati cittadini, imprenditori individuali ed Enti commerciali.

2. Non è ammessa la concessione del patrocinio per iniziative:

a. promosse da partiti;

b. promosse da qualunque organismo con finalità di propaganda elettorale o sindacale;

c. aventi scopo di lucro, salvo che le stesse rivestano particolare rilevanza per la comunità locale o contribuiscano a porre in evidenza in termini positivi l'immagine della Città;

d. palesemente in contrasto con le finalità istituzionali dell'ente comunale.

3. Il patrocinio non dà diritto a contributi finanziari o ad interventi di supporto organizzativo o logistico.

4. L'eventuale diniego del patrocinio dovrà essere motivato e comunicato agli interessati.

5. Il patrocinio può essere concesso in riferimento a singole iniziative e non genericamente per tutte o per più iniziative promosse dallo stesso soggetto."

 

Per visualizzare il testo del regolamento in parola coordinato con le modifiche apportate e la delibera consiliare n.9 del 20 marzo 2014, cliccare sugli allegati file.

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