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Rateizzazione degli importi

Ultimo aggiornamento: 11 settembre 2025, 23:28

È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione delle rate ordinarie:

a. agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

b. qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

Inoltre, a seguito di emissione di avviso di accertamento, il contribuente può richiedere all’ufficio Tributi una maggiore rateizzazione secondo i criteri determinati nel regolamento generale delle entrate. L’ufficio provvederà all’elaborazione delle rate di scadenza fornendo al contribuente i relativi modelli di pagamento delle rate concedibili. Il mancato o il tardivo versamento di una sola rata comporta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, in tal caso il contribuente dovrà procedere al versamento dell’importo residuo salva l’applicazione di eventuali sanzioni ed interessi sulle rate già pagate in ritardo o non pagate.


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